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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 20474/2026

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duciaavverso la sentenza in data 12/2/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diMilano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata contrasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per unnuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza in data12 febbraio 2026, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle partiex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110,628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al quale, con violenza e minacciaeffettuate anche con l’uso di armi e da persone travisate, veniva sottratto un giubbottocontenente effetti personali (chiavi dell’automobile, portafoglio, documenti e carte di debito odi altra natura).Il reato è contestato come consumato il 29 marzo 2025.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 69, comma 4, e 628, comma 5, cod. pen.Rileva la difesa del ricorrente che, nelle fasi dell’accordo per la determinazione deltrattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sul bilanciamento ex art. 69, comma4, cod. pen. tra le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 6, e 62-bis cod. pen. el’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto inapplicabile il predetto bilanciamento alla luce della articolatae peggiorativa previsione di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen. e della giurisprudenza inmateria.Tuttavia, prosegue la difesa del ricorrente, dalle contestazioni elevate all’imputatonel capo di imputazione non risulta presente alcuno dei casi rientranti nel perimetro delleesclusioni indicate dalla legge circa la possibilità di bilanciamento tra le circostanzeessere annullata senza rinvio.2.2.

Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. conriguardo alla disciplina dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] nel pronunciare la sentenza impugnata haritenuto di disallineare il computo del trattamento sanzionatorio sul quale le parti avevanoconcordato, pervenendo ad una differente strutturazione delle operazioni aritmetiche diognuna delle fasi del conteggio, nonché ad una indicazione della pena finale superiore adentrambe le species delle sanzioni oggetto della istanza ex art. 458-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.Risulta testualmente dalla sentenza impugnata che «l'imputato, per mezzo delproprio difensore di fiducia munito di procura speciale, ha chiesto la definizione delprocedimento mediante applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. cosìdeterminata:- pena base pari ad anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e6, cod. pen. in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti: pena pari ad