CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 36684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la" sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la cui violazione è stata dedotta nel primo motivo di ricorso: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie della lieve entità sulla base di una serie di elementi (frequenza delle cessioni, continua disponibilità della sostanza stupefacente, modalità della condotta) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto al motivo secondo, attinente all'aumento stabilito a titolo di continuazione, che la decisione è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito ritenuto congruo l'aumento come determinato in ragione della gravità del fatto. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P i. siden e [OSCURATO:PERSONA] !la F z ranti