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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 07386/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5069/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 4207/2017 depositata il05/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di emettere sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento a suo favore della proprietà di terreni situati nel Comune di Levanto (f. 31, mapp. 1191 e 1193) e sovrastanti costruzioni, previa determinazione degli eventuali conguagli, di condannare il convenuto a restituire i finanziamenti erogati per i mutui ottenuti da Albrighi e a risarcire il danno.

Egli sosteneva che esisteva tra le parti un patto fiduciario inadempiuto dalla controparte che obbligava Albrighi a corrispondere la provvista per l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di terreni da intestare a quest’ultimo per la realizzazione di villette e a rivendere a terzi i terreni e le villette e obbligava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsargli le somme anticipate con il ricavato della vendita e a ripartire gli eventuali utili.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2017, confermava l’impugnata sentenza che aveva rigettato le domande proposte da Albrighi per far dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, premesso che era passata in giudicato la statuizione che aveva qualificato l’operazione economica realizzata dalle parti in termini di associazione in partecipazione, rigettava i motivi di appello.

In particolare, rigettava il motivo riguardante la ritenuta insufficienza dell’apporto finanziario reso dallo stesso Albrighi per il completamento delle opere, rilevando sulla base di una c.t.u. l’impossibilità di ricostruire l’esatto apporto finanziario reso da costui stante il difetto di allegazione e prova al riguardo, con la conseguenza che risultava non provato che egli avesse adempiuto all’obbligo di finanziamento a suo carico in misura idonea e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse gravemente inadempiente, avendo comunque realizzato le opere seppur parzialmente; rigettava il motivo che contestava la risoluzione unilaterale del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che quest’ultimo aveva inteso portare a compimento l’operazione concordata, che si era mostrato disponibile a trasferire gli immobili realizzati a una società fiduciaria, che non erastato raggiunto un accordo tra le parti per la vendita delle unità immobiliari incomplete né per la prosecuzione del rapporto e che si era creata una situazione di stallo nell’attuazione dell’operazione; rigettava il motivo riguardante l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per non avere reso il rendiconto delle opere eseguite, rilevando che Albrighi non lo aveva richiesto né provato con sufficiente precisione l’apporto economico da lui stesso effettuato; rigettava il motivo riguardante la valutazione dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nell’esecuzione dell’opera, rilevando che non v’era prova che la “cattiva gestione delle risorse del cantiere”, la “cattiva conduzione delle relative attività” e la sospensione dei lavori fossero causa o concausa del ritardo, in mancanza di prova che questo non fosse determinato dalla insufficienza dei finanziamenti erogati da Albrighi e che, comunque, non era possibile valutare se l’eventuale inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo fosse grave, in mancanza di prova della esatta consistenza e tempistica degli apporti finanziari di Albrighi, tanto più che il contratto non prevedeva un termine per la realizzazione dello scopo e il c.t.u. non aveva potuto valutare la tempistica dei finanziamenti in relazione alle opere da realizzare; rigettava il motivo riguardante il tentativo di vendita di villette non completate, rilevando che ciò non integrava un grave inadempimento; rigettava il motivo riguardante la mancata pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dei terreni e delle costruzioni in forza del pactum fiduciae, rilevando che un simile pactum non era configurabile: le parti avevano stipulato una associazione in partecipazione, in attuazione della quale i terreni erano stati intestati al [OSCURATO:PERSONA] che li aveva acquistati dai precedenti proprietari, non rilevando che il prezzo fosse stato in parte erogato dall’Albrighi, giacché tale situazione atteneva al contratto stipulato dalle parti che non disciplinava né il caso della mancata vendita né un obbligo di ritrasferimento dei terreni e delle costruzioni.

Avverso questa sentenza l’Albrighi propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi e a una memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, con il quale il ricorrente principale denuncia “omesso esame e mancata pronuncia” nonché violazione degli artt. 112 e 183, comma 6, c.p.c. sulla eccezione di tardività della produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 4 c.p.c.), non precisando di quali documenti si tratti, il loro contenuto e se e in quale modo essi avrebbero influito sulla decisione, avendo la sentenza impugnata – come osservato anche dal ricorrente – dato atto della tar dività della produzione stessa.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “omesso esame e mancata pronuncia” nonché violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. sulla richiesta di richiamo del c.t.u. e rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile.

Premesso che l’omesso espresso rigetto dell’istanza dirinnovazione della c.t.u.non integra una ipotesi di omessa pronuncia ma, eventualmente, un vizio di motivazione sulle ragioni a sostegno del rigetto implicito delle censure rivolte all’elaborato tecnico, il ricorrente non precisa quali siano tali censure e quali le contestate valutazioni contenute nella sentenza impugnata, risultando il motivo del tutto privo di specificità.

Il terzo motivo che denuncia “erronea e contrastante pronuncia… su un punto decisivo” e violazione degli artt. 112 c.p.c., 1453, 1455 e 2552 c.c., per non avere la Corte distrettuale valutato che l’associante ([OSCURATO:PERSONA]) era inadempiente all’obbligo di rendiconto, è infondato.

Preliminarmente, si deve correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente ha valorizzato la mancata richiesta del rendiconto da parte di Albrighi, avendo l’associato in partecipazione diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione (art. 2552, comma 3, c.c.) a prescindere da una formale richiesta.

Si tratta tuttavia di un errore innocuo ai fini della decisione, non contenendo il motivo specifiche censure della ratio decidendi con la quale i giu dici di merito hanno rilevato la mancata prova degli apporti economici di Albrighi in misura adeguata a consentire l’adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi la censura in una impropria istanza di rivisitazione di un giudizio di fatto.

Il motivo inoltre ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell’art. 1455 c.c.che richiede una valutazione – che nella specie è stata compiuta – di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti e dell’economia generale del rapporto, anche alla luce della durata dell’inadempimento che non deve protrarsi oltre ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr. Cass. n. 8027 del 2000, n. 10496 del 2020, n. 20159 del 2022, quest’ultima ha valorizzato la circostanza che le parti –come nella specie – non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell’affare).

Il quarto motivo, denunciando omesso esame della documentazione prodotta, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erroneità della c.t.u., è inammissibile, consistendo nella impropria e confusa riproposizione delle difese di merito già formulate nei precedenti gradi, nel tentativo di sollecitare una complessiva rivisitazione del giudizio espresso a proposito della mancata specificazione e dimostrazione in via documentale degli importi versati e delle date dei versamenti effettuati da Albrighi.

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, esponendo il ricorrente al rischio di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa econfuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., assistite da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr. Cass. n. 8009 del 2019, n. 21297 del 2016).

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed “erronea e contraddittoria motivazione” su un punto decisivo della controversia circa il mancato assolvimento dell’onere della parte di indicizzare i documenti prodotti in causa a sostegno delle tesi avanzate e di illustrare specificamente la rilevanza degli stessi.

Esso è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

La sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui la mera produzione di documentiin appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, dovendo la parte assolvere all’onere(sotteso al principio di specificità dei motivi di appello ) di illustrare precisamente le ragioni di doglianza, accompagnando alla produzione dei documenti la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto dei singolidocumenti e i l loro significato e rilevanza, al fine di dimostrare la ingiustizia della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 2461 del 2019 , n. 8377 del 2009).

La Corte di merito ha osservato che l’appellante, dolendosi dell’omessa considerazione dei documenti prodotti , non avev a assolto all’onere di indicizzare analiticamente ognuno dei documenti prodotti a sostegno della propria prospettazione e di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuno dei documenti prodotti rispetto alla tesi difensiva, risultando pertinente la richiamata giurisprudenza secondo cui, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell’indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d’appello non è tenuto a reperire da sé la documentazione malamente indicizzata, risultando incensurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto (ex plurimis, Cass. n. 11617 del 2011).

Il sesto motivo, che denuncia “erronea e controversa motivazione” e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1453, 1495 e 2549 c.c., a proposito della criticata valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato completamento delle villette in un tempo congruo, è inammissibile.

Esso consiste in una generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, senza peraltro cogliere né censurare efficacemente la ratio decidendi costituita dal rilievo della mancata prova della entità e tempistica dei versamenti effettuati da Albrighi, che è elemento decisivo ai fini della valutazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] compiuta dalla Corte territoriale.

Il settimo motivo, deducendo “erronea e contrastante motivazione” su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., è inammissibile laddove contesta la risoluzione unilaterale del contratto di associazione in partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione in fatto (a pag. 12 della sentenza) incensurabile in sede di legittimità.

L’ottavo motivo, denunciando “erronea valutazione” e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1453, 1458 e 2932 c.c. circa un punto decisivo della controversia, sulla mancata pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento dei terreni e delle costruzioni in favore di Albrighi, è inammissibile, presupponendo una qualificazione dell’operazione compiuta dalle parti in termini di pactum fiduciae che è stata esclusa dai giudici di merito, i quali hanno anche escluso l’esistenza di un accordo tra le parti, nel caso di mancato raggiungimento dello scopo dell’affare, per la vendita delle villette non realizzate o il trasferimento degli immobili in capo all’associato, in assenza di un inadempimento imputabile all’altro associato.

Venendo ad esaminare il ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia con un motivo “erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di secondo grado, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 22 d.m. n. 55 del 2014, 10 e 96 c.p.c.”, per avere la sentenza impugnata liquidato le spese a carico del soccombente in misura (€ 9515,00) corrispondente a uno scaglione relativo alle cause di valore (da € 52000,00 a € 260000,00) inferiore a quello applicabile (superiore a € 520000,00) e senza incrementarlo del 30%, ex art. 22 d.m. citato, e comunque errato per avere liquidato il compenso con riferimento allo scaglione minimo (da € 260000,00 a € 520000,00) anziché a quello massimo (da € 52000,00 a € 260000,00) riferito in motivazione.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha calcolato le spese del grado tenendo conto del valore “indeterminato” (cioè indeterminabile) della controversia che è valutazione compatibile con il tipo di domande proposte nel giudizio (anche di trasferimento di immobili tramite sentenza costitutiva).

Generica e, quindi, inammissibile è l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere applicato lo scaglione per le cause di valore superiore a € 520000,00, non essendo supportata dalla illustrazione delle ragioni giustificative, né vincolante l’eventuale indicazione del valore della causa attribuito dal difensore della parte soccombente (cfr. Cass. n. 1763 del 2006).

Il ricorrente incidentale afferma ancora che avrebbe dovuto essere applicato lo scaglione per le cause di valore fino a € 520.000,00 e non lo scaglione inferiore (da € 26.000,00 a € 260.000,00), sull’implicito presupposto della importanza della causa.

Pur volendo seguire tale prospettiva – ma a tal fine sarebbe occorsa (nonostante il riferimento contenuto nella sentenza alla “complessità dell’affare”) la specifica allegazione delle ragioni volte a dimostrare che la causa fosse di «particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale» (art. 5, comma 6, d.m. 55 del 2014) – e ipotizzando che la Corte d’appello abbia inteso applicare loscaglione fino a € 520000,00 , errando però nel calcolo e finendo per violare i minimi tariffari, la doglianza sarebbe poco perspicua e infondata.

Infatti il controricorrente considera (come valori minimi) i valori medi di tariffa relativi al predetto scaglione (come si evince dal calcolo riportato a pag. 22 del ricorso incidentale) ma trascura che i minimi sono dati dalla riduzione del 50% dei valori medi (riduzione che può arrivare al 70% per la fase istruttoria), ai sensi 4, comma 1, della tariffa.

In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è rigettato.

