CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CREMONA il 11/08/1988 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per aver falsamente declinato alla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, le false generalità di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato consta di due motivi, con i quali si deduce: - violazione di legge (con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], in violazione del divieto di testimonianza indiretta posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen, giacché lo stesso aveva riferito in dibattimento che le vere generalità dell'imputato erano state ricavate dalle dichiarazioni rese, durante il riconoscimento fotografico, dalle persone informate sui fatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - violazione di legge, in relazione agli articoli 20-bis e 53 della legge n. 689 del 1981, e vizio di motivazione per non essere stata fornita una motivazione adeguata a sostegno del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato, il primo motivo, e non consentito in sede di legittimità il secondo. Quanto all'esito dell'attività di riconoscimento fotografico, deve anzitutto osservarsi che questa Corte ha già in passato rilevato che non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. ladeposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine (nella specie, l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del testimone), Sez. 5, n. 28550 del 06/03/2018, Monachello, Rv. 273327 — 01. La manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso discende altresì dalla constatazione che il teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], non ha affatto deposto su fatti appresi da altri soggetti nella parte in cui ha riferito che il ricorrente, una volta sottoposto a controllo, aveva declinato agli agenti (tra cui vi era proprio l'[OSCURATO:PERSONA]) di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], generalità che sono evidentemente differenti da quelle reali (e sulle cui correttezza non viene prospettato alcun dubbio neanche in ricorso), a prescindere dalle dichiarazioni rese al riguardo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto al secondo motivo, il ricorrente sollecita questa Corte a procedere ad una rivalutazione prettamente di merito (in ordine alla sostituibilità della pena detentiva) non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva e logica espressa dalla Corte di appello, la quale ha posto in evidenza che i precedenti specifici dell'imputato, caratterizzati da violazioni di prescrizioni e divieti impostigli, lasciano ragionevolmente supporre che lo stesso non si atterrebbe alle prescrizioni connaturali alla pena sostitutiva richiesta e che pertanto la stessa non sarebbe idonea ad assicurare la non commissione di ulteriori reati e a garantire il reinserimento sociale del condannato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M