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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 18932/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per lAannullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 2991 del 20/11/2019 - dep. 2020 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 17/05/2012 e 14/06/2012.

2. La motivazione della sentenza rescindente si articola atl:orno a due poli argomentativi.

2.1. In primo luogo, si osserva che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che al condannato, come attestato dal certificato del casellario giudiziale, era stato già concesso il medesimo beneficio con altre due sentenze, emesse in data il 28/02/2011 ed il 22/09/2011, divenute irrevocabili rispettivamente in data 16/09/2011 e 19/12/2011, ossia in epoca precedente rispetto alla data di irrevocabilità delle sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012.

Al riguardo, la sentenza di annullamento con rinvio ha aggiunto che il pregresso godimento del beneficio per due volte, integra, infatti, la fattispecie di revoca prevista dall'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., ove non conosciuto dal giudice della cognizione che ha definito i procedimenti con la concessione della pena sospesa, nella specie con le sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012.

2.2. In secondo luogo, la sentenza della I sezione ha osservato che il provvedimento di merito non aveva considerato gli effetti conseguenti alla disposta revoca del beneficio concesso con la sentenza del 14/02/2012, divenuta irrevocabile il 22/07/2016 per inadempimento degli obblighi; detta condanna a pena non più sospesa era diventata, a sua volta, titolo per la revoca di diritto ex art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 14/06/2012, atteso il superamento del limite di due anni di cui all'art. 163 cod. pen., sempreché fosse stato rispettato il termine del quinquennio fra le date di irrevocabilità delle due sentenze.

3. Con ordinanza del 27/08 - 03/09/2021 il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, ha disposto la revoca della sospensione condizionale richiesta dal p.m., secondo quanto indicato in principio, rilevando che, al momento della pronuncia delle due sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato due condanne per delitti non colposi (sentenze emesse in data il 28/02/2011 ed il 22/09/2011, divenute irrevocabili rispettivamente in data 16/09/2011 e 19/12/2011), beneficiando in entrambi i casi, in violazione dell'art. 164, ult. comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena.4.

Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione degli art. 164 e 168 cod. pen. e assenza di motivazione, in ordine al presupposto della mancata conoscenza da parte del giudice della cognizione dell'esistenza di precedenti ostativi, ai sensi dell'art. 164, ult. comma, cod. pen. 4.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art.649 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen., rilevando che, in riferimento alle due sentenze di condanna del 2011, l'ordinanza impugnata aveva omesso di approfondire se esse fossero state emesse per i medesimi fatti o se ricorressero i presupposti per l'applicazione del concorso formale o della disciplina della continuazione.

4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere l'ordinanza impugnata considerato che i precedenti del 2011 - peraltro neppure menzionati nella richiesta di revoca del P.M. - avevano riguardato delitti non colposi per i quali erano state irrogate esclusivamente pene pecuniarie.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28;10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che il giudice del rinvio, nel sottolineare che, al momento della pronuncia delle due sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato due condanne per delitti non colposi, divenute irrevocabili, beneficiando in entrambi i casi, in violazione dell'art. 164, ult. comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, si è del tutto disinteressato della necessaria verifica, richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e richiamata anche dalla sentenza rescindente, per la quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione: a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 -- 01).

Ne segue l'assorbimento dei restanti motivi e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] AlfredÀ Guardiano CORTE DI CASSAZIONE V S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per lAannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 2991 del 20/11/2019 - dep. 2020 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 17/05/2012 e 14/06/2012. 2. La motivazione della sentenza rescindente si articola atl:orno a due poli argomentativi. 2.1. In primo luogo, si osserva che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che al condannato, come attestato dal certificato del casellario giudiziale, era stato già concesso il medesimo beneficio con altre due sentenze, emesse in data il 28/02/2011 ed il 22/09/2011, divenute irrevocabili rispettivamente in data 16/09/2011 e 19/12/2011, ossia in epoca precedente rispetto alla data di irrevocabilità delle sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012. Al riguardo, la sentenza di annullamento con rinvio ha aggiunto che il pregresso godimento del beneficio per due volte, integra, infatti, la fattispecie di revoca prevista dall'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., ove non conosciuto dal giudice della cognizione che ha definito i procedimenti con la concessione della pena sospesa, nella specie con le sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012. 2.2. In secondo luogo, la sentenza della I sezione ha osservato che il provvedimento di merito non aveva considerato gli effetti conseguenti alla disposta revoca del beneficio concesso con la sentenza del 14/02/2012, divenuta irrevocabile il 22/07/2016 per inadempimento degli obblighi; detta condanna a pena non più sospesa era diventata, a sua volta, titolo per la revoca di diritto ex art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 14/06/2012, atteso il superamento del limite di due anni di cui all'art. 163 cod. pen., sempreché fosse stato rispettato il termine del quinquennio fra le date di irrevocabilità delle due sentenze. 3. Con ordinanza del 27/08 - 03/09/2021 il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, ha disposto la revoca della sospensione condizionale richiesta dal p.m., secondo quanto indicato in principio, rilevando che, al momento della pronuncia delle due sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato due condanne per delitti non colposi (sentenze emesse in data il 28/02/2011 ed il 22/09/2011, divenute irrevocabili rispettivamente in data 16/09/2011 e 19/12/2011), beneficiando in entrambi i casi, in violazione dell'art. 164, ult. comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena.4. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli art. 164 e 168 cod. pen. e assenza di motivazione, in ordine al presupposto della mancata conoscenza da parte del giudice della cognizione dell'esistenza di precedenti ostativi, ai sensi dell'art. 164, ult. comma, cod. pen. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art.649 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen., rilevando che, in riferimento alle due sentenze di condanna del 2011, l'ordinanza impugnata aveva omesso di approfondire se esse fossero state emesse per i medesimi fatti o se ricorressero i presupposti per l'applicazione del concorso formale o della disciplina della continuazione. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere l'ordinanza impugnata considerato che i precedenti del 2011 - peraltro neppure menzionati nella richiesta di revoca del P.M. - avevano riguardato delitti non colposi per i quali erano state irrogate esclusivamente pene pecuniarie. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28;10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che il giudice del rinvio, nel sottolineare che, al momento della pronuncia delle due sentenze emesse in data 17/05/2012 e 14/06/2012, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato due condanne per delitti non colposi, divenute irrevocabili, beneficiando in entrambi i casi, in violazione dell'art. 164, ult. comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, si è del tutto disinteressato della necessaria verifica, richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e richiamata anche dalla sentenza rescindente, per la quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione: a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 -- 01). Ne segue l'assorbimento dei restanti motivi e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] AlfredÀ Guardiano CORTE DI CASSAZIONE V S
Sentenza Cassazione n. 18932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris