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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14203/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 10 dicembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta vizio di motivazione circa la congruità del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che il discostamento della pena dal minimo edittale è giustificato dai precedenti penali gravanti in capo all'imputato e l'apporto confessorio fornito dallo stesso, seppure non decisivo, è stato adeguatamente valorizzato con la concessione delle circostanze attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 10 dicembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta vizio di motivazione circa la congruità del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che il discostamento della pena dal minimo edittale è giustificato dai precedenti penali gravanti in capo all'imputato e l'apporto confessorio fornito dallo stesso, seppure non decisivo, è stato adeguatamente valorizzato con la concessione delle circostanze attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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