CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 43631/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/9/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 26/6/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di ricettazione di alcuni capi di pelletteria contraffatti; dichiarava invece l'intervenuta prescrizione dell'ulteriore addebito ex art. 474 cod.pen., perché relativo a fatti accertati in data 24.5.2010. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello con il quale si contestava la configurabilità nella specie del reato ex art. 474 cod.pen. e comunque la compatibilità dello stesso con il reato di ricettazione; nonostante la declaratoria di prescrizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare il predetto argomento difensivo per giungere a pronuncia assolutoria. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante si trattasse di ricettazione di sole 15 borse. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo della prescrizione del reato di ricettazione, non potendosi computare interamente il periodo di sospensione Covid (dal 9.3.2020 al 30.6.2020, come affermato dalla Corte territoriale), ma solo quello dal 9.3.2020 al 11.5.2020, come affermato da Cass., 26215\2020. Dunque la prescrizione deve intendersi maturata in data 11.10.2020 pur considerando il periodo di sospensione in primo grado (76 giorni per astensione del difensore dall'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.12.2013). 2.1 Con memoria difensiva del 15.9.2021 la difesa ricorrente ha insistito sui motivi sopra esposti. CONSIDFtATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo: in presenza di maturazione del termine di prescrizione rispetto al reato ex art. 474 cod.pen. e non risultando rinuncia alla prescrizione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 129 comma 1 cod.proc.pen., in forza del quale si impone la declaratoria di estinzione in assenza di evidente prova di insussistenza dell'addebito. Peraltro, al riguardo, la Corte di appello si e' correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimita (cfr., Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013, Faje, Rv. 258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno; non ricorre quindi l'ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non puo' configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. 2. Manifestamente infondato è anche il motivo sulle generiche. A fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, e la quantità di merce ricettata, che denotano capacità criminale, oltre all'assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza. In tal modo il giudice di merito si e' adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita' del colpevole od all'entita del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cosi', da ultimo, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, RV. 249163). 3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato; invero, pur aderendosi al rilievo difensivo sulla esatta determinazione del periodo di sospensione Covid, nella specie, considerando solamente i 76 giorni di sospensione in primo grado (dal 20.9.13 al 5.12.13) e i 64 gg. in appello (dal 9.3.20 al 11.5.2020), la prescrizione non può dirsi maturata prima del 12.10.2020 , data successiva alla pronuncia di appello. 3.1. E, per costante giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2