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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15925/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 19/05/2020, confermava la sentenza del 28/05/2019 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 110 cod. pen. e 259, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, agli artt. 483 e 61, n. 2), cod. pen., e agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. 2.

Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.

Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore d'ufficio dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assistito l'Ezekiel durante il giudizio di primo grado -, essendo stato il suddetto decreto erroneamente notificato al precedente difensore nominato di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato già durante il primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «[i]l nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l'effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore sino alla eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria.

Il difensore d'ufficio, dunque, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni specificatamente previste dal legislatore, quali quelle stabilite nell'art.97 cod. proc. pen. (mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa).

Pertanto, la mancata citazione del difensore d'ufficio, al di fuori delle ipotesi suddette, determina la nullità assoluta del rapporto processuale e del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 3058 del 18/12/1995, dep. 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203827-01).

Sempre in tale prospettiva della sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263508-01, in motivazione) hanno ribadito che il difensore nominato d'ufficio dal giudice (artt. 96, 97, comma 4, 102, 107, comma 4, cod. proc. pen.) deve «po[ter] svolgere la sua attività con carattere di stabilità lungo l'intero arco del processo [...] in base ai criteri oggettivi che presiedono alla sua individuazione».

Dall'esame degli atti processuali - cui questa Corte è legittimata in considerazione del vizio dedotto - risulta che l'imputato, a seguito della rinuncia al mandato, il 5 aprile 2019, da parte del precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], era assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominata d'ufficio, la quale aveva successivamente proposto l'appello.

Ciò nonostante, come risulta sempre dagli atti processuali, il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, come detto, aveva rinunciato al mandato) anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'imputato, la quale, non avendo avuto notizia del procedimento di appello, non vi presenziò.

Da tanto discende, alla stregua dei principi sopra rammentati, la nullità assoluta del rapporto processuale e della conseguente sentenza di appello, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.

Tale sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per il giudizio.

Così deciso il 24/03/2022.

I Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 19/05/2020, confermava la sentenza del 28/05/2019 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 110 cod. pen. e 259, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, agli artt. 483 e 61, n. 2), cod. pen., e agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore d'ufficio dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assistito l'Ezekiel durante il giudizio di primo grado -, essendo stato il suddetto decreto erroneamente notificato al precedente difensore nominato di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato già durante il primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «[i]l nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l'effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore sino alla eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Il difensore d'ufficio, dunque, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni specificatamente previste dal legislatore, quali quelle stabilite nell'art.97 cod. proc. pen. (mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa). Pertanto, la mancata citazione del difensore d'ufficio, al di fuori delle ipotesi suddette, determina la nullità assoluta del rapporto processuale e del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 3058 del 18/12/1995, dep. 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203827-01). Sempre in tale prospettiva della sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263508-01, in motivazione) hanno ribadito che il difensore nominato d'ufficio dal giudice (artt. 96, 97, comma 4, 102, 107, comma 4, cod. proc. pen.) deve «po[ter] svolgere la sua attività con carattere di stabilità lungo l'intero arco del processo [...] in base ai criteri oggettivi che presiedono alla sua individuazione». Dall'esame degli atti processuali - cui questa Corte è legittimata in considerazione del vizio dedotto - risulta che l'imputato, a seguito della rinuncia al mandato, il 5 aprile 2019, da parte del precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], era assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominata d'ufficio, la quale aveva successivamente proposto l'appello. Ciò nonostante, come risulta sempre dagli atti processuali, il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, come detto, aveva rinunciato al mandato) anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'imputato, la quale, non avendo avuto notizia del procedimento di appello, non vi presenziò. Da tanto discende, alla stregua dei principi sopra rammentati, la nullità assoluta del rapporto processuale e della conseguente sentenza di appello, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Tale sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 24/03/2022. I Consigl
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