CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguénte SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di: PARTE CIVILE deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione e chiede il rigetto del ricorso. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di: D'[OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi in data 3.12.2014 aveva ritenuto D'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., responsabile del reato del reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod.pen. e degli altri reati a lui ascritti in rubrica per aver causato, nello smontaggio di un carrello elevatore, il decesso di [OSCURATO:PERSONA] condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la pronuncia d'appello ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un motivo di ricorso. • Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 75 e 82 cod. proc. pen. per trasferimento dell'azione civile nel processo penale deducendo che l'azione promossa in sede civile non ha ad oggetto la sola liquidazione del danno bensì l'accertamento della responsabilità del D'Amico. Le parti civili hanno depositato memoria difensiva in cui chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va rilevato preliminarmente che la censura reitera la richiesta di revoca della costituzione di parte civile in ordine alla quale la Corte territoriale si è compiutamente pronunciata. A prescindere da tale aspetto, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui devono ritenersi sussistenti i presupposti della revoca tacita della costituzione di parte civile, qualora nell'atto di citazione, successivamente proposto davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria rispetto all'atto di costituzione di parte civile, in guisa da realizzare un'inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca di cui all'art. 82 cod.proc.pen., comma 2 (Sez. 5, Sentenza n. 28753 del 08/06/2005, Rv. 232298; cfr. altresì Sez. 4, Sentenza n. 21588 del 23/03/2007, Rv. 236722; Sez. 2, Sentenza n. 62 del 16/12/2009, Rv. 246266).Nel caso di specie, dagli atti depositati in sede di appello, si ricava che l'azione promossa in sede civile è stata esercitata nei confronti del D'Amico e della Asl, estranea invece al processo penale, sicché non sussiste identità soggettiva con l'azione proposta in sede penale; inoltre non sussiste identità quanto al petitum ed alla causa petendi atteso che nel giudizio civile volto a far valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale l'azione è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto all'oggetto del processo penale. Sussiste pertanto una diversità oggettiva e soggettiva tra i due giudizi. Ne consegue, pertanto, che non può ritenersi il trasferimento in sede civile dell'azione promossa in sede penale. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi Euro 4.200