CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 27776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Perugia il 25/11/2022 ha disposto il sequestro, in funzione di confisca diretta del profitto del reato, della somma di denaro pari a complessivi euro 409.708,25 rinvenibile su conti correnti e carte intestati agli indagati ovvero di beni fungibili o infungibili in cui tale profitto sia stato trasformato sino alla concorrenza dell'importo indicato. Il sequestro è stato disposto in relazione a più ipotesi di reato ascrivibili alle fattispecie di cui agli artt. 586 bis, comma 7, e 648 cod. pen. in riferimento alle quali era stata già disposta l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei medesimi indagati. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto, ricorso per l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240, comma 1, cod. pen., 321, 121, 125 e 178 lett.c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. peri, per assenza di motivazione e omessa valutazione delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione o comunque solo apparentemente motivata, non dando conto del collegamento tra i reati e i beni appresi e soprattutto trascurando la copiosa documentazione allegata alla memoria difensiva datata 16 dicembre 2022. Il tribunale si sarebbe limitato ad affermare che tutte le somme di denaro rinvenute su conti correnti e carte intestati ai ricorrenti sarebbero state incamerate per effetto dei reati contestati, senza considerare che è stato dimostrato che tali somme di denaro non fossero di provenienza illecita né destinate alla commissione di reati. Il sequestro, si assume, è stato confermato in mancanza di indizi circa la provenienza del denaro da delil:to, trascurando la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione della provenienza lecita delle somme di denaro. 2.1. Con il secondo motivo deducono violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 240, comma 1, cod. peri, e dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per insussistenza del rapporto di pertinenzialità fra le somme di denaro sequestrate e i reati contestati. Nonostante l'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite richiamate nell'ordinanza, la difesa ritiene che con la misura cautelare reale prevista dall'art. 321 cod. proc. pen. si debbano acquisire esclusivamente le cose pertinenti al reato, cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, pena un'indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della res. Il tribunale umbro ha ritenuto erroneamente di poter assoggettare a sequestro preventivo destinato a confisca diretta tutte le somme giacenti su conti correnti bancari e postali nonché nelle carte mooney e postepay, in totale assenza di prove tanto di un nesso di derivazione dal reato quanto di un legame di pertinenzialità con lo stesso, laddove avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le somme sottoposte a sequestro non sono minimamente collegabili ad alcuna delle attività delittuose contestate ai ricorrenti. 2.2. Con il terzo motivo deducono violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per insussistenza del periculum in mora. La difesa ritiene che anche su tale punto l'ordinanza sia motivata in modo generico e astratto, essendosi il tribunale limitato ad affermare che sussistono sia le finalità innpeditive del sequestro, in quanto la libera disponibilità del denaro può permettere ai ricorrenti di occultare quanto ottenuto con il profitto o prodotto dei reati, sia la funzionalità del sequestro alla confisca, per la necessità di sottoporre a sequestro la ricchezza accumulata dagli stessi quale profitto o prodotto delle attività delittuose poste in essere. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. 1.1. Il Tribunale ha valutato come infondata la richiesta di riesame evidenziando come il sequestro disposto in Funzione della confisca diretta del profitto monetario del reato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. consenta di applicare il provvedimento ablativo su somme delle quali l'indagato abbia comunque la disponibilità sul mero presupposto che il profitto del reato sia costituito da denaro, circostanza pacifica nel caso in esame. 1.2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il tribunale si è specificamente soffermato anche sulle produzioni documentali della difesa, espressamente menzionate a pag.4 dell'ordinanza, per ritenere poi a pag.8 del ' 4 r tutto irrilevante che sui conti sui quali è stato operato il sequestro fossero . confluite somme di provenienza lecita.1.3. La difesa ha solo genericamente richiamato la «copiosa» produzione il cui esame sarebbe stato omesso, senza soffermarsi sui fatti sottoposti al tribunale, tanto da non consentire alla Corte di legittimità di valutare se la motivazione offerta dal giudice del riesame sia effettivamente apparente, dunque censurabile in questa sede ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Essendo emersi gravi indizi in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi più stretti familiari (la coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avessero da tempo intrapreso un'intensa attività di commercializzazione illecita di sostanze medicinali a effetto dopante/anabolizzante provenienti dall'estero e rivendute, mediante spedizione, a numerosi atleti, culturisti e titolari di palestre sul territorio italiano, i giudici del riesame hanno evidenziato che il sequestro era stato disposto in funzione della confisca diretta del profitto monetario del reato, ripercorrendo la disamina degli elementi indiziari svolta nel provvedimento di sequestro per evidenziare il fumus della condotta illecita e del profitto conseguitone. 2.2. Con decisione conforme al diritto vivente, hanno ritenuto irrilevante l'allegazione difensiva concernente la provenienza lecita delle somme sottoposte a sequestro, non essendo richiesto ai fini della confisca di somme di denaro il previo accertamento della diretta provenienza illecita e, dunque, della corrispondenza del denaro giacente sui conti correnti o su carte intestate agli indagati alle somme effettivamente intascate quale profitto del reato. Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite Miragliotta (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep.2008, Rv. 238700 - 01) la nozione di profitto del reato si doveva considerare in termini di complessivo arricchimento ricollegabile causalmente in maniera precisa all'attività criminosa; successivamente, con la pronuncia delle Sezioni Unite Gubert (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 Rv. 258647 - 01) la nozione di profitto confiscabile fu estesa ad ogni utilità che fosse conseguenza, anche diretta o mediata, dell'attività criminosa. La questione della confiscabilità diretta del denaro, a prescindere dalla prova del nesso di derivazione diretta tra la somma oggetto di ablazione e il reato, era stata quindi risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264437 - 01). Tale impostazione è stata, infine, chiarita con la recente pronuncia Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01, che ha ritenuto di confermare l'orientamento interpretativo seguito dalla sentenza Lucci riaffermando che «è indifferente l'identità fisica del numerano oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito» in ragione del fatto che il denaro, per sua natura, si confonde nel patrimonio del reo con altre somme che, in ipotesi, potrebbero essere di lecita provenienza. 2.3. Affermando che acquisire ogni somma ricadente nel patrimonio dell'indagato che non abbia un legame funzionale con il reato determini una «indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della res», la difesa mostra, dunque, di voler trascurare l'indicata evoluzione giurisprudenziale proponendo un'opzione ermeneutica superata con più sentenze del supremo consesso di legittimità, con le quali si è chiarito che non è precluso alla difesa dimostrare l'assenza del nesso di pertinenzialità tra somme di denaro presenti nel patrimonio dell'indagato e reato, a condizione che gli argomenti difensivi vengano ad incentrarsi sull'assenza dell'effettivo conseguimento di un profitto e del relativo accrescimento patrimoniale, non essendo ostativa all'adozione del sequestro finalizzato alla confisca l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. La censura non assolve alla funzione tipica dell'impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cíoè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 3.2. Con riguardo al periculum in mora, III ricorso omette di confrontarsi con quanto evidenziato nel provvedimento di sequestro e ribadito nell'ordinanza impugnata a proposito del fatto che [OSCURATO:PERSONA], già a seguito della perquisizione del 30 luglio 2021, avesse immediatamente trasferito il contenuto di una carta ricaricabile oggetto di sequestro probatorio su un altro rapporto finanziario e avesse poi implementato l'utilizzo di carte prepagate intestate ai suoi familiari per ricevere gli accrediti delle somme corrisposte dai clienti per la vendita delle sostanze dopanti. Si tratta dell'illustrazione di specifiche condotte tese a dirottare altrove le somme provento di reato, ritenute idonee a concretare il pericolo che il profitto monetario vada disperso durante il tempo necessario alla celebrazione del processo. La censura omette ogni riferimento ad esse, laddove afferma che tale presupposto del sequestro sarebbe stato esaminato in maniera generica e astratta.4.. Per tali ragioni i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispede, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe