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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09371/2023

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ul ricorso iscritto al n. 3971/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difende per procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2028/16/2016, depositata il 15 novembre 2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla IRAP-BANCHE- DEDUCIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 6, CO.1,LETT.n) d.lgs. n. 446/1977-“[OSCURATO:PERSONA]” legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio ha per oggetto l ’ impugnazione de l silenzio - rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso di parte dell’Irap versata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporata dalla banca [OSCURATO:SOCIETA]., attuale ricorrente) per le annualità d’imposta dal 2005 al 2008.

Sosteneva infatti la contribuente istante che l’abrogazione ( ad opera dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 ) dell’art. 6, primo comma, lett. n), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44 6 , non fosse retroattiva e non comportasse , pertanto, l’indeducibilità, ai fini Irap, delle quote (“noni”)di svalutazione su crediti, di competenza di anni d’imposta precedenti al 2005 (2000, 2002, 2003 e 2004), già consentita, alle banche e ad altri ent i e società finanziari, dalla norma abrogata e da attuarsisoltanto in parte nel periodo d’imposta n cui la svalutazione era stata effettuata, e per il residuo nella misura frazionata di nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione per ciascun esercizio.

Pertanto, la contribuente, avendo effettuato versamenti Irap, relativi ai periodi d’imposta dal 2005 al 2008, al lordo delle quote deducibili di svalutazioni di crediti operate in bilancio negli esercizi precedenti al 2005 ( cd.

“noni pregressi”), avanzava domanda di rimborso dell’eccedenza pagata. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze ha accolto i l ricors o della contribuente e la Commissione tributaria regionale del la Toscana , con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. 3.L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi , per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta « violazione o falsa applicazione degli artt. 3, legge 22 luglio 2000, n. 212; 6, comma 1, lett. n) ed11-bis, d.lgs. n. 446 del 1997; 2, comma 2, d.l. n. 168 del 2004; 106, comma 3, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Non ha quindi errato il giudice d’appello nel respingere, sul punto, l’appello erariale. 2.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per il difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova delquantum spettante alla contribuente a titolo di rimborso. 3.Deve darsi atto che l’Agenzia ricorrente ha depositato in via telematica, il 3 marzo 2023, atto con il quale ha rinunciato al ricorso.

Pur se non notificato alla controparte (che comunque ne ha potuto avere conoscenza per effetto della produzione nel fascicolo telematico e che comunque nulla ha dedotto al riguardo, non producendo memoria), l’atto in questione esprime comunque inequivocabilmente il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente rispetto alla decisione del ricorso, comportando pertanto la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione della carenza d’interesse, che ha precluso l’esame del merito della complessa questione controversa.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 14 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 3971/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difende per procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2028/16/2016, depositata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla IRAP-BANCHE- DEDUCIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 6, CO.1,LETT.n) d.lgs. n. 446/1977-“[OSCURATO:PERSONA]” legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio ha per oggetto l ’ impugnazione de l silenzio - rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso di parte dell’Irap versata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporata dalla banca [OSCURATO:SOCIETA]., attuale ricorrente) per le annualità d’imposta dal 2005 al 2008. Sosteneva infatti la contribuente istante che l’abrogazione ( ad opera dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 ) dell’art. 6, primo comma, lett. n), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44 6 , non fosse retroattiva e non comportasse , pertanto, l’indeducibilità, ai fini Irap, delle quote (“noni”)di svalutazione su crediti, di competenza di anni d’imposta precedenti al 2005 (2000, 2002, 2003 e 2004), già consentita, alle banche e ad altri ent i e società finanziari, dalla norma abrogata e da attuarsisoltanto in parte nel periodo d’imposta n cui la svalutazione era stata effettuata, e per il residuo nella misura frazionata di nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione per ciascun esercizio. Pertanto, la contribuente, avendo effettuato versamenti Irap, relativi ai periodi d’imposta dal 2005 al 2008, al lordo delle quote deducibili di svalutazioni di crediti operate in bilancio negli esercizi precedenti al 2005 ( cd. “noni pregressi”), avanzava domanda di rimborso dell’eccedenza pagata. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze ha accolto i l ricors o della contribuente e la Commissione tributaria regionale del la Toscana , con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. 3.L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi , per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta « violazione o falsa applicazione degli artt. 3, legge 22 luglio 2000, n. 212; 6, comma 1, lett. n) ed11-bis, d.lgs. n. 446 del 1997; 2, comma 2, d.l. n. 168 del 2004; 106, comma 3, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Non ha quindi errato il giudice d’appello nel respingere, sul punto, l’appello erariale. 2.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per il difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova delquantum spettante alla contribuente a titolo di rimborso. 3.Deve darsi atto che l’Agenzia ricorrente ha depositato in via telematica, il 3 marzo 2023, atto con il quale ha rinunciato al ricorso. Pur se non notificato alla controparte (che comunque ne ha potuto avere conoscenza per effetto della produzione nel fascicolo telematico e che comunque nulla ha dedotto al riguardo, non producendo memoria), l’atto in questione esprime comunque inequivocabilmente il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente rispetto alla decisione del ricorso, comportando pertanto la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione della carenza d’interesse, che ha precluso l’esame del merito della complessa questione controversa. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 14 marzo
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