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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36592/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta carente motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva che sarebbe stata correlata alla sola esistenza di precedenti penali a carico; Rilevato che si tratta di una censura, meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la costante attività criminosa svolta dall'imputato nell'ambito di reati contro il patrimonio, con modalità di commissione idonee a denotare una notevole pericolosità e una rilevante possibilità di reiterazione di analoghe condotte (pag. 5); Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente lamenta che non gli è stata riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., sul mero assunto ipotetico che un furto in abitazione avrebbe, se consumato, potuto comportare la sottrazione anche di beni di ingente valore; Considerato che, nel disattendere tale doglianza, anch'essa reiterativa di analoga censura spiegata in sede di appello, la Corte territoriale ha altresì evidenziato, ciò che rende di per sé la motivazione non manifestamente illogica, che già l'avvenuta rottura della finestra da parte dell'immutato per immettersi nell'abitazione della persona offesa ha comportato a quest'ultima un danno non di minima entità (pag. 5); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della /Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta carente motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva che sarebbe stata correlata alla sola esistenza di precedenti penali a carico; Rilevato che si tratta di una censura, meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la costante attività criminosa svolta dall'imputato nell'ambito di reati contro il patrimonio, con modalità di commissione idonee a denotare una notevole pericolosità e una rilevante possibilità di reiterazione di analoghe condotte (pag. 5); Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente lamenta che non gli è stata riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., sul mero assunto ipotetico che un furto in abitazione avrebbe, se consumato, potuto comportare la sottrazione anche di beni di ingente valore; Considerato che, nel disattendere tale doglianza, anch'essa reiterativa di analoga censura spiegata in sede di appello, la Corte territoriale ha altresì evidenziato, ciò che rende di per sé la motivazione non manifestamente illogica, che già l'avvenuta rottura della finestra da parte dell'immutato per immettersi nell'abitazione della persona offesa ha comportato a quest'ultima un danno non di minima entità (pag. 5); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della /Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 36592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris