CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3972/21 in data 21/01/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Ferrara in data 03/02/2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in relazione al capo A (art. 4 I. 110/1975) per sopravvenuta prescrizione, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo D (art. 635, comma 2, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.) e riduceva la pena in relazione al residuo reato di cui al capo B (artt. 582, 585 cod. pen.), esclusa l'applicazione della contestata recidiva, a mesi otto di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata pronuncia assolutoria in relazione al capo D). 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ex art. 591, lett. a) cod. proc pen., alla luce dell'ampia pronuncia assolutoria intervenuta: in sostanza, il ricorrente chiede quanto già riconosciutogli con la pronuncia d'appello. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1