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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04075/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30029-2025 - Udienza del 17/12/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 comma 1, 223 commi 1 e 2, 219 comma 2 n.1 r.d. n.267/1942.

Rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 12 aprile 2025, una volta spirato il termine di anni dodici e mesi sei dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii delle udienze del 10 maggio 2019 al 20 gennaio 2020 per l'adesione del difensore all'astensione di categoria e per il rinvio dell'udienza dell'Il maggio 2020 a causa dell'emergenza covid.

Non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30029-2025 - Udienza del 17/12/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 comma 1, 223 commi 1 e 2, 219 comma 2 n.1 r.d. n.267/1942. Rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 12 aprile 2025, una volta spirato il termine di anni dodici e mesi sei dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii delle udienze del 10 maggio 2019 al 20 gennaio 2020 per l'adesione del difensore all'astensione di categoria e per il rinvio dell'udienza dell'Il maggio 2020 a causa dell'emergenza covid. Non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così dec
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