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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38367/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 febbraio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), comma 2 bis d.lgs 30 ottobre 1992 n. 285 commesso in Roma il 12 marzo 2021.

Rilevato che il motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità in esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto motivazionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01) La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto (con puntuale indicazione delle modalità concrete: pag 3) non si presta ad essere censurata in questa sede.

Il passaggio della motivazione della Corte in cui si dice che il motivo merita accoglimento è, evidentemente, da imputarsi ad un mero errore materiale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 febbraio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), comma 2 bis d.lgs 30 ottobre 1992 n. 285 commesso in Roma il 12 marzo 2021. Rilevato che il motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità in esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto motivazionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01) La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto (con puntuale indicazione delle modalità concrete: pag 3) non si presta ad essere censurata in questa sede. Il passaggio della motivazione della Corte in cui si dice che il motivo merita accoglimento è, evidentemente, da imputarsi ad un mero errore materiale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris