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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47358/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE COMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Como.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude per la competenza del Tribunale di Como.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude associandosi alla conclusioni del P.G. e chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Como.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale, giusta delega depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VOGHERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Pavia.

E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) che produce certificato di morte della parte.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dichiarava la propria incompetenza per territorio con riferimento ad alcuni dei reati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

L'incompetenza veniva dichiarata in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.

Igs. 74 del 2000) contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi 3, 4, 5, 6 e 7), del medesimo delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 8) e del delitto di cui agli artt. 40 cpv., 110 cod. pen. e 2 d.

Igs. 74 del 2000 (indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi fittizi), sempre contestato a Venturi, Benzoni e Ferrara con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno 2016.

Dopo avere escluso ogni connessione tra i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio contestati nel processo e quelli fiscali, il Giudice adottava il criterio di determinazione della competenza per territorio del iocus commissi delicti; tale luogo era individuato in quello di emissione delle fatture per operazioni inesistenti, la prima delle quali era stata emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] metalli di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sede legale in Pavia. [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistente la connessione teleologica tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e quello di indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi fittizi; l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ma anche [OSCURATO:PERSONA], Stroppa e [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui avevano emesso le fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], erano consapevoli della finalizzazione di tale emissione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta; reato considerato l'unico e reale motivo per cui essi avevano emesso le fatture.

2. Avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia avanzato richiesta di rinvio a giudizio per i predetti reati, il Giudice dell'udienza preliminare di quel Tribunale, provvedendo sulle eccezioni di incompetenza sollevate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solleva conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione preliminare del Giudice del Tribunale di Como relativa alla mancanza di un collegamento tra i reati fallimentari ed economici e quelli fiscali.

In particolare, con riferimento ai reati contestati a Benzoni, Ferrara e Venturi, sussisteva sia il medesimo disegno criminoso che la connessione teleologica, in quanto i primi reati erano stati commessi, se non per eseguire, quanto meno per occultare, almeno in via documentale, i secondi; secondo la Guardia di Finanza, le fatture per operazioni inesistenti erano state utilizzate per facilitare il compimento del progetto distrattivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui fallimento è persona offesa nel presente processo) e le frodi fiscali erano state messe in atto per consentire il reimpiego, in violazione dell'art. 648 ter cod. pen., dei proventi e delle rimanenze di magazzino oggetto della distrazione.

Pertanto, sussistendo la connessione tra i delitti fiscali contestati a Benzoni, Ferrara e Venturi e quelli di bancarotta documentale e autoriciclaggio, la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Como, luogo di consumazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta.

La connessione teleologica sussisteva anche tra i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i delitti fiscali contestati ai coimputati e con la stessa bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] evidenza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenevano una quota della [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] è padre di [OSCURATO:PERSONA]: tali soggetti, quindi, erano consapevoli dell'oggettiva finalizzazione della loro condotta alla commissione o all'occultamento del reato appropriativo.

In ogni caso, la competenza del Tribunale di Como per i reati fiscali contestati derivava dalla circostanza che le fatture per operazioni inesistenti non erano state affatto emesse in luoghi conosciuti, tale non potendo ritenersi la sede della ditta emittente; pertanto, risultando impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato, doveva essere applicato il criterio suppletivo previsto dall'art. 18, comma 1, d.

Igs. 74 del 2000, attribuendo la competenza territoriale al luogo di accertamento del reato, da individuarsi in Corno: presso la locale Procura della Repubblica, infatti, era stata iscritta la notizia di reato nel relativo registro.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria in cui sostengono la competenza del Tribunale di Pavia per il reato a lui contestato.

I difensori, in particolare, contestano la sussistenza di un'ipotesi di connessione tra i reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] e quello fallimentare contestato a Benzoni, Ferrara e Venturi: non essendo ipotizzabile una connessione per continuazione, mancando identità soggettiva tra gli autori dei reati, non sussiste nemmeno la connessione teleologica.

I difensori sottolineano che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario di quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma del 10% delle quote della società fiduciaria Fidirev s.r.I., a sua volta proprietaria del 99,9% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] soltanto il 4/12/2018, quindi in epoca successiva ai fatti contestati.[OSCURATO:SOCIETA], le fatture emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] erano relative ad attività costantemente eseguita negli anni precedenti.

Infine, le fatture erano state emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], e non nei confronti della società poi fallita.

In definitiva, non vi erano elementi di prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del legame tra l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti e la bancarotta per distrazione: la ditta di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] luogo di emissione delle fatture per operazioni inesistenti contestate ad [OSCURATO:PERSONA] doveva essere individuato nella sede della ditta, che corrispondeva alla sede operativa: era inesatta l'affermazione che le fatture erano state emesse in luogo sconosciuto.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le ordinanze dei giudici in conflitto giungono a risultati opposti sotto due profili.

1. In primo luogo - benché l'ordinanza di rimessione ponga questo argomento al termine della trattazione - il /ocus commissi delicti dei reati fiscali (o meglio: del primo dei reati fiscali, l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) viene individuato dal Giudice di Como nella sede della Ditta emittente, in provincia di Pavia; il Giudice di Pavia contesta tale individuazione, sostenendo che il luogo non è affatto certo, non coincidendo con la sede della ditta, richiamando il criterio suppletivo di cui all'art. 18, comma 1, d.

Igs. 74 del 2000.

Effettivamente, questa Corte ha recentemente ritenuto, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. — dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 — deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01).

Quella pronuncia argomentava: "[OSCURATO:PERSONA] osserva, poi, che l'accertamento del «luogo in cui il reato è stato commesso», con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non può dirsi fondato sulla base di elementi oggettivi solo perché è individuata la sede dell'ente cui è attribuibile l'emissione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti.

Innanzitutto, infatti, non può dirsi rispondente ad una massima di esperienza l'affermazione secondo cui le false fatture, almeno quando riguardano operazioni del tutto inesistenti, sono state emesse nel luogo in cui ha sede la ditta di emissione.

Invero, proprio perché si tratta di documenti del tutto mendaci, e di "comodo" per altri soggetti, non vi sono ragioni per ritenere con ragionevole'certezza che gli stessi, per ciò solo, siano stati emessi o rilasciati nel luogo in cui ha formalmente sede la ditta cui sono riferibili.

Si può aggiungere, poi, che una conferma di questa osservazione sembra desumibile dal dato normativo.

Da un lato, infatti, non è stato in alcun modo cristallizzato, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il criterio del luogo in cui ha sede la ditta emittente, pur essendosi attribuito espressamente rilievo, proprio nel d.lgs. n. 74 del 2000, al «luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale» (art. 13, comma 2, d.lgs. cit.), e quindi alla sede della ditta, con riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del medesimo d.lgs. (il reato di fatture per operazioni inesistenti è invece contemplato dal capo II).

Dall'altro, poi, questa mancata previsione è ancor più significativa se si considera che una regolamentazione della competenza per territorio per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata comunque dettata, all'art. 13, comma 3, d.lgs. cit., per l'ipotesi di fatture o altri documenti emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e che, anche in questo caso, nessun riferimento è stato effettuato al criterio della sede dell'azienda o delle aziende".

Si tratta di argomentazione interamente condivisibile e alla quale questo Collegio aderisce.

Si deve rilevare che la sentenza di incompetenza non approfondisce questo argomento, limitandosi a rilevare che la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] aveva sede a Pavia: dato, appunto, che non può essere ritenuto decisivo per dimostrare che le fatture erano state emesse in quel luogo.

La memoria dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] non fornisce, d'altro canto, elementi oggettivi, limitandosi a ribadire che la sede della ditta corrispondeva a quella operativa.

2. In secondo luogo la sentenza del Tribunale di Como e l'ordinanza del Tribunale di Pavia divergono in ordine ad una connessione tra i reati di bancarotta fraudolenta e di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA], Benzoni, Ferrara e Venturi e i reati fiscali.

In verità, la sentenza di incompetenza, sul punto, è sostanzialmente priva di motivazione, limitandosi a rilevare che la connessione non era stata neppure ipotizzata nelle contestazioni del pubblico ministero.

Al contrario, l'ordinanza di rimessione sostiene che la sussistenza del vincolo della continuazione e della connessione teleologica emerge dalla stessa lettura delle imputazioni ed è dimostrata anche dall'esame degli atti.

Si tratta di argomentazione corretta.

3. Secondo l'imputazione sub 1, Benzoni e Ferrara, socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avevano costituito il 22/12/2015 la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era amministratore unico Venturi) e, dal gennaio 2016 al luglio 2016 avevano fisicamente sottratto le merci dai magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., consegnandole ai clienti finali, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. emetteva le fatture di vendita (contestate essere, quindi, soggettivamente inesistenti, perché fittiziamente intestate a [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la merce proveniva dai magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) (capi 1 e 2).

Ma le fatture di vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. presupponevano che tale società fosse effettivamente in possesso del materiale che vendeva ai clienti finali: e a provare ciò servivano le fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società, quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sempre nel 2016 (capi da 3 a 7).

Tali fatture permettevano, poi, alla [OSCURATO:SOCIETA]. di indicare nelle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA relative all'anno 2016 elementi passivi fittizi (capo 9), così permettendo alla società di evadere le imposte dovute per le vendite del materiale sottratto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fallimento di tale società (18/11/2016) aveva fatto emergere la distrazione della merce sottratta; inoltre, i libri contabili erano stati distrutti.

La connessione teleologica di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. emerge con chiarezza: l'intera vicenda si è svolta in undici mesi (dicembre 2015: costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; novembre 2016: fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.), ciò dimostrando che la finalità ultima della condotta contestata - ovviamente secondo la prospettazione accusatoria - era di sottrarre i beni ai creditori di una società che era stata fatta fallire dopo essere stata depredata, mentre la finalità intermedia era di vendere le merci sottratte senza pagare le relative imposte, utilizzando le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle altre società.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] negano che esista la prova della consapevolezza dell'imputato della finalità dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti.

In verità, la puntualizzazione in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era titolare del 10% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], ma del 10% delle quote della società fiduciaria che possedeva il 99,9% della [OSCURATO:SOCIETA] appare assai debole, atteso che, dal punto di vista sostanziale, le due situazioni si equivalgono.

Il fatto che, nel 2018, [OSCURATO:PERSONA] fosse diventato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], d'altro canto, sebbene non costituisca una prova diretta della conoscenza degli accordi tra la società poi fallita e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], sembra indicare che la proprietà della quota da parte di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un mero investimento, ma comportava un suo coinvolgimento nelle attività della società.

In definitiva, alla luce della natura del controllo richiesto per la determinazione della competenza, la conoscenza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] del disegno complessivo sopra riassunto deve ritenersi provata.

4. Pertanto, per entrambi i profili evidenziati appare corretta la ricostruzione proposta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, cosicché deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Como, cui gli atti devono essere trasmessi.

