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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 49002/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, con il proposto motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l'[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 maggio 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, con il proposto motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l'[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 maggio 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 49002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris