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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09830/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12732-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2674/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2002 in merito ad una superficie viaria extraurbana per una estensione di circa 94 ettari; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del Consorzio ma la Corte di Cassazione cassava con rinvio per non avere ricevuto il Comune l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione; la [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio confermava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] affermando che l'impianto irriguo determina un evidente beneficio economico diretto collegato ad un aumento del reddito aziendale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo, in quanto ciò che rileva è la sua concreta fruibilità e quando la legittimità del piano di classifica non viene contestata, come nel caso di specie, l'onere di provare l'eventuale inadempimento delle indicazioni in detto piano e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste grava sul contribuente.

Avverso la suddetta sentenza il comune di Vernole proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione, mentre il consorzio si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12732 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 cod. civ. in quanto la sussistenza del beneficio deve essere necessariamente provata dal Consorzio che chiede il pagamento dei contributi consortili.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Vernole denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata ricorrenza di un beneficio diretto e specifico, che non è provato dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio.

I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto in entrambi ci si duole di una non corretta distribuzione degli oneri probatori in merito ai benefici diretti e specifici delle opere effettuate dal consorzio, sono entrambi infondati.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e Ric. 2020 n. 12732 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- dall'avventa approvazione del piano di classifica.

Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. n. 6839 del 2020); in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della I.r.

Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario": Cass. n. 26395 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che l'impianto irriguo determina un evidente beneficio economico diretto collegato ad un aumento del reddito aziendale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo, in quanto ciò che rileva è la sua concreta fruibilità e quando la legittimità del piano di classifica non viene contestata, come nel caso di specie, l'onere Ric. 2020 n. 12732 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -4- di provare l'eventuale inadempimento delle indicazioni in detto piano e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste grava sul contribuente - ha correttamente gravato il Consorzio dell'onere di provare il conseguimento in capo al proprietario di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite e ha altrettanto correttamente ritenuto, secondo un giudizio ragionevole e immune di vizi logici che come tale costituisce pieno appannaggio del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, assolto tale onere in ragione della concreta fruibilità dell'impianto irriguo e d'altro canto la parte contribuente è stata ammessa a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario, senza però avere fornito nel caso di specie la relativa prova; per il resto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Dunque, i motivi di impugnazione sono entrambi infondati e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 12732 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -5- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12732-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2674/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2002 in merito ad una superficie viaria extraurbana per una estensione di circa 94 ettari; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del Consorzio ma la Corte di Cassazione cassava con rinvio per non avere ricevuto il Comune l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione; la [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio confermava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] affermando che l'impianto irriguo determina un evidente beneficio economico diretto collegato ad un aumento del reddito aziendale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo, in quanto ciò che rileva è la sua concreta fruibilità e quando la legittimità del piano di classifica non viene contestata, come nel caso di specie, l'onere di provare l'eventuale inadempimento delle indicazioni in detto piano e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste grava sul contribuente. Avverso la suddetta sentenza il comune di Vernole proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione, mentre il consorzio si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12732 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 cod. civ. in quanto la sussistenza del beneficio deve essere necessariamente provata dal Consorzio che chiede il pagamento dei contributi consortili. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Vernole denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata ricorrenza di un beneficio diretto e specifico, che non è provato dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio. I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto in entrambi ci si duole di una non corretta distribuzione degli oneri probatori in merito ai benefici diretti e specifici delle opere effettuate dal consorzio, sono entrambi infondati. Secondo questa Corte, infatti: in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e Ric. 2020 n. 12732 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. n. 6839 del 2020); in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della I.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario": Cass. n. 26395 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che l'impianto irriguo determina un evidente beneficio economico diretto collegato ad un aumento del reddito aziendale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo, in quanto ciò che rileva è la sua concreta fruibilità e quando la legittimità del piano di classifica non viene contestata, come nel caso di specie, l'onere Ric. 2020 n. 12732 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- di provare l'eventuale inadempimento delle indicazioni in detto piano e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste grava sul contribuente - ha correttamente gravato il Consorzio dell'onere di provare il conseguimento in capo al proprietario di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite e ha altrettanto correttamente ritenuto, secondo un giudizio ragionevole e immune di vizi logici che come tale costituisce pieno appannaggio del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, assolto tale onere in ragione della concreta fruibilità dell'impianto irriguo e d'altro canto la parte contribuente è stata ammessa a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario, senza però avere fornito nel caso di specie la relativa prova; per il resto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque, i motivi di impugnazione sono entrambi infondati e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 12732 sez. MT - ud. 22-02-2022 -5- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio
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