La morte di [OSCURATO:PERSONA] non rileva in questa sede; il Giudice cui vengono trasmessi gli atti adotterà i provvedimenti conseguenti a tale evento.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE COMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Como. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, che conclude per la competenza del Tribunale di Como. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude associandosi alla conclusioni del P.G. e chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Como. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale, giusta delega depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VOGHERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Pavia. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) che produce certificato di morte della parte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dichiarava la propria incompetenza per territorio con riferimento ad alcuni dei reati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. L'incompetenza veniva dichiarata in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. Igs. 74 del 2000) contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi 3, 4, 5, 6 e 7), del medesimo delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 8) e del delitto di cui agli artt. 40 cpv., 110 cod. pen. e 2 d. Igs. 74 del 2000 (indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi fittizi), sempre contestato a Venturi, Benzoni e Ferrara con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno 2016. Dopo avere escluso ogni connessione tra i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio contestati nel processo e quelli fiscali, il Giudice adottava il criterio di determinazione della competenza per territorio del iocus commissi delicti; tale luogo era individuato in quello di emissione delle fatture per operazioni inesistenti, la prima delle quali era stata emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] metalli di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sede legale in Pavia. [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistente la connessione teleologica tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e quello di indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi fittizi; l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ma anche [OSCURATO:PERSONA], Stroppa e [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui avevano emesso le fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], erano consapevoli della finalizzazione di tale emissione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta; reato considerato l'unico e reale motivo per cui essi avevano emesso le fatture. 2. Avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia avanzato richiesta di rinvio a giudizio per i predetti reati, il Giudice dell'udienza preliminare di quel Tribunale, provvedendo sulle eccezioni di incompetenza sollevate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solleva conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione preliminare del Giudice del Tribunale di Como relativa alla mancanza di un collegamento tra i reati fallimentari ed economici e quelli fiscali. In particolare, con riferimento ai reati contestati a Benzoni, Ferrara e Venturi, sussisteva sia il medesimo disegno criminoso che la connessione teleologica, in quanto i primi reati erano stati commessi, se non per eseguire, quanto meno per occultare, almeno in via documentale, i secondi; secondo la Guardia di Finanza, le fatture per operazioni inesistenti erano state utilizzate per facilitare il compimento del progetto distrattivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui fallimento è persona offesa nel presente processo) e le frodi fiscali erano state messe in atto per consentire il reimpiego, in violazione dell'art. 648 ter cod. pen., dei proventi e delle rimanenze di magazzino oggetto della distrazione. Pertanto, sussistendo la connessione tra i delitti fiscali contestati a Benzoni, Ferrara e Venturi e quelli di bancarotta documentale e autoriciclaggio, la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Como, luogo di consumazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta. La connessione teleologica sussisteva anche tra i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i delitti fiscali contestati ai coimputati e con la stessa bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] evidenza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenevano una quota della [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] è padre di [OSCURATO:PERSONA]: tali soggetti, quindi, erano consapevoli dell'oggettiva finalizzazione della loro condotta alla commissione o all'occultamento del reato appropriativo. In ogni caso, la competenza del Tribunale di Como per i reati fiscali contestati derivava dalla circostanza che le fatture per operazioni inesistenti non erano state affatto emesse in luoghi conosciuti, tale non potendo ritenersi la sede della ditta emittente; pertanto, risultando impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato, doveva essere applicato il criterio suppletivo previsto dall'art. 18, comma 1, d. Igs. 74 del 2000, attribuendo la competenza territoriale al luogo di accertamento del reato, da individuarsi in Corno: presso la locale Procura della Repubblica, infatti, era stata iscritta la notizia di reato nel relativo registro. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria in cui sostengono la competenza del Tribunale di Pavia per il reato a lui contestato. I difensori, in particolare, contestano la sussistenza di un'ipotesi di connessione tra i reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] e quello fallimentare contestato a Benzoni, Ferrara e Venturi: non essendo ipotizzabile una connessione per continuazione, mancando identità soggettiva tra gli autori dei reati, non sussiste nemmeno la connessione teleologica. I difensori sottolineano che [OSCURATO:PERSONA] non era proprietario di quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma del 10% delle quote della società fiduciaria Fidirev s.r.I., a sua volta proprietaria del 99,9% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] soltanto il 4/12/2018, quindi in epoca successiva ai fatti contestati.[OSCURATO:SOCIETA], le fatture emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] erano relative ad attività costantemente eseguita negli anni precedenti. Infine, le fatture erano state emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], e non nei confronti della società poi fallita. In definitiva, non vi erano elementi di prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del legame tra l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti e la bancarotta per distrazione: la ditta di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] luogo di emissione delle fatture per operazioni inesistenti contestate ad [OSCURATO:PERSONA] doveva essere individuato nella sede della ditta, che corrispondeva alla sede operativa: era inesatta l'affermazione che le fatture erano state emesse in luogo sconosciuto. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le ordinanze dei giudici in conflitto giungono a risultati opposti sotto due profili. 1. In primo luogo - benché l'ordinanza di rimessione ponga questo argomento al termine della trattazione - il /ocus commissi delicti dei reati fiscali (o meglio: del primo dei reati fiscali, l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) viene individuato dal Giudice di Como nella sede della Ditta emittente, in provincia di Pavia; il Giudice di Pavia contesta tale individuazione, sostenendo che il luogo non è affatto certo, non coincidendo con la sede della ditta, richiamando il criterio suppletivo di cui all'art. 18, comma 1, d. Igs. 74 del 2000. Effettivamente, questa Corte ha recentemente ritenuto, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. — dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 — deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). Quella pronuncia argomentava: "[OSCURATO:PERSONA] osserva, poi, che l'accertamento del «luogo in cui il reato è stato commesso», con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non può dirsi fondato sulla base di elementi oggettivi solo perché è individuata la sede dell'ente cui è attribuibile l'emissione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti. Innanzitutto, infatti, non può dirsi rispondente ad una massima di esperienza l'affermazione secondo cui le false fatture, almeno quando riguardano operazioni del tutto inesistenti, sono state emesse nel luogo in cui ha sede la ditta di emissione. Invero, proprio perché si tratta di documenti del tutto mendaci, e di "comodo" per altri soggetti, non vi sono ragioni per ritenere con ragionevole'certezza che gli stessi, per ciò solo, siano stati emessi o rilasciati nel luogo in cui ha formalmente sede la ditta cui sono riferibili. Si può aggiungere, poi, che una conferma di questa osservazione sembra desumibile dal dato normativo. Da un lato, infatti, non è stato in alcun modo cristallizzato, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il criterio del luogo in cui ha sede la ditta emittente, pur essendosi attribuito espressamente rilievo, proprio nel d.lgs. n. 74 del 2000, al «luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale» (art. 13, comma 2, d.lgs. cit.), e quindi alla sede della ditta, con riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del medesimo d.lgs. (il reato di fatture per operazioni inesistenti è invece contemplato dal capo II). Dall'altro, poi, questa mancata previsione è ancor più significativa se si considera che una regolamentazione della competenza per territorio per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata comunque dettata, all'art. 13, comma 3, d.lgs. cit., per l'ipotesi di fatture o altri documenti emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e che, anche in questo caso, nessun riferimento è stato effettuato al criterio della sede dell'azienda o delle aziende". Si tratta di argomentazione interamente condivisibile e alla quale questo Collegio aderisce. Si deve rilevare che la sentenza di incompetenza non approfondisce questo argomento, limitandosi a rilevare che la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] aveva sede a Pavia: dato, appunto, che non può essere ritenuto decisivo per dimostrare che le fatture erano state emesse in quel luogo. La memoria dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] non fornisce, d'altro canto, elementi oggettivi, limitandosi a ribadire che la sede della ditta corrispondeva a quella operativa. 2. In secondo luogo la sentenza del Tribunale di Como e l'ordinanza del Tribunale di Pavia divergono in ordine ad una connessione tra i reati di bancarotta fraudolenta e di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA], Benzoni, Ferrara e Venturi e i reati fiscali. In verità, la sentenza di incompetenza, sul punto, è sostanzialmente priva di motivazione, limitandosi a rilevare che la connessione non era stata neppure ipotizzata nelle contestazioni del pubblico ministero. Al contrario, l'ordinanza di rimessione sostiene che la sussistenza del vincolo della continuazione e della connessione teleologica emerge dalla stessa lettura delle imputazioni ed è dimostrata anche dall'esame degli atti. Si tratta di argomentazione corretta. 3. Secondo l'imputazione sub 1, Benzoni e Ferrara, socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avevano costituito il 22/12/2015 la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era amministratore unico Venturi) e, dal gennaio 2016 al luglio 2016 avevano fisicamente sottratto le merci dai magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., consegnandole ai clienti finali, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. emetteva le fatture di vendita (contestate essere, quindi, soggettivamente inesistenti, perché fittiziamente intestate a [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la merce proveniva dai magazzini di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) (capi 1 e 2). Ma le fatture di vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. presupponevano che tale società fosse effettivamente in possesso del materiale che vendeva ai clienti finali: e a provare ciò servivano le fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società, quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sempre nel 2016 (capi da 3 a 7). Tali fatture permettevano, poi, alla [OSCURATO:SOCIETA]. di indicare nelle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA relative all'anno 2016 elementi passivi fittizi (capo 9), così permettendo alla società di evadere le imposte dovute per le vendite del materiale sottratto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fallimento di tale società (18/11/2016) aveva fatto emergere la distrazione della merce sottratta; inoltre, i libri contabili erano stati distrutti. La connessione teleologica di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. emerge con chiarezza: l'intera vicenda si è svolta in undici mesi (dicembre 2015: costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; novembre 2016: fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.), ciò dimostrando che la finalità ultima della condotta contestata - ovviamente secondo la prospettazione accusatoria - era di sottrarre i beni ai creditori di una società che era stata fatta fallire dopo essere stata depredata, mentre la finalità intermedia era di vendere le merci sottratte senza pagare le relative imposte, utilizzando le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle altre società. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] negano che esista la prova della consapevolezza dell'imputato della finalità dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti. In verità, la puntualizzazione in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era titolare del 10% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], ma del 10% delle quote della società fiduciaria che possedeva il 99,9% della [OSCURATO:SOCIETA] appare assai debole, atteso che, dal punto di vista sostanziale, le due situazioni si equivalgono. Il fatto che, nel 2018, [OSCURATO:PERSONA] fosse diventato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], d'altro canto, sebbene non costituisca una prova diretta della conoscenza degli accordi tra la società poi fallita e la stessa [OSCURATO:SOCIETA], sembra indicare che la proprietà della quota da parte di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un mero investimento, ma comportava un suo coinvolgimento nelle attività della società. In definitiva, alla luce della natura del controllo richiesto per la determinazione della competenza, la conoscenza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] del disegno complessivo sopra riassunto deve ritenersi provata. 4. Pertanto, per entrambi i profili evidenziati appare corretta la ricostruzione proposta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, cosicché deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Como, cui gli atti devono essere trasmessi. La morte di [OSCURATO:PERSONA] non rileva in questa sede; il Giudice cui vengono trasmessi gli atti adotterà i provvedimenti conseguenti a tale evento. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichi
Sentenza Cassazione n. 47358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris