CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 15616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pisa quale giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. /77 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 5 luglio 2021 il Tribunale di Pisa quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Tribunale in data 27 ottobre 2006, (divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2007). La revoca del beneficio è stata motivata sulla circostanza della avvenuta condanna del [OSCURATO:PERSONA], emessa sempre dal Tribunale di Pisa il giorno 21 ottobre 2009 alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per un reato commesso il giorno 29 agosto 2006 antecedente, quindi, all'episodio per il quale egli aveva ottenuto il beneficio del quale era stata chiesta la revoca. 2. Avverso il citato provvedimento, in data 22 luglio 2021, propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con l'unico motivo, lo censura, per violazione degli artt.665, comma 2, e 127 cod. prOc. pen. in relazione agli art.. 157, 160 e 164 del codice di rito con conseguente violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. In particolare evidenzia che il Tribunale ha infondatamente ritenuto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia del condannato ed ha altresì notificato il decreto di fissazione della udienza per l'incidente di esecuzione presso il medesimo difensore nonostante l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stata difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha nemmeno mai eletto domicilio presso il citato avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 2. Invero, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (che questa Corte può esaminare in considerazione della natura del vizio lamentato) vi è stata omessa notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio al condannato il quale, non aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia né tanto meno aveva eletto domicilio presso di lei; tale omessa notifica costituisce una ipotesi di nullità assoluta. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel procedimento per incidente di esecuzione, nel quale debba discutersi della revoca della sospensione condizionale della pena, l'omessa notificazione dell'avviso per la data dell'udienza determina una nullità di ordine generale ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 16/12/2005, Rv. 233317). 3. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Pisa in funzione di giudice dell'esecuzione. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così deciso il 23 marzo 2022; Il 9o,isigliee stensore Il P