Le spese sono poste prevalentemente a carico del ricorrente principale e compensate in parte, dovendosi tenere conto della limitata soccombenza del ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e liquida le spese complessivamente in € 10200,00, di cui € 200,00 per esborsi, che pone a carico del ricorrente principale nella misura del70% e compensa nel resto.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5069/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 4207/2017 depositata il05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di emettere sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento a suo favore della proprietà di terreni situati nel Comune di Levanto (f. 31, mapp. 1191 e 1193) e sovrastanti costruzioni, previa determinazione degli eventuali conguagli, di condannare il convenuto a restituire i finanziamenti erogati per i mutui ottenuti da Albrighi e a risarcire il danno. Egli sosteneva che esisteva tra le parti un patto fiduciario inadempiuto dalla controparte che obbligava Albrighi a corrispondere la provvista per l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di terreni da intestare a quest’ultimo per la realizzazione di villette e a rivendere a terzi i terreni e le villette e obbligava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsargli le somme anticipate con il ricavato della vendita e a ripartire gli eventuali utili. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2017, confermava l’impugnata sentenza che aveva rigettato le domande proposte da Albrighi per far dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, premesso che era passata in giudicato la statuizione che aveva qualificato l’operazione economica realizzata dalle parti in termini di associazione in partecipazione, rigettava i motivi di appello. In particolare, rigettava il motivo riguardante la ritenuta insufficienza dell’apporto finanziario reso dallo stesso Albrighi per il completamento delle opere, rilevando sulla base di una c.t.u. l’impossibilità di ricostruire l’esatto apporto finanziario reso da costui stante il difetto di allegazione e prova al riguardo, con la conseguenza che risultava non provato che egli avesse adempiuto all’obbligo di finanziamento a suo carico in misura idonea e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse gravemente inadempiente, avendo comunque realizzato le opere seppur parzialmente; rigettava il motivo che contestava la risoluzione unilaterale del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che quest’ultimo aveva inteso portare a compimento l’operazione concordata, che si era mostrato disponibile a trasferire gli immobili realizzati a una società fiduciaria, che non erastato raggiunto un accordo tra le parti per la vendita delle unità immobiliari incomplete né per la prosecuzione del rapporto e che si era creata una situazione di stallo nell’attuazione dell’operazione; rigettava il motivo riguardante l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per non avere reso il rendiconto delle opere eseguite, rilevando che Albrighi non lo aveva richiesto né provato con sufficiente precisione l’apporto economico da lui stesso effettuato; rigettava il motivo riguardante la valutazione dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nell’esecuzione dell’opera, rilevando che non v’era prova che la “cattiva gestione delle risorse del cantiere”, la “cattiva conduzione delle relative attività” e la sospensione dei lavori fossero causa o concausa del ritardo, in mancanza di prova che questo non fosse determinato dalla insufficienza dei finanziamenti erogati da Albrighi e che, comunque, non era possibile valutare se l’eventuale inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo fosse grave, in mancanza di prova della esatta consistenza e tempistica degli apporti finanziari di Albrighi, tanto più che il contratto non prevedeva un termine per la realizzazione dello scopo e il c.t.u. non aveva potuto valutare la tempistica dei finanziamenti in relazione alle opere da realizzare; rigettava il motivo riguardante il tentativo di vendita di villette non completate, rilevando che ciò non integrava un grave inadempimento; rigettava il motivo riguardante la mancata pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dei terreni e delle costruzioni in forza del pactum fiduciae, rilevando che un simile pactum non era configurabile: le parti avevano stipulato una associazione in partecipazione, in attuazione della quale i terreni erano stati intestati al [OSCURATO:PERSONA] che li aveva acquistati dai precedenti proprietari, non rilevando che il prezzo fosse stato in parte erogato dall’Albrighi, giacché tale situazione atteneva al contratto stipulato dalle parti che non disciplinava né il caso della mancata vendita né un obbligo di ritrasferimento dei terreni e delle costruzioni. Avverso questa sentenza l’Albrighi propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi e a una memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, con il quale il ricorrente principale denuncia “omesso esame e mancata pronuncia” nonché violazione degli artt. 112 e 183, comma 6, c.p.c. sulla eccezione di tardività della produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 4 c.p.c.), non precisando di quali documenti si tratti, il loro contenuto e se e in quale modo essi avrebbero influito sulla decisione, avendo la sentenza impugnata – come osservato anche dal ricorrente – dato atto della tar dività della produzione stessa. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “omesso esame e mancata pronuncia” nonché violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. sulla richiesta di richiamo del c.t.u. e rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile. Premesso che l’omesso espresso rigetto dell’istanza dirinnovazione della c.t.u.non integra una ipotesi di omessa pronuncia ma, eventualmente, un vizio di motivazione sulle ragioni a sostegno del rigetto implicito delle censure rivolte all’elaborato tecnico, il ricorrente non precisa quali siano tali censure e quali le contestate valutazioni contenute nella sentenza impugnata, risultando il motivo del tutto privo di specificità. Il terzo motivo che denuncia “erronea e contrastante pronuncia… su un punto decisivo” e violazione degli artt. 112 c.p.c., 1453, 1455 e 2552 c.c., per non avere la Corte distrettuale valutato che l’associante ([OSCURATO:PERSONA]) era inadempiente all’obbligo di rendiconto, è infondato. Preliminarmente, si deve correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente ha valorizzato la mancata richiesta del rendiconto da parte di Albrighi, avendo l’associato in partecipazione diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione (art. 2552, comma 3, c.c.) a prescindere da una formale richiesta. Si tratta tuttavia di un errore innocuo ai fini della decisione, non contenendo il motivo specifiche censure della ratio decidendi con la quale i giu dici di merito hanno rilevato la mancata prova degli apporti economici di Albrighi in misura adeguata a consentire l’adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi la censura in una impropria istanza di rivisitazione di un giudizio di fatto. Il motivo inoltre ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell’art. 1455 c.c.che richiede una valutazione – che nella specie è stata compiuta – di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti e dell’economia generale del rapporto, anche alla luce della durata dell’inadempimento che non deve protrarsi oltre ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr. Cass. n. 8027 del 2000, n. 10496 del 2020, n. 20159 del 2022, quest’ultima ha valorizzato la circostanza che le parti –come nella specie – non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell’affare). Il quarto motivo, denunciando omesso esame della documentazione prodotta, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erroneità della c.t.u., è inammissibile, consistendo nella impropria e confusa riproposizione delle difese di merito già formulate nei precedenti gradi, nel tentativo di sollecitare una complessiva rivisitazione del giudizio espresso a proposito della mancata specificazione e dimostrazione in via documentale degli importi versati e delle date dei versamenti effettuati da Albrighi. In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, esponendo il ricorrente al rischio di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa econfuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., assistite da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr. Cass. n. 8009 del 2019, n. 21297 del 2016). Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed “erronea e contraddittoria motivazione” su un punto decisivo della controversia circa il mancato assolvimento dell’onere della parte di indicizzare i documenti prodotti in causa a sostegno delle tesi avanzate e di illustrare specificamente la rilevanza degli stessi. Esso è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. La sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui la mera produzione di documentiin appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, dovendo la parte assolvere all’onere(sotteso al principio di specificità dei motivi di appello ) di illustrare precisamente le ragioni di doglianza, accompagnando alla produzione dei documenti la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto dei singolidocumenti e i l loro significato e rilevanza, al fine di dimostrare la ingiustizia della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 2461 del 2019 , n. 8377 del 2009). La Corte di merito ha osservato che l’appellante, dolendosi dell’omessa considerazione dei documenti prodotti , non avev a assolto all’onere di indicizzare analiticamente ognuno dei documenti prodotti a sostegno della propria prospettazione e di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuno dei documenti prodotti rispetto alla tesi difensiva, risultando pertinente la richiamata giurisprudenza secondo cui, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell’indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d’appello non è tenuto a reperire da sé la documentazione malamente indicizzata, risultando incensurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto (ex plurimis, Cass. n. 11617 del 2011). Il sesto motivo, che denuncia “erronea e controversa motivazione” e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1453, 1495 e 2549 c.c., a proposito della criticata valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato completamento delle villette in un tempo congruo, è inammissibile. Esso consiste in una generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, senza peraltro cogliere né censurare efficacemente la ratio decidendi costituita dal rilievo della mancata prova della entità e tempistica dei versamenti effettuati da Albrighi, che è elemento decisivo ai fini della valutazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] compiuta dalla Corte territoriale. Il settimo motivo, deducendo “erronea e contrastante motivazione” su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., è inammissibile laddove contesta la risoluzione unilaterale del contratto di associazione in partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione in fatto (a pag. 12 della sentenza) incensurabile in sede di legittimità. L’ottavo motivo, denunciando “erronea valutazione” e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1453, 1458 e 2932 c.c. circa un punto decisivo della controversia, sulla mancata pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento dei terreni e delle costruzioni in favore di Albrighi, è inammissibile, presupponendo una qualificazione dell’operazione compiuta dalle parti in termini di pactum fiduciae che è stata esclusa dai giudici di merito, i quali hanno anche escluso l’esistenza di un accordo tra le parti, nel caso di mancato raggiungimento dello scopo dell’affare, per la vendita delle villette non realizzate o il trasferimento degli immobili in capo all’associato, in assenza di un inadempimento imputabile all’altro associato. Venendo ad esaminare il ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia con un motivo “erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di secondo grado, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 22 d.m. n. 55 del 2014, 10 e 96 c.p.c.”, per avere la sentenza impugnata liquidato le spese a carico del soccombente in misura (€ 9515,00) corrispondente a uno scaglione relativo alle cause di valore (da € 52000,00 a € 260000,00) inferiore a quello applicabile (superiore a € 520000,00) e senza incrementarlo del 30%, ex art. 22 d.m. citato, e comunque errato per avere liquidato il compenso con riferimento allo scaglione minimo (da € 260000,00 a € 520000,00) anziché a quello massimo (da € 52000,00 a € 260000,00) riferito in motivazione. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha calcolato le spese del grado tenendo conto del valore “indeterminato” (cioè indeterminabile) della controversia che è valutazione compatibile con il tipo di domande proposte nel giudizio (anche di trasferimento di immobili tramite sentenza costitutiva). Generica e, quindi, inammissibile è l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere applicato lo scaglione per le cause di valore superiore a € 520000,00, non essendo supportata dalla illustrazione delle ragioni giustificative, né vincolante l’eventuale indicazione del valore della causa attribuito dal difensore della parte soccombente (cfr. Cass. n. 1763 del 2006). Il ricorrente incidentale afferma ancora che avrebbe dovuto essere applicato lo scaglione per le cause di valore fino a € 520.000,00 e non lo scaglione inferiore (da € 26.000,00 a € 260.000,00), sull’implicito presupposto della importanza della causa. Pur volendo seguire tale prospettiva – ma a tal fine sarebbe occorsa (nonostante il riferimento contenuto nella sentenza alla “complessità dell’affare”) la specifica allegazione delle ragioni volte a dimostrare che la causa fosse di «particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale» (art. 5, comma 6, d.m. 55 del 2014) – e ipotizzando che la Corte d’appello abbia inteso applicare loscaglione fino a € 520000,00 , errando però nel calcolo e finendo per violare i minimi tariffari, la doglianza sarebbe poco perspicua e infondata. Infatti il controricorrente considera (come valori minimi) i valori medi di tariffa relativi al predetto scaglione (come si evince dal calcolo riportato a pag. 22 del ricorso incidentale) ma trascura che i minimi sono dati dalla riduzione del 50% dei valori medi (riduzione che può arrivare al 70% per la fase istruttoria), ai sensi 4, comma 1, della tariffa. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è rigettato. Le spese sono poste prevalentemente a carico del ricorrente principale e compensate in parte, dovendosi tenere conto della limitata soccombenza del ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e liquida le spese complessivamente in € 10200,00, di cui € 200,00 per esborsi, che pone a carico del ricorrente principale nella misura del70% e compensa nel resto. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quate
Sentenza Cassazione n. 07386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris