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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 ottobre 2019

Cassazione n. 34733/2021

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34065/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], 80224030587, elettivamente domiciliato in ROlÚA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto R.G. n. 22674/2019 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] depositato in data 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 34065/2019 Camera di consiglio del 29/10/2021 Rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]‘cliente Giacomo/Yr' yaglino t, Il Fon7.1 indiziario Fra TANIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34065/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], 80224030587, elettivamente domiciliato in ROlÚA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto R.G. n. 22674/2019 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] depositato in data 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 34065/2019 Camera di consiglio del 29/10/2021 Rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]‘cliente Giacomo/Yr' yaglino t, Il Fon7.1 indiziario Fra TANIA
Decreto Cassazione n. 34733/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris