CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi come da conclusioni scritte depositate fuori udienza. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi insistendo per il loro accoglimento; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi insistendo per il loro accoglimento; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza; - avvocato [OSCURATO:PERSONA]' BERNARDO, difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del G.i.p. in data 19 gennaio 2020, ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli del reato di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e degli strumentali reati in materia di armi. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito, Baselice, agendo su mandato di [OSCURATO:PERSONA], esponente sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] del clan Mazzarella, servendosi della collaborazione di Mirra, che lo aveva accompagnato sul luogo del delitto, aveva esploso più di colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Amato, con l'intento di provocarne la morte, evento non verificatosi per la pronta reazione della vittima, riuscita a ripararsi all'interno della sua abitazione. In tal senso deponevano le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute soggettivamente ed oggettivamente attendili, rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], chiamante in correità nonché coimputato del medesimo reato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamanti in reità. L'agguato, deciso ed organizzato nel corso di più riunioni, era stato commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e rappresentava una ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sospettato di avere svolto funzioni di "specchiettista" in occasione dell'omicidio del padre di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, tutti e tre gli imputati. 2.1. Baselice ha articolato un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione nella massima estensione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., così come consentito dall'intervenuta esclusione della recidiva. Lamenta che la Corte di appello, pur riconoscendo l'effettiva volontà dell'imputato di rompere ogni legame con le dinamiche del clan di appartenenza, abbia ingiustificatamente considerato ostativo ad una maggiore riduzione della pena i risalenti precedenti penali, ritenuti ancora indicativi di una elevata capacità a delinquere nonostante l'intervenuta collaborazione con la giustizia. 2.2. Mirra ha sviluppato un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata, nel desumere la prova della sua partecipazione al fatto omicidiario dalla chiamata in correità del Baselice e dai riscontri che la stessa avrebbe trovato nelle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha trascurato che la fonte di informazione di entrambi i Piezzo è stato sempre il Baselice sicché le loro dichiarazioni de relato non possono essere utilizzate come riscontro alla chiamata di correo operata da quest'ultimo. Sarebbe altrimenti violato il divieto di circolarità della prova. Per di più, le propalazioni dei Piezzo divergono da quella di Baselice sulla presenza di Mirra agli incontri in cui Baselice ed i Piezzo avrebbero parlato dell'agguato ai danni di Amato: per i Piezzo, Mirra sarebbe stato presente sia prima che dopo l'episodio delittuoso, per Baselice soltanto nell'incontro svoltosi successivamente. L'eventuale presenza di Mirra all'incontro successivo all'omicidio in cui il Baselice aveva riferito le notizie sull'agguato non può essere interpretata come adesione alla narrazione del chiamante di correo che rimane sempre riferibile a quest'ultimo in assenza di atteggiamenti inequivoci sull'approvazione del racconto. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi. 2.3.1. Con il primo denunzia erronea interpretazione degli artt. 56, 575 e 577, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al tentato omicidio, si è limitata a rimodulare in chiave accusatoria le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza esprimere alcuna valutazione sulla loro attendibilità; in tal modo è pervenuta ad un giudizio di convergenza delle accuse del tutto ingiustificato. Non ha tenuto conto dei criteri di valutazione della prova dichiarativa fissati all'art. 192 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha, in particolare, considerato attendibile Baselice nonostante le sue affermazioni sulla volontà di uccidere la vittima in esecuzione del mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] siano state ampiamente smentite dalle immagini della videosorveglianza e dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Dalle une e dalle altre si evince, infatti, che Baselice ha agito al solo fine di ledere l'integrità fisica della vittima e non di provocarne la morte. Ancora più evidenti sono le lacune motivazionali in tema di riscontri.Partenendo dal dato pacifico che i collaboratori di giustizia hanno indicato in modo convergente solo il movente dell'azione, individuato nella ritorsione decisa dal ricorrente nei confronti degli autori dell'omicidio di suo padre, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di elementi, fattuali o logici, volti a confermare specificamente la sussistenza in capo a Bernardo della volontà di uccidere Amato e non della diversa volontà di ferirlo. Non possono assumere valore decisivo le precisazioni fornite sul punto da Baselice perché contrastanti con elementi oggettivi presenti in atti (le immagini dell'impianto di videosorveglianza e le ferite lievi riportate dalla vittima) e comunque divergenti da quelle degli altri collaboratori, che hanno ricostruito la dinamica dell'agguato in termini compatibili con la volontà dell'esecutore di ledere l'integrità fisica di Amato senza provocarne la morte. 2.3.2. Con il secondo motivo deduce errata applicazione della legge penale nonché motivazione illogica e contraddittoria in tema di aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte distrettuale ha ritenuto configurabile il metodo mafioso, che postula una condotta dotata di forza intimidatrice tale da esercitare soggetto passivo una maggior coartazione, trascurando che la persona offesa nei giorni successivi si era rivolta a contesti malavitosi, cui era intranea, al fine di chiarire l'intera vicenda Non è sufficiente per ritenere esistente il metodo mafioso la finalità di vendetta 2.3.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione con rifermento al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte non avrebbe fornito adeguata giustificazione della scelta di commisurare la pena in misura distante dal minimo edittale e di denegare il benefico richiesto, limitandosi, a fronte di specifiche censure contenute nell'atto di appello, a valorizzare l'astratta gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato senza tener conto che lo stesso aveva reso ampia confessione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. L'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al bilanciamento tra l'aggravante della premeditazione e le circostanze attenuanti generiche„ per quanto formalmente denunci violazione di legge, nella sostanza contesta le modalità di esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena attribuito dall'ordinamento al giudice del merito che, nella specie, lo ha esercitato dando ampiamente conto delle scelte compiute alla stregua dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., (cfr. Sez. 5, n. del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). La Corte distrettuale, pur determinandosi a ridurre la misura della pena per renderla più prossima al minimo edittale, ha pertinentemente osservato che le attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., già riconosciute in primo grado non potevano essere valutate prevalenti alla luce del ruolo da protagonista svolto da Baselice nell'esecuzione dell'azione omicidiaria, della freddezza e disprezzo della vita umana dimostrate, oltre che per la personalità negativa e della capacità a delinquere fino alla collaborazione con la giustizia. Si tratta di elementi senz'altro valutabili in sede di bilanciamento tra opposte circostanze e, più in generale, in sede di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. che fa espresso riferimento alle modalità dell'azione, all'intensità del dolo, ai precedenti penali e alla condotta del reo, non solo successiva ma anche antecedente al reato. 2. Le censure dedotte da Mirra sono aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. La prospettazione difensiva secondo la quale le chiamate in reità de relato dei Piezzo non possono essere considerate, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., riscontri esterni della chiamata di correo di Baselice perché provenienti dalla stessa fonte che avrebbero dovuto confermare è destituita di fondamento, La sentenza impugnata (pag. 6) da per pacifico che i Piezzo hanno appreso della partecipazione del Mirra all'episodio delittuoso non solo da Baselice ma anche direttamente da Mirra presente al medesimo incontro. Tale dato fattuale non è adeguatamente contrastato dal ricorso che, anzi, sembra ammettere che Mirra sia stato presente all'incontro sia pure senza dare segni di approvazione alla narrazione di Baselice sull'imminente perpetrazione dell'agguato. [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, è stato attinto dalla chiamata in correità non solo di Baselice ma anche da quelle, de relato e fra loro convergenti, di Cristiano e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concordemente affermato che Mirra e Baselice, recatisi insieme a casa di [OSCURATO:PERSONA] poche ore prima dell'agguato, avevano informato i presenti che da lì a poco avrebbero sparato ad Amato. E' vero che tra le dichiarazioni di Baselice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sussistono le divergenze indicate dalla difesa, peraltro spiegate dalla Corte di appello con la confusione ingenerata dalla numero e dalla vicinanza degli incontri, ma è altrettanto vero che tutte le dichiarazioni hanno un nucleo comune unitario che concerne proprio il ruolo svolto dal Mirra: aveva accompagnato Baselice, lo aveva atteso durante l'azione omcidiaria e, infine aveva ricevuto in consegna la pistola e gli indumenti subito dopo l'agguato. 3. I tre motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA], laddove non sono generici e versati in fatto, sono comunque manifestamente infondati. 3.1. Il primo, relativo alle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il tentato omicidio, denuncia l'erronea applicazione dei criteri in tema di valutazione delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall'art. art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. senza confrontarsi con la reale motivazione offerta dalla sentenza impugnata. La Corte distrettuale, in sintonia con il G.i.p., premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere incaricato Baselice di compire l'azione criminosa, ha giustificatamente escluso che il reale contenuto dell'ordine impartito dal mandante all'esecutore materiale, fosse quello di ferire e non uccidere Amato. Non solo Baselice non aveva alcun interesse ad accusarsi di un fatto più grave, ma non ha mai sostenuto di aver posto in essere una condotta diversa da quella voluta dal mandante. Al contrario ha ripetutamente dichiarato di avere aderito alla volontà di [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia riuscire a portare a compimento l'azione omicidiaria commissionatagli. D'altra parte, che Baselice volesse uccidere Amato e volesse farlo per conto di [OSCURATO:PERSONA] si evince dalle modalità esecutive dell'agguato (numero e direzione dei colpi, potenzialità offensiva dell'arma), dalla condotta tenuta nei giorni successivi dalla vittima, che temeva seriamente di essere ancora in pericolo di vita e dal movente, riferito da tutti i collaboratori al solo [OSCURATO:PERSONA], unico interessato all'eliminazione fisica dell'uomo accusato di avere partecipato all'omicidio di suo padre. 3.2. Il secondo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. en., non attinge il nucleo del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata che ha desunto il metodo mafioso dalla dinamica del fatto e dalla sua indiscussa platealità funzionale a ribadire non solo alla persona offesa ma anche ai consociati che l'azione posta in essere proveniva da un gruppo mafioso interessato al mantenimento del controllo del territorio al punto da porre in essere un atto di ritorsione nei confronti di chi aveva contributo alla consumazione di un omicidio lesivo del prestigio del clan. La stessa vittima aveva ben compreso la natura e la provenienza dell'azione tanto da cercare nei giorni successivi "un chiarimento" con il gruppo mafioso rivale. Si tratta di argomentazione in linea con i principi espressi da questa Corte di legittimità secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, quando l'azione incriminata per le sue caratteristiche oggettive evoca la contiguità ad una associazione mafiosa (cfr. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938 - 01). 3.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche, è generico e sollecita apprezzamenti da sovrapporre a quelli per niente illogici dei giudici del merito i quali hanno correttamente valorizzato la gravità del reato, il ruolo di mandante svolto da [OSCURATO:PERSONA] ed il carattere parziale ed interessato della confessione strumentale a ridimensionare il contenuto dell'incarico conferito a Baselice. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili