Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46413/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul dolo rilevando come il ricorrente acquistava il c:redito (per la somma prima indicata in euro 23.000,00 e poi in euro 32.000,00) di euro 80.000,00 poi portato in compensazione; egli, quindi pur sapendo di aver acquistato un credito da persona dedita al traffico di crediti IVA inesistenti lo portava in detrazione, aderendo consapevolmente "ad una proposta dall'evidente carattere fraudolento, versando un importo ridotto per acquisire un più ampio credito".

Nessun errore sul fatto risulta, ma una compartecipazione cosciente alla frode.

La sentenza valuta anche il rapporto tra il ricorrente e l'autore della ritenuta truffa della vendita del credito.

Il procedimento odierno, del resto, risulta del tutto autonomo con le indagini e il processo al venditore del credito.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ,art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul dolo rilevando come il ricorrente acquistava il c:redito (per la somma prima indicata in euro 23.000,00 e poi in euro 32.000,00) di euro 80.000,00 poi portato in compensazione; egli, quindi pur sapendo di aver acquistato un credito da persona dedita al traffico di crediti IVA inesistenti lo portava in detrazione, aderendo consapevolmente "ad una proposta dall'evidente carattere fraudolento, versando un importo ridotto per acquisire un più ampio credito". Nessun errore sul fatto risulta, ma una compartecipazione cosciente alla frode. La sentenza valuta anche il rapporto tra il ricorrente e l'autore della ritenuta truffa della vendita del credito. Il procedimento odierno, del resto, risulta del tutto autonomo con le indagini e il processo al venditore del credito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ,art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris