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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22864/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] sabino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi del ricorso presentato dal difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell’imputazione, nonché la carenza di prova degli elementi costitutivi dei reati di rapina impropria tentata e ricettazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di prova della penale responsabilità tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 – 01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sulla corretta qualificazione giuridica della rapina impropria tentata per avere gli imputati adoperato violenza e minaccia dopo aver tentato di sottrarre il bene, sulla disponibilità del trattore con cui gli imputati tentavano la sottrazione del rimorchio); considerato che gli ulteriori due motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare al fine di riconoscere le generiche e sulla congruità della pena, inferiore alla media edittale); considerato che l’unico motivo del ricorso presentato dal difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie,si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] sabino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi del ricorso presentato dal difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell’imputazione, nonché la carenza di prova degli elementi costitutivi dei reati di rapina impropria tentata e ricettazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di prova della penale responsabilità tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 – 01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sulla corretta qualificazione giuridica della rapina impropria tentata per avere gli imputati adoperato violenza e minaccia dopo aver tentato di sottrarre il bene, sulla disponibilità del trattore con cui gli imputati tentavano la sottrazione del rimorchio); considerato che gli ulteriori due motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare al fine di riconoscere le generiche e sulla congruità della pena, inferiore alla media edittale); considerato che l’unico motivo del ricorso presentato dal difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie,si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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