CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è privo di specificità e, comunque, non è consentito in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle prove degli artifici e raggiri mediante i quali l'imputato aveva spinto la p.o. a corrispondergli rilevanti somme di denaro senza darle in cambio quanto promesso, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto con pregiudizio equivalente della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il PresA n