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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24912/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3865/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario e quindi legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti Oggetto: onere della prova Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 4623/12/18 depositata il 24/10/2018, notificata in data 20 novembre 2018; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 11/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugn ava il diniego di rimborso del l'iva esposta a credito nella dichiarazione presentata nell'anno 2000 contestualmente alla cessazione della societàstessa; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ; - appellava l' A mministrazione finanziaria ; l a CTR della Sicilia con la pronuncia impugnata ha confermato la statuizione di primo grado rigettando l'impugnazione dell'Ufficio; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motivo di ricorso; Considerato che: - il solo motivo di gravame dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR, con motivazione apparente e accogliendo una eccezione nuova, che doveva dichiarare inammissibile, erroneamente ritenuto fornita la prova del credito iva chiesto a rimborso con la mera indicazione dello stesso in dichiarazione e la mancata notifica da parte dell’Ufficio di avviso di accertamento rettificativo di tale dichiarazione; - il motivo è fondato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - con riguardo alla contestata novità della eccezione relativa al difetto di prova del credito, che sarebbe stata formulata solo in appello, rinunciando in quella sede l’Ufficio all’eccezione di tardività dell’istanza posta a base del provvedimento di diniego, va ricordato che secondo questa Corte (tra le molte in termini si rimanda a Cass. Sez.5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014; in argomento anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 22105 del 22/09/2017; recentemente, poi, si veda anche Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 12651 del 23/05/2018 ) ove sia il contribuente a impugn are il rigetto dell'istanza dirimborso di un tributo , questi r iveste la qualità di attore in senso sostanziale; - da ciò deriva la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono meredifese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. - inoltre, con più specifico riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, deve chiarirsi che in via generale secondo questa Corte (in argomento si vedano sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019; sia Cass. Sez.5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016 ) in tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - incombe infatti sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di uncredito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo; laprova dell'esistenza del credito deriva dall’esibizione dei registri IVA e delle fatture attive e passive, dalla quale regolare registrazione e liquidazione deriva il credito, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione; - nel presente caso, invece, non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata dell’effettivo accertamento, che la CTR doveva compiere, in ordine alla prova del credito che spettava al contribuente fornire: non si evince infatti se a fronte della mera indicazione in dichiarazione, di per sé non sufficiente, l’Ufficio abbia contestato o meno il credito chiesto a rimborso e se il giudice dell’appello, a fronte di tali contestazioni e della difese sul punto opposte dalla società, abbia esaminato la documentazione prodotta per verificare la fondatezza o meno delle contestazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]; - né risulta corretta l’applicazione, su l punto, del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c. che ha preteso di operare la CTR; - tale profilo, invero, rileva unicamente in sede processuale, non certo nella relazione tra contribuente e Ufficio che viene a esistenza all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso nel contesto della procedura amministrativa, non giurisdizionale, all’interno della quale dichiarazione, istanza di rimborso e provvedimento di diniego del rimborso si collocano; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - neppure poi risulta corretta l’ulterio re affermazione resa dalla CTR secondo la quale “per contestare l'effettiva esistenza del credito d'imposta in oggetto l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto emettere specifico avviso di rettifica della dichiarazione iva” e quindi “essendo ormai l'[OSCURATO:PERSONA] decaduta per il decorso del tempo dal potere di accertamento il credito d'imposta per consolidato (Cass. n. 3853/2011) per cui l'istanza di rimborso è fondata”; - sul punto, rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente con tutta chiarezza statuito (Cass. Sez.

U. , Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 ) che in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento; - per tutte le sopra esposte ragioni il ricorso va accolto; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3865/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario e quindi legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti Oggetto: onere della prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 4623/12/18 depositata il 24/10/2018, notificata in data 20 novembre 2018; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 11/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugn ava il diniego di rimborso del l'iva esposta a credito nella dichiarazione presentata nell'anno 2000 contestualmente alla cessazione della societàstessa; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ; - appellava l' A mministrazione finanziaria ; l a CTR della Sicilia con la pronuncia impugnata ha confermato la statuizione di primo grado rigettando l'impugnazione dell'Ufficio; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motivo di ricorso; Considerato che: - il solo motivo di gravame dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR, con motivazione apparente e accogliendo una eccezione nuova, che doveva dichiarare inammissibile, erroneamente ritenuto fornita la prova del credito iva chiesto a rimborso con la mera indicazione dello stesso in dichiarazione e la mancata notifica da parte dell’Ufficio di avviso di accertamento rettificativo di tale dichiarazione; - il motivo è fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - con riguardo alla contestata novità della eccezione relativa al difetto di prova del credito, che sarebbe stata formulata solo in appello, rinunciando in quella sede l’Ufficio all’eccezione di tardività dell’istanza posta a base del provvedimento di diniego, va ricordato che secondo questa Corte (tra le molte in termini si rimanda a Cass. Sez.5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014; in argomento anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 22105 del 22/09/2017; recentemente, poi, si veda anche Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 12651 del 23/05/2018 ) ove sia il contribuente a impugn are il rigetto dell'istanza dirimborso di un tributo , questi r iveste la qualità di attore in senso sostanziale; - da ciò deriva la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono meredifese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. - inoltre, con più specifico riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, deve chiarirsi che in via generale secondo questa Corte (in argomento si vedano sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019; sia Cass. Sez.5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016 ) in tema di IVA, anche nell'ipotesi di domanda dirimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - incombe infatti sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di uncredito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza delcredito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché ilcredito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo; laprova dell'esistenza del credito deriva dall’esibizione dei registri IVA e delle fatture attive e passive, dalla quale regolare registrazione e liquidazione deriva il credito, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione; - nel presente caso, invece, non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata dell’effettivo accertamento, che la CTR doveva compiere, in ordine alla prova del credito che spettava al contribuente fornire: non si evince infatti se a fronte della mera indicazione in dichiarazione, di per sé non sufficiente, l’Ufficio abbia contestato o meno il credito chiesto a rimborso e se il giudice dell’appello, a fronte di tali contestazioni e della difese sul punto opposte dalla società, abbia esaminato la documentazione prodotta per verificare la fondatezza o meno delle contestazioni dell’[OSCURATO:PERSONA]; - né risulta corretta l’applicazione, su l punto, del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c. che ha preteso di operare la CTR; - tale profilo, invero, rileva unicamente in sede processuale, non certo nella relazione tra contribuente e Ufficio che viene a esistenza all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso nel contesto della procedura amministrativa, non giurisdizionale, all’interno della quale dichiarazione, istanza di rimborso e provvedimento di diniego del rimborso si collocano; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - neppure poi risulta corretta l’ulterio re affermazione resa dalla CTR secondo la quale “per contestare l'effettiva esistenza del credito d'imposta in oggetto l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto emettere specifico avviso di rettifica della dichiarazione iva” e quindi “essendo ormai l'[OSCURATO:PERSONA] decaduta per il decorso del tempo dal potere di accertamento il credito d'imposta per consolidato (Cass. n. 3853/2011) per cui l'istanza di rimborso è fondata”; - sul punto, rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente con tutta chiarezza statuito (Cass. Sez. U. , Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 ) che in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento; - per tutte le sopra esposte ragioni il ricorso va accolto; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composi
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