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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 agosto 2020

Cassazione n. 42691/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'individuazione del preciso oggetto dell'obbligazione al pagamento delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del Tribunale di Palermo del 6 dicembre 2006, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 20 dicembre 2012, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., stabiliva che il ricorrente era tenuto al pagamento pro quota, in ragione della metà, delle spese afferenti alla fase delle indagini preliminari e per intero delle restanti spese.

A ragione osservava che il procedimento aveva visto originariamente rinviati a giudizio per lo stesso reato quattro imputati: [OSCURATO:PERSONA], ammesso al giudizio abbreviato e poi assolto; [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento; l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che erano stati giudicati con rito ordinario, ma solo Miceli aveva riportato condanna, mentre nei confronti del Buscemi, all'esito del giudizio di appello, era stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Quel giudice adito rilevava, pertanto, che l'unico condannato al pagamento delle spese processuali era il Miceli, non potendosi coinvolgere nel relativo pagamento né l'imputato mandato assolto, né l'imputato prosciolto, né l'imputato che aveva patteggiato la pena.

E tuttavia, come precisato dalla Circolare ministeriale del 29 luglio 2015 "Recupero delle spese processuali in materia penale.

Ripartizione di quote", nella determinazione delle quote di spesa da imputare a ciascun condannato, vanno scorporate dall'importo complessivo le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di applicazione di pena non superiore a due anni, apparendo di tutta evidenza che la scelta operata dal legislatore di riconoscere all'imputato patteggiante un trattamento premiale, consistente anche nell'esonero dal pagamento delle spese processuali, non può tradursi in un aggravio di spesa per gli altri coimputati del medesimo procedimento.

Per tale ragione, dall'importo complessivo delle spese sostenute nella sola fase delle indagini preliminari doveva essere scorporata la quota, pari alla metà del totale, riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento, costituendo l'importo rimanente la quota di spesa da porre a carico del ricorrente, unico coimputato condannato, cui andavano imputate per intero le restanti spese.

2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre l'interessato a mezzo del difensore, deducendo: - la nullità del provvedimento "per erronea applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui non effettua un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in tema di ripartizione delle spese processuali".

Ha errato la Corte di appello nell'attribuire alla richiamata circolare ministeriale carattere di tassatività.

Non è in dubbio che il soggetto materialmente obbligato al pagamento delle spese processuali sia e possa essere soltanto il condannato, ma è altresì chiaro che la regola dell'imputazione pro quota esige che il giudice operi un riparto delle spese, tenendo conto anche della quota parte attribuibile in astratto agli imputati che siano stati prosciolti per intervenuta prescrizione dopo una sentenza di condanna.

In detta ipotesi, equiparabile a quella del patteggiante, l'imputato prosciolto non sarà certamente obbligato al materiale pagamento delle spese di sua pertinenza, ma la relativa quota dovrà restare a carico dell'Erario.

Diversamente opinando, si finirebbe con il far ricadere sui coimputati le conseguenze negative dell'inerzia del potere punitivo dello Stato e/o dell'incapacità dello stesso di concludere un processo nei tempi normativamente stabiliti; - omessa motivazione a proposito di quanto dedotto con memoria depositata il 25 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il carico delle spese processuali è una conseguenza ex lege della pronuncia di condanna dell'imputato, disciplinata dall'art. 535 cod. proc. pen., e proprio perché l'obbligo del pagamento delle spese processuali è una conseguenza della condanna penale, è solo nei confronti degli imputati condannati che vanno recuperate le spese anticipate per l'accertamento del reato o dei reati per i quali è stata inflitta una pena.

Nei procedimenti soggettivamente cumulativi una regola basilare accomuna la disciplina previgente e quella attuale: vanno poste a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi.

E tale limite esce rafforzato, ove ve ne fosse bisogno, dalla rimarcata valenza di "sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa" (Sez.

U., n. 491 del 29/9/2011, dep. 2012, Pislor), della condanna al pagamento delle spese processuali.

La determinazione della quota di spese processuali da porre a carico di ciascun condannato comporta dunque, preliminarmente, l'individuazione del reato o dei reati per i quali è intervenuta condanna e a cui deve intendersi riferita, perciò, l'obbligazione al pagamento delle spese finalizzate al loro accertamento; nel caso si versi in ipotesi di più soggetti imputati dello stesso reato o di reati connessi, le spese vanno recuperate in parti uguali nei confronti di ciascun condannato.

3. Priva di giuridico pregio è, pertanto, la tesi, secondo la quale la regola dell'imputazione pro quota deve essere osservata anche se la declaratoria di responsabilità riguarda solo alcuni imputati, mentre per altri è stato pronunciato il proscioglimento per estinzione del reato, in quanto la pronuncia che prende atto dell'intervenuta prescrizione non costituisce una sentenza di condanna e la posizione del prosciolto non è affatto assimilabile a quella dell'imputato patteggiante.

La soluzione di porre a carico dell'Erario le quote di spese processuali astrattamente riferibili agli imputati patteggianti a pene inferiori a due anni è, invero, necessitata e coerente con i parametri normativi di riferimento.

Se si considera, infatti, che l'esenzione da condanna al pagamento delle spese processuali per colui al quale è stata applicata su richiesta pena non superiore a due anni fa parte del corredo premiale del patteggiamento, il premio in termini di abbuono del debito al pagamento delle spese, elargito dal legislatore per la collaborazione processuale manifestata, non può ritenersi recuperabile dall'Erario mediante un sovrappiù di conseguenze onerose per gli altri, e a maggior ragione ove si parta dal presupposto che la condanna al pagamento delle spese partecipa in qualche modo del regime giuridico della pena.

La sentenza di patteggiamento è, infatti, equiparata, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., alla pronuncia di condanna dibattimentale agli effetti penali per i quali non sia stata prevista esplicita esclusione, presupponendo pur sempre la responsabilità dell'imputato e alla rinuncia a contestare il fatto e la propria responsabilità consegue coerentemente che su quel fatto e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (Corte cost. n. 336/2009); viceversa, la sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione non è per alcun profilo assimilabile alla sentenza di condanna.

4. Alla luce delle superiori riflessioni, va constatata l'inconsistenza delle critiche mosse alla contestata decisione, che ineccepibilmente ha escluso potesse essere predicabile lo scorporo della quota in astratto riferibile all'imputato prosciolto, pur dopo una pronuncia di condanna in primo grado.5.

Va, infine, rammentato che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento impugnato; mentre la delineata censura è del tutto generica e, comunque, la lettura della memoria (allegata al ricorso) mostra all'evidenza l'insussistenza di profili che non sia stati delibati e, correttamente e motivatamente, disattesi dalla decisione impugnata.

6. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il proponente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'individuazione del preciso oggetto dell'obbligazione al pagamento delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del Tribunale di Palermo del 6 dicembre 2006, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 20 dicembre 2012, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., stabiliva che il ricorrente era tenuto al pagamento pro quota, in ragione della metà, delle spese afferenti alla fase delle indagini preliminari e per intero delle restanti spese. A ragione osservava che il procedimento aveva visto originariamente rinviati a giudizio per lo stesso reato quattro imputati: [OSCURATO:PERSONA], ammesso al giudizio abbreviato e poi assolto; [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento; l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che erano stati giudicati con rito ordinario, ma solo Miceli aveva riportato condanna, mentre nei confronti del Buscemi, all'esito del giudizio di appello, era stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Quel giudice adito rilevava, pertanto, che l'unico condannato al pagamento delle spese processuali era il Miceli, non potendosi coinvolgere nel relativo pagamento né l'imputato mandato assolto, né l'imputato prosciolto, né l'imputato che aveva patteggiato la pena. E tuttavia, come precisato dalla Circolare ministeriale del 29 luglio 2015 "Recupero delle spese processuali in materia penale. Ripartizione di quote", nella determinazione delle quote di spesa da imputare a ciascun condannato, vanno scorporate dall'importo complessivo le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di applicazione di pena non superiore a due anni, apparendo di tutta evidenza che la scelta operata dal legislatore di riconoscere all'imputato patteggiante un trattamento premiale, consistente anche nell'esonero dal pagamento delle spese processuali, non può tradursi in un aggravio di spesa per gli altri coimputati del medesimo procedimento. Per tale ragione, dall'importo complessivo delle spese sostenute nella sola fase delle indagini preliminari doveva essere scorporata la quota, pari alla metà del totale, riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento, costituendo l'importo rimanente la quota di spesa da porre a carico del ricorrente, unico coimputato condannato, cui andavano imputate per intero le restanti spese. 2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre l'interessato a mezzo del difensore, deducendo: - la nullità del provvedimento "per erronea applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui non effettua un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in tema di ripartizione delle spese processuali". Ha errato la Corte di appello nell'attribuire alla richiamata circolare ministeriale carattere di tassatività. Non è in dubbio che il soggetto materialmente obbligato al pagamento delle spese processuali sia e possa essere soltanto il condannato, ma è altresì chiaro che la regola dell'imputazione pro quota esige che il giudice operi un riparto delle spese, tenendo conto anche della quota parte attribuibile in astratto agli imputati che siano stati prosciolti per intervenuta prescrizione dopo una sentenza di condanna. In detta ipotesi, equiparabile a quella del patteggiante, l'imputato prosciolto non sarà certamente obbligato al materiale pagamento delle spese di sua pertinenza, ma la relativa quota dovrà restare a carico dell'Erario. Diversamente opinando, si finirebbe con il far ricadere sui coimputati le conseguenze negative dell'inerzia del potere punitivo dello Stato e/o dell'incapacità dello stesso di concludere un processo nei tempi normativamente stabiliti; - omessa motivazione a proposito di quanto dedotto con memoria depositata il 25 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il carico delle spese processuali è una conseguenza ex lege della pronuncia di condanna dell'imputato, disciplinata dall'art. 535 cod. proc. pen., e proprio perché l'obbligo del pagamento delle spese processuali è una conseguenza della condanna penale, è solo nei confronti degli imputati condannati che vanno recuperate le spese anticipate per l'accertamento del reato o dei reati per i quali è stata inflitta una pena. Nei procedimenti soggettivamente cumulativi una regola basilare accomuna la disciplina previgente e quella attuale: vanno poste a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi. E tale limite esce rafforzato, ove ve ne fosse bisogno, dalla rimarcata valenza di "sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa" (Sez. U., n. 491 del 29/9/2011, dep. 2012, Pislor), della condanna al pagamento delle spese processuali. La determinazione della quota di spese processuali da porre a carico di ciascun condannato comporta dunque, preliminarmente, l'individuazione del reato o dei reati per i quali è intervenuta condanna e a cui deve intendersi riferita, perciò, l'obbligazione al pagamento delle spese finalizzate al loro accertamento; nel caso si versi in ipotesi di più soggetti imputati dello stesso reato o di reati connessi, le spese vanno recuperate in parti uguali nei confronti di ciascun condannato. 3. Priva di giuridico pregio è, pertanto, la tesi, secondo la quale la regola dell'imputazione pro quota deve essere osservata anche se la declaratoria di responsabilità riguarda solo alcuni imputati, mentre per altri è stato pronunciato il proscioglimento per estinzione del reato, in quanto la pronuncia che prende atto dell'intervenuta prescrizione non costituisce una sentenza di condanna e la posizione del prosciolto non è affatto assimilabile a quella dell'imputato patteggiante. La soluzione di porre a carico dell'Erario le quote di spese processuali astrattamente riferibili agli imputati patteggianti a pene inferiori a due anni è, invero, necessitata e coerente con i parametri normativi di riferimento. Se si considera, infatti, che l'esenzione da condanna al pagamento delle spese processuali per colui al quale è stata applicata su richiesta pena non superiore a due anni fa parte del corredo premiale del patteggiamento, il premio in termini di abbuono del debito al pagamento delle spese, elargito dal legislatore per la collaborazione processuale manifestata, non può ritenersi recuperabile dall'Erario mediante un sovrappiù di conseguenze onerose per gli altri, e a maggior ragione ove si parta dal presupposto che la condanna al pagamento delle spese partecipa in qualche modo del regime giuridico della pena. La sentenza di patteggiamento è, infatti, equiparata, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., alla pronuncia di condanna dibattimentale agli effetti penali per i quali non sia stata prevista esplicita esclusione, presupponendo pur sempre la responsabilità dell'imputato e alla rinuncia a contestare il fatto e la propria responsabilità consegue coerentemente che su quel fatto e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (Corte cost. n. 336/2009); viceversa, la sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione non è per alcun profilo assimilabile alla sentenza di condanna. 4. Alla luce delle superiori riflessioni, va constatata l'inconsistenza delle critiche mosse alla contestata decisione, che ineccepibilmente ha escluso potesse essere predicabile lo scorporo della quota in astratto riferibile all'imputato prosciolto, pur dopo una pronuncia di condanna in primo grado.5. Va, infine, rammentato che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento impugnato; mentre la delineata censura è del tutto generica e, comunque, la lettura della memoria (allegata al ricorso) mostra all'evidenza l'insussistenza di profili che non sia stati delibati e, correttamente e motivatamente, disattesi dalla decisione impugnata. 6. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il proponente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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