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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2020

Cassazione n. 08829/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27479/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 35/2020 depositata il 24/01/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] cedeva i crediti da essa vantati nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza per effetto delle prestazioni effettuate presso la struttura sanitaria denominata [OSCURATO:PERSONA] di Potenza con due distinti contratti. Con un primo contratto, la Congregazione cedeva i suddetti crediti al Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] and factoring, Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle imprese s.p.a.; tale cessione in data 27 maggio 2011 veniva notificata all ’ [OSCURATO:PERSONA] di Potenza . Con successivo contratto di cessione dei crediti (pro solvendo), concluso il 5 luglio 2012, la Congregazione cedeva quelli che, in linea di prima approssimazione, erano definiti come gli stessi crediti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; tale contratto in data 1° agosto 2012 veniva notificato alla suddetta Azienda ceduta, che il successivo 7 dicembre 2012, in esecuzione parziale dell’accordo, corrispondeva al cessionario un primo pagamento di euro 200 mila, salvo poi eseguire i successivi pagamenti afavore della Congregazione cedente. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all’epoca in bonis , conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del contratto di cessione di crediti (pro solvendo), intervenuto tra essa società (cessionaria) e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (cedente), con conseguente condanna dell’Azienda convenuta (debitore ceduto) al pagamento in suo favore di tutti i crediti maturati dalla Congregazione, in forza di contratti sottoscritti con l’Azienda, per le prestazioni di assistenza sanitaria rese ai pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] di Potenza in data successiva al 7 novembre 2012 e sino alla concorrenza di dell’importo stabilito e/o garantito dalla predetta cessione, pari ad un ammontare complessivo di euro 10.701.775,26, oltre interessi come per legge, al netto della somma di euro 200 mila già incassata. Il giudice di primo grado,con ordinanza n. 736/2014 emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., respingeva la domanda attorea. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 35/2020, rigettando l’impugnazione proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, confermaval’ordinanza del giudice di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] locale di Potenza. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore della Curatela ha depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione articola in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo la Curatela denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, co. l, e 329,co. 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. l, n. 3, c.p.c.- nullità della sentenza per illogicità della motivazione, in relazione all ’ art. 360, co. l, n. 4, c.p.c. nella parte in cui (p. 5) la corte territoriale ha affermato che: [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, con l’ordinanza qui in esame ha, in sintesi, ritenuto che dovesse considerarsi prevalente la cessione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in favore del Monte dei P aschi di [OSCURATO:PERSONA] e Factoring in quanto precedente rispetto a quella effettuata dalla medesima Congregazione a favore dell’odierna appellata. Dunque, il Tribunale di Potenza ha ritenuto fosse applicabile la norma di cui all’art. 1265 cod.civ. dettata per regolare l’eventualità del conflitto tra più acquirenti di un medesimo credito proprio in considerazione che le due predette cessioni avessero avuto ad oggetto lo stesso credito. Sul punto, parte appellante non ha articolato motivi di gravame, di guisa che non è in discussione che le cessioni dei crediti di cui innanzi abbiano riguardato gli stessi crediti, né che - alla stregua dei criteri normativi adottati dal Giudice di prime cure, non censurati-prevalesse la cessione dei crediti sottoscritta dalla detta Congregazione al Monte dei Paschirispetto a quella sottoscritta con la società Ambrosia . La ricorrente – dopo aver premesso che, in sede di atto di appello, si era lamentata della erronea interpretazione dei fatti di causa, della erronea interpretazione e/o applicazione delle norme in materia di onere della prova, nonché della illogica e/o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato – sostiene che: a) dal complesso dei motivi di appello proposti risulta indubbia la sua volontà di censurare l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 1265 c.c. sia con riferimento al suo presupposto legale (il medesimo credito) che con riguardo al concreto operare del criterio di anteriorità ivi previsto b) che non vi è stata alcuna acquiescenza da parte sua al riguardo. In definitiva, secondo la Curatela ricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuto che si sarebbe formato il giudicato sulle statuizioni raggiunte in ordine alla ritenuta applicabilità nella specie dell’art. 1265 c.c. 1.2. Con il secondo motivo la Curatela denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1265 c.c., in relazione all’art. 360, co. l, n. 3, c.p.c.; errore di sussunzione -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. in relazione all’art. 360, co. l, n. 5, c.p.c. - nullità della sentenza per carenza e/o apparenza e/o illogicità della motivazione ex arti. 111, co.6, cost., 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. l, n. 4, c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il caso sussumibile nell’alveo dell’art. 1265 c.c. Si duole che l’unico elemento apprezzato dal [OSCURATO:PERSONA] (e fatto proprio dalla Corte territoriale), per ritenere nella specie applicabile il citato articolo, attiene ai contratti di durata da cui originano i crediti oggetto di entrambe le cessioni in discussione (appalto di servizi avente ad oggetto prestazioni sanitarie e riabilitative e, nell’atto di cessione in favore del Monte dei Paschi di Siena leasing e Factoring, anche contratto di locazione di immobili). Aggiunge che, in sede di atto di appello, come pure in sede di comparsa conclusionale, aveva compiutamente evidenziato le ragioni giuridico fattuali che impedivano di sussumere la fattispecie in quella disciplinata dall’art. 1265 c.c. Sottolinea che: a) le due cessioni avevano in comune con la fattispecie legale astratta soltanto il numero delle cessioni (più di una) e le diversità dei cessionari (persone diverse); b) non può dirsi provato in causa il presupposto legale dell’esistenza di un “medesimo credito” dal mero fatto che i crediti, oggetto di entrambe le cessioni, trovassero la propria fonte contrattuale in rapporti di durata, sub specie di fornitura; c) la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sul concreto conflitto tra le due cessioni di credito; d) dette cessioni avevano ad oggetto crediti futuri, senza che fosse specificato il limite temporale delle stesse (precisamente la cessione con MPS aveva un termine legale di efficacia di 24 mesi, mentre quella con l’odierna ricorrente non risultava soggetta ad alcun limite temporale). Si duole altresì che la corte territoriale non ha svolto alcun approfondimento istruttorio sulla qualità e quantità dei crediti futuri in corso di scadenza alla data del 1° agosto 2012 (data di avvenuta notifica da parte dell’Ambrosia della cessione conclusa con l’ente), come pure sulla qualità e quantità dei crediti maturati in data successiva al 7 novembre 2012 (data in cui l’azienda aveva erogato un pagamento parziale ad Ambrosia di euro 200 mila). 1.3. Con il terzo motivo la Curatela ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. l, n. 3, c.p.c. -nullità del provvedimento per mancanza o apparenza di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost., art. 132, n. 4, c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. l, n. 4, c.p.c , nella parte in cui (pp. 5-6) la corte territoriale ha affermato: Secondo la Corte, al fine di superare il criterio normativo di prevalenza di cui all’ art. 1265 c.c., parte appellante avrebbe dovuto provare che la cessione dei crediti in favore del Monte dei Paschi avesse esaurito i propri effetti in data antecedente al7.01.2012, ma tale prova non è stata fornita. L’interrogatorio formale espletato in questo giudizio non ha corroborato le tesi di parte appellante. Né valga, in contrario, come assume l’odierna appellante, che sarebbe stato onere dell’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza provare la “... persistente validità ed efficacia della cd. precedente cessione ... “, posto che si tratta di un fatto costitutivo della domanda il cui onere di prova incombeva certamente a chi ha agito in giudizio, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Infatti, il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, come si evince da un preciso elemento normativo contenuto nell’art. 1265 cod. civ. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto. Infatti, poiché la norma stabilisce che “se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore” e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto, possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto. In tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la validità ed efficacia della cessione, successiva in ordine temporale, atteso che il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione di un credito futuro non ancora venuto ad esistenza implica solo il differimento dell’effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio (…). Nel caso di specie tutto questo non è stato provato dall’odierna appellante, il che comporta il rigetto del motivo di appello in esame . Sostiene che, tanto affermando, la corte territoriale ha violato il disposto dall’art. 2697 cc, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 9768/2016). Rileva che, rispetto all’oggetto del giudizio (costituito dalla domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo di obbligazione contrattuale), ha provato il titolo del diritto di credito da essa vantato nei confronti dell’Asl di Potenza (l’esistenza del contratto di cessione intercorso con la Congregazione), nonché l’ammontare del suo credito. Aggiunge che dalla notifica della cessione è rimasto accertato che vi è stata una reale, piena ed effettiva conoscenza dell’avvenuta cessione da parte dell’Amministrazione interessata, mentre dal pagamento avvenuto in data 1° novembre 2007 è risultata anche l’adesione della stessa al negozio di cessione. Si duole che la corte territoriale ha posto a suo carico l’onere di provare che la cessione notificata per prima avesse esaurito i propri effetti prima del 7 novembre 2012, data di avvenuto primo pagamento parziale dell’Azienda, dimenticando che tale circostanza (cioè l’esaurimento dell’efficacia della precedente cessione) costituiva (non fatto costitutivo della domanda, ma) fatto impeditivo all’accoglimento della domanda, che avrebbe dovuto essere provato dalla controparte, anche in considerazione della sua innegabile vicinanza alle fonti di prova (secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13553/2001). 2.Il terzo motivo di ricorso, per l’evidente sua priorità logica, va esaminato in via preliminare: ed è fondato. 2.1. Il contratto di cessione di credito (con il quale, come è noto, il creditore cedente trasferire al cessionario il proprio diritto di credito) realizza un caso di successione a titolo particolare nel credito – in quanto, per effetto della cessione, un nuovo creditore si sostituisce a quello originario –e, essendo strumento che consente la realizzazione di fattispecie di più vasta portata, generalmente sottende un ulteriore negozio dispositivo (vendita, permuta, donazione, appalto, ecc.) Per la validità della cessione, normalmente, non è necessaria l’accettazione o il consenso del debitore ceduto (art. 1260 primo comma), per il quale solitamente è indifferente adempiere all’uno o all’altro creditore. Ai fini del perfezionamento della cessione, quindi, è generalmente sufficiente l’accordo tra il cedente ed il cessionario. Diversamente, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti di terzi è subordinata all’espletamento di alcuni oneri: invero, la cessione è efficace, nei confronti del debitore ceduto (art. 1264 c.c.), quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata; mentre, nei confronti dei terzi (art. 1265 c.c.), se uno stesso credito èstato ceduto a più soggetti, a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l’accettazione di questi, con atto di data certa. Il cedente: a) se la cessione è a titolo gratuito (art. 1266 c.c.), è tenuto a garantire l’esistenza del credito soltanto nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione (cioè nei casi di cui all’art. 797 c.c.); b) se la cessione è a titolo oneroso (1267), è tenuto a garantire l’esistenza del credito (c.d. cessione pro soluto, nella quale il cedente si libera da ogni obbligazione con il trasferimento del credito) e, nel caso sia intervenuto apposito patto, anche la solvibilità del debitore (c.d. cessione pro solvendo, nella quale il cedente si libera soltanto quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito, con la conseguenza che, .se il debitore ceduto non paga, è tenuto al pagamento, anche se nei limiti del corrispettivo ricevuto per la cessione, oltre a dover pagare gli interessi e a dover rimborsare le spese). Il debitore ceduto: a) può sempre opporre le eccezioni reali (ad es., invalidità del negozio di assunzione del debito) e personali (ad es., l’avvenuto pagamento); b) se ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non potrà opporre al cessionario la compensazione, che avrebbe potuto opporre al cedente, in quanto la sua accettazione ha il significato di una rinunzia ad avvalersi della compensazione; c) se non vi è stata accettazione, può opporre la compensazione, ma essa opera soltanto per i crediti anteriori alla notificazione. Va aggiunto che la legge n. 52/1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, una figura di cessione del credito modellata sullo schema del factoring (contratto ben noto all’esperienza anglosassone) e caratterizzata: a) dalla circostanza che sia il cedente che il cessionario sono imprenditori; b) dalla possibilità di cedere crediti futuri o in messa; c) dalla garanzia della solvenza come effetto naturale della cessione (che può essere escluso soltanto dalla rinuncia del cessionario); tuttavia, tale legge non è applicabile nel caso di specie, non essendo la [OSCURATO:PERSONA] qualificabile come imprenditore. Piuttosto, ciò che rileva nella fattispecie è che trattasi di cessioni successive di futuri crediti periodici o relativi a prestazioni continuative. 2.2. Orbene, nella sentenza impugnata, la corte territoriale - dopo aver rilevato che si era già formato il giudicato sul fatto che le due cessioni avevano avuto ad oggetto gli stessi crediti e che la cessione al Monte dei Paschi prevaleva rispetto a quella effettuata alla società Ambrosia perché precedente –nel porsi il problema di stabilire a carico di quale parte fosse l’onere di provare se la prima cessione fosse ancora valida ed efficace alla data di notifica della seconda (1 agosto 2012) e comunque a partire dalla data del primo pagamento parziale (7 novembre 2012), è giunta alla conclusione che, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 1265 c.c. - detto onere fosse a carico della Curatela del Fallimento della società Ambrosia, trattandosi di fatto costitutivo della domanda azionata. Al contrario, secondo la curatela ricorrente, che reitera la tesi azionata in appello, detto onere sarebbe stato a carico dell’azienda. Con specifico riferimento al riparto dell’onere della prova in tema di cessione di credito, questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass.n. 9768/2016) che nella disciplina della cessione di crediti, la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l’essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia). Pertanto, il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell’art. 1265 cod. civ in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto. Infatti, poiché la norma stabilisce che e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa . In applicazione di detti principi, in considerazione dell’oggetto del giudizio (pagamento di una somma di denaro a titolo di obbligazione contrattuale), era onere della curatela ricorrente (creditore cessionario) provare l’esistenza del contratto di cessione e l’ammontare del credito: onere assolto mediante la produzione dell’atto pubblico 5 luglio 2012 e della documentazione attestante la sua notifica all’ente. In disparte la tematica della valenza da assegnare al pagamento di 200 mila euro effettuato il 7 novembre 2012 dall’Azienda (e in particolare se esso debba o meno essere interpretato come accettazione della cessione ex art. 9 della legge n. 2248/1865, all. E, come sostenuto dalla Curatela o come frutto di un accordo sindacale, al solo fine di consentire la risoluzione delle problematiche insorte con i dipendenti della società Ambrosia, come sostenuto dall’azienda), la circostanza che la cessione notificata per prima avesse esaurito i suoi effetti in data antecedente il 7 novembre 2012, data del suddetto pagamento parziale, non integra un fatto costitutivo della domanda di pagamento, ma è piuttosto la sua persistente efficacia ad integrare un fatto impeditivo dell’altrui diritto. Si tratta, invero, di un fatto che può restare legittimamente ignoto al cessionario successivo e cherientra fra quelli intercorsi tra la propria controparte ed un terzo, evidentemente estraneo al rapporto tra il primo e la seconda.La circostanza della persistente efficacia della precedente cessione, invero , era stata opposta in via di eccezione dall’azienda (con la comparsa di costituzione e risposta) al fine di ottenere il rigetto della domanda della Curatela e, quindi, dall ’ azienda avrebbe dovuto essere provata , tanto più che ricadeva nella sfera di diretta disponibilità e di azione di quest’ultima. Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata va cassata, per non aver applicato alla fattispecie il seguente principio di diritto:«In caso di successive cessioni di credit i periodici da parte del medesimo debitore, incombe a quest’ultimo l’onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questo costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva». 3. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbiti i motivi primo e secondo (siccome relativi al merito dei rapporti tra le due cessioni, che potrà venire in rilievo solo una volta assolto dalla debitrice ceduta il suo onere probatorio sul contenuto e sulla persistente efficacia della precedente), s’impone la cassazione in relazione al motivo terzo, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, che, in diversa composizione personale , procederà a nuovo esame, dando applicazione ai suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di
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