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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1961

Cassazione n. 00907/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1961 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, assertivamente reiterando, all'interno di un unico motivo, confusamente esposto, profili di censura - inerenti a violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di omessa derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e di eccessività del trattamento sanzionatorio - che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 3, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, globalmente analizzando le univoche risultanze probatorie offerte dall'entità del dato ponderale, dalla pluralità di sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato e dalle relative modalità di detenzione, contestualmente al rinvenimento di numerosi oggetti e strumenti utili al confezionamento delle dosi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1961 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, assertivamente reiterando, all'interno di un unico motivo, confusamente esposto, profili di censura - inerenti a violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di omessa derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e di eccessività del trattamento sanzionatorio - che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 3, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, globalmente analizzando le univoche risultanze probatorie offerte dall'entità del dato ponderale, dalla pluralità di sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato e dalle relative modalità di detenzione, contestualmente al rinvenimento di numerosi oggetti e strumenti utili al confezionamento delle dosi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris