CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];iotv delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso .-:,roposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di rriwito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circoazione stradale. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Erronea applicazione della legge penaie e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; 2. Vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomenta-avo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico dell'imputato risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza. Ritenuto che i! ciiscorso alusitificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere eseiritE_, da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di e.soe;-icenza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che la senteaza é sorretta da motivazione adeguata anche in punto di trattamento sanzioiù'io, avendo ia Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena comecleteo-nio •_a nella sentenza di primo grado in ragione dei criteri di cui aTart, 133 cod. pen.; Considerato, quanto ai mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla ritenuta aggravante, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una vaiutazone discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano. come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931:"Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare ia soluzione dell'equivalenza sia !imitata a ritenerla la più :conca a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto"). Rilevato, pertanto, che il dcorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M