CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] via del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1062/2024 depositata il01/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod.proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Bari chiedendodichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n.4293/2017, del pedissequo atto di precetto e del successivo pignoramentopresso terzi, eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] “Via del Campo” sul suo stipendioerogato dall’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari.L’opponente deduceva che tali atti non erano mai stati effettivamenteportati a sua conoscenza, essendo stati notificati presso un indirizzo sito inAcquaviva delle Fonti, diverso da quello della propria residenza anagraficaed effettiva in Bari, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, circostanza cheegli assumeva essere nota al creditore procedente.Esponeva, altresì, di avere appreso dell’esistenza della proceduraesecutiva solo a seguito del pignoramento dello stipendio e delconseguente accesso agli atti presso il datore di lavoro, da cui emergeval’avvenuta notificazione degli atti prodromici all’esecuzione in epocaanteriore.Nel corso della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione disponeva,inaudita altera parte, la sospensione della procedura esecutiva; poi, conordinanza del 3 maggio 2019, revocava la sospensione e assegnavatermine per la riassunzione del giudizio di merito, provvedimentoconfermato in sede di reclamo.2. Instaurato il giudizio di merito, il [OSCURATO:PERSONA] “Via del Campo” sicostituiva, contestando le deduzioni dell’opponente e sostenendo laNumero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026validità delle notificazioni, eseguite presso il luogo della precedenteresidenza anagrafica del debitore, ove risultavano ancora presentielementi identificativi a lui riferibili.Il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari, non sicostituiva ed era dichiarato contumace.2.1. All’esito dell’istruttoria e della discussione, il Tribunale di Bari, consentenza n. 1062/2024, rigettava l’opposizione, ritenendo validamenteeffettuata la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e delpignoramento, e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite,escludendo, peraltro, la sussistenza dei presupposti per la condanna perlite temeraria.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a 2 motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 139 e 140 cod. proc. civ., nonché l’omessoesame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutovalidamente eseguite le notificazioni del decreto ingiuntivo, del precetto edel pignoramento presso terzi, sebbene effettuate presso un indirizzodiverso da quello della sua residenza anagrafica ed effettiva, deducendo diavere fornito prova contraria, anche documentale, circa la propria stabiledimora in luogo differente e circa la conoscenza, da parte del creditore, ditale diverso indirizzo.Lamenta, quindi, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione trale parti, rappresentati in particolare dalle risultanze documentali relativeNumero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026alle utenze e alla disdetta dei contratti nell’immobile di Acquaviva, nonchél’erronea valorizzazione di elementi ritenuti dal giudice (indicazioni sulcitofono, mancata comunicazione all’amministratore, missiva successiva).Contesta, infine, la qualificazione in termini di mera nullità dellanotificazione, sostenendo che l’erronea individuazione del luogo di notificaintegri un’ipotesi di inesistenza, e deduce che le circostanze relative allaresidenza effettiva e alla sua conoscibilità non sono coperte da fedeprivilegiata della relata, potendo essere liberamente provate.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 479 e 480 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.,deducendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto validigli atti prodromici all’esecuzione nonostante i denunciati vizi dellanotificazione, senza considerare che la nullità della notificazione del titoloesecutivo e del precetto comporterebbe l’invalidità dell’intero processoesecutivo, non sanabile, ove la conoscenza dell’atto sia intervenuta solosuccessivamente al pignoramento, in modo da precludere al debitore ognipossibilità di adempimento spontaneo o di tempestiva opposizione.5. In via preliminare, occorre verificare la procedibilità del ricorso ai sensidell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.Dal ricorso risulta che il ricorrente ha espressamente dedotto che lasentenza impugnata n. 1062/2024 del Tribunale di Bari sarebbe statanotificata a mezzo posta elettronica certificata in data 7 marzo 2024dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], producendo a tal fine il documento indicatocome allegato sub B.Tuttavia, il documento richiamato (rinvenuto, tra gli atti accessibili alCollegio al momento della decisione, con la definizione “All-_B_-f”) consiste soltanto nell’attestazione di conformità della sentenza, ma nonconsente di accertare l’effettivo perfezionamento della notificazione dellaNumero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza, poiché non risulta idoneamente documentata la trasmissionedell’atto notificando, né risultano prodotte le ricevute attestanti l’avvenutaconsegna del messaggio di posta elettronica certificata contenente lasentenza e la relata di notificazione.Ne consegue che la mera allegazione dell’avvenuta notificazione dellasentenza non è sufficiente a far decorrere il termine breve diimpugnazione, in difetto della produzione della documentazione idonea acomprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio.Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 3 maggio2024, a fronte di una sentenza pubblicata il 1° marzo 2024.Pertanto, ove si ritenga che la sentenza sia stata effettivamente notificatail 7 marzo 2024, il ricorso risulterebbe proposto entro il termine breve disessanta giorni decorrente dalla notificazione della decisione. In taleipotesi, tuttavia, troverebbe applicazione l’art. 369, secondo comma, n. 2,c.p.c., con conseguente onere del ricorrente di depositare copia autenticadella sentenza munita della relata di notificazione, ovvero delladocumentazione telematica idonea a comprovare il perfezionamento dellanotifica.Poiché la notificazione della sentenza è stata espressamente allegata dalricorrente, ma non risulta ritualmente documentata, difetta la provanecessaria per la verifica della tempestività dell’impugnazione rispetto altermine breve, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensidell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.Né può attribuirsi rilievo alla diversa data del 4 marzo 2024 indicata inaltri atti quale data di pubblicazione della sentenza, posto che la decisionereca come data di pubblicazione il 1° marzo 2024, mentre la successivadata associata alla repertoriazione non rileva ai fini della decorrenza deitermini di impugnazione. E, pertanto, il ricorso risulterebbe notificato indata successiva di oltre sessanta giorni rispetto alla pubblicazione, del 1°marzo 2024, così non potendo soccorrere il ricorrente nemmeno ilNumero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026principio, di elaborazione giurisprudenziale, di non improcedibilità deiricorsi notificati comunque entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazionedel provvedimento impugnato.6. Anche a poter prescindere dal profilo di improcedibilità appenaevidenziato, il ricorso sarebbe stato, del resto, comunque inammissibileper le ragioni che seguono.In tema di notificazione eseguita ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., èprincipio consolidato che le risultanze anagrafiche integrano una merapresunzione, superabile mediante prova contraria; tuttavia, il destinatarioche contesti la validità della notificazione non può limitarsi a dimostrare lapropria dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registrianagrafici, ma deve altresì provare che tale diversa situazione fosseconosciuta ovvero conoscibile dal notificante con l’ordinaria diligenza(Cass. n. 4200/2025; Cass. n. 17800/2020; Cass. n. 30952/2017; Cass.n. 3590/2015).Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, rilevando che l’opponente non aveva fornito la prova né dellaconoscenza né della conoscibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della dedottadimora abituale in Bari. Al contrario, il giudice di merito ha valorizzato unaserie di elementi idonei a giustificare l’affidamento del notificante sulcollegamento del destinatario con l’indirizzo di Acquaviva delle Fonti, qualila mancata comunicazione del mutamento di residenza all’amministratore,in violazione degli obblighi gravanti sul condomino ai sensi dell’art. 1130,n. 6, c.c., la permanenza del nominativo del ricorrente sul citofono e sullacassetta postale dell’immobile e l’utilizzazione del medesimo indirizzo insuccessive comunicazioni.Le censure svolte nel ricorso non evidenziano, pertanto, alcuna violazionedelle disposizioni che regolano la notificazione presso la residenza, ladimora o il domicilio del destinatario, ma si risolvono nella richiesta di unadiversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiutaNumero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. Né ricorre ildenunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché ilTribunale ha esaminato tutte le circostanze dedotte dall’opponente,reputandole, con motivazione congrua e immune da vizi logici, insufficientia dimostrare l’effettiva conoscenza o conoscibilità della diversa dimora daparte del notificante.Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamente attenuta aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia dinotificazioni e di riparto dell’onere probatorio, con conseguenteinfondatezza della censura.6.1. L’inammissibilità del primo motivo avrebbe comportato il venir menodel presupposto sul quale si fonda la dedotta invalidità derivata delprocesso esecutivo. Una volta esclusa la nullità delle notificazioni deltitolo, del precetto e del pignoramento presso terzi, non sussisterebbe,infatti, la denunciata violazione degli artt. 479 e 480 cod. proc. civ., népotrebbe configurarsi alcuna invalidità conseguenziale degli atti esecutivi.7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.7.1. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste a carico del ricorrente, con attribuzione in favore deldifensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nellamisura del 15 per cento ed accessori di legge, con distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte controricorrente,dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 9959/2024Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23435/2026Data pubblicazione 17/07/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.Il Presidente