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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:477
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CO0335_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Curtea de [OSCURATO:PERSONA] – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in un determinato Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Esenzione temporanea per i veicoli con determinate caratteristiche. [OSCURATO:PERSONA]. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CO0335_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Curtea de [OSCURATO:PERSONA] – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in un determinato Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Esenzione temporanea per i veicoli con determinate caratteristiche. [OSCURATO:PERSONA]. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.