CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 31823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23778-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2019 n. 23778 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che aveva intrapreso procedura esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il 50% della proprietà indivisa di un bene immobile sito in Bomarzo alla via [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sospensione della procedura esecutiva, conveniva in giudizio lo stesso Gobbino e l’altra comproprietaria del bene, [OSCURATO:PERSONA], al fine di procedere allo scioglimento della comunione. Intervenuti altri creditori, il Gobbino, assumendo di avere avuto solo informalmente conoscenza del provvedimento con il quale il giudice istruttore aveva disposto la vendita del bene, si costituiva nel giudizio di divisione e contestualmente chiedeva la sospensione della vendita, adducendo la nullità ed illegittimità del relativo provvedimento per difetto assoluto di notifica sia dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che del successivo avviso di vendita, chiedendo nel merito di dichiarare la nullità della vendita stessa in quanto antieconomica. Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione, rilevando che in realtà all’udienza del 10 gennaio 2019 era stata semplicemente disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita già in precedenza ordinate, stante la mancata Ric. 2019 n. 23778 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -3- aggiudicazione all’esito dei precedenti tentativi di vendita. Aggiungeva che il rimedio concesso alla parte era rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi, ma che in concreto il ricorrente non aveva dedotto alcuno specifico pregiudizio derivante dalla mancata notifica dell’ordinanza di vendita; che non poteva trovare applicazione alla divisione endoesecutiva la previsione di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c.; che in ogni caso l’istanza era da reputarsi inammissibile in quanto non proposta nelle forme di cui all’art.617 c.p.c. Avverso tale ordinanza il Gobbino proponeva reclamo ed il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale con ordinanza del 20 giugno 2019 dichiarava il gravame improcedibile. Osservava che sebbene il termine per la notifica del reclamo, una volta che lo stesso sia stato tempestivamente depositato, abbia carattere ordinatorio, tuttavia ove non si proceda alla notifica, si verifica la decadenza della parte, sempre che prima della scadenza deltermine non ne sia stata chiesta la proroga. Nella fattispecie il Gobbino, pur avendo notificato il reclamo alle altre parti, non aveva notificato l‘atto alla [OSCURATO:PERSONA], così che non avendo chiesto la proroga del termine, il reclamo doveva essere dichiarato improcedibile. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. 2. Il ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in quanto, a fronte della dimostrazione Ric. 2019 n. 23778 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -4- della notifica del reclamo ad alcune delle controparti, il Tribunale anziché dichiarare improcedibile il gravame, avrebbe dovuto concedere apposito termine per integrare il contraddittorio nei confronti della parte per la quale la notifica non risultava perfezionata, è inammissibile. Orbene, rileva il Collegio che, avuto riguardo alle ragioni, quali evincibili dall’esposizione sommaria dei fatti contenuta in ricorso, in base alle quali il Gobbino, nell’ambito del procedimento di divisione endoesecutiva, aveva richiesto la sospensione della vendita già disposta dal giudice istruttore (mancata notifica del provvedimento che disponeva la vendita e dell’avviso della stessa), la contestazione mossa, come peraltro rilevato anche dal G.I. nel provvedimento reclamato si poneva nell’ambito di applicazione dell’art. 617 c.p.c. A tal fine rileva il principio di diritto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, a mente del quale (Cass. S.U. n. 18185/2013), in tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo Ric. 2019 n. 23778 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -5- esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. Avuto riguardo al corretto inquadramento giuridico delle doglianze addotte dal ricorrente, e che a suo dire avrebbero legittimato l’adozione di un provvedimento di sospensione, deve quindi reputarsi che la richiesta disattesa dal G.I. nel provvedimento reclamato possa ricondursi alla previsione di cui all’art. 618 c.p.c. che tra i provvedimento più opportuni suscettibili di essere adottati, consente di far rientrare anche la sospensione dell’attività esecutiva, ovvero nel caso in esame, delle operazioni di vendita del bene non comodamente divisibile. [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’esito negativo dell’iniziale richiesta di sospensione, a mente dell’art. 624 ultimo comma c.p.c., ha quindi inteso proporre reclamo conclusosi, come detto, con la declaratoria di improcedibilità. Va però ribadito il costante principio secondo cui avverso la decisione adottata in sede di reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., non è ammissibile il ricorso in cassazione. Anche di recente è stato affermato che (Cass. n. 25411/2019) è inammissibile ilricorso straordinario per cassazione avverso Ric. 2019 n. 23778 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -6- l'ordinanza pronunciata in sede direclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza disospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (conf. ex multis Cass. n. 1176/2015, che ha chiarito che è inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sullasospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede direclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto areclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione; Cass. n. 743/2016; Cass. n. 1228/2016; Cass. n. 9371/2014). Avendo quindi il ricorrente impugnato un provvedimento privo del carattere della definitività, il ricorso è inammissibile. 3.Nulla a disporre per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 4. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Ric. 2019 n. 23778 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -7- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presuppost i processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presuppo