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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37445/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità.

Lamenta in proposito che il Mennuti non è stato riconosciuto quale autore materiale del furto, né sulla sua persona è stata rinvenuta la refurtiva, circostanze che la Corte avrebbe svalutato con motivazione illogica.

Con il secondo motivo vengcno dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante della destrezza, posto che la sentenza non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la particolare abilità dimostrata dall'imputato nella sottrazione della borsa della persona offesa.

Conseguentemente la suddetta aggravante doveva essere esclusa ed il reato dichiarato improcedibile per difetto di querela, essendosi limitata la persona offesa a presentare una mera denuncia.

Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., giustificato dalla Corte con argomentazioni incompatibile con quella dispiegata dal giudice di primo grado ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ed i medesimi vizi vengono denunziati anche cori il quarto motivo in merito alla conferma della dosimetria pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico in quanto privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che, nel confutare le analoghe doglianze articolate con il gravame di merito, ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui deve considerarsi attendibile l'individuazione del Mennuti quale uno degli autori del furto, facendo riferimento non solo alle dichiarazioni della persona offesa, ma altresì a quelle della teste Fusaroli, nemmeno prese in considerazione dal ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti generico, oltre che manifestamente infondato.

Infatti dalla motivazione della sentenza emerge in maniera nitida che l'aggravante contestata è stata ritenuta sussistente in ragione della rapidità con la quale l'imputato ed il suo complice hanno agito, approfittando non solo del temporaneo impedimento della persona offesa a difendere il proprio bene, ma soprattutto sorprendendo gli addetti preposti a vigilare sugli effetti dei clienti dell'attrazione teatro della vicenda.

Anche il terzo motivo è generico, atteso che la Corte non ha negato la particolare tenuità del fatto facendo riferimento all'entità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa, quanto, piuttosto, alle conseguenze non patrimoniali conseguenti alla perdita delle informazioni conservate nel cellulare sottratto, ritenute in maniera tutt'altro che illogica tali da escludere la modesta offensività del fatti Il quarto motivo è infine inammissibile in quanto inedito, non avendo proposto il ricorrente con il gravame di merito alcuna doglianza sulla commisurazione della pena.

Stante l'inammissibilità del ricorso è irrilevante l'entrata in vigore successivamente alla sua proposizione dell'art. 2 d.l.gs. n. 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto, anche quando aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p. (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità. Lamenta in proposito che il Mennuti non è stato riconosciuto quale autore materiale del furto, né sulla sua persona è stata rinvenuta la refurtiva, circostanze che la Corte avrebbe svalutato con motivazione illogica. Con il secondo motivo vengcno dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante della destrezza, posto che la sentenza non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la particolare abilità dimostrata dall'imputato nella sottrazione della borsa della persona offesa. Conseguentemente la suddetta aggravante doveva essere esclusa ed il reato dichiarato improcedibile per difetto di querela, essendosi limitata la persona offesa a presentare una mera denuncia. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., giustificato dalla Corte con argomentazioni incompatibile con quella dispiegata dal giudice di primo grado ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ed i medesimi vizi vengono denunziati anche cori il quarto motivo in merito alla conferma della dosimetria pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico in quanto privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che, nel confutare le analoghe doglianze articolate con il gravame di merito, ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui deve considerarsi attendibile l'individuazione del Mennuti quale uno degli autori del furto, facendo riferimento non solo alle dichiarazioni della persona offesa, ma altresì a quelle della teste Fusaroli, nemmeno prese in considerazione dal ricorrente. Il secondo motivo è parimenti generico, oltre che manifestamente infondato. Infatti dalla motivazione della sentenza emerge in maniera nitida che l'aggravante contestata è stata ritenuta sussistente in ragione della rapidità con la quale l'imputato ed il suo complice hanno agito, approfittando non solo del temporaneo impedimento della persona offesa a difendere il proprio bene, ma soprattutto sorprendendo gli addetti preposti a vigilare sugli effetti dei clienti dell'attrazione teatro della vicenda. Anche il terzo motivo è generico, atteso che la Corte non ha negato la particolare tenuità del fatto facendo riferimento all'entità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa, quanto, piuttosto, alle conseguenze non patrimoniali conseguenti alla perdita delle informazioni conservate nel cellulare sottratto, ritenute in maniera tutt'altro che illogica tali da escludere la modesta offensività del fatti Il quarto motivo è infine inammissibile in quanto inedito, non avendo proposto il ricorrente con il gravame di merito alcuna doglianza sulla commisurazione della pena. Stante l'inammissibilità del ricorso è irrilevante l'entrata in vigore successivamente alla sua proposizione dell'art. 2 d.l.gs. n. 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto, anche quando aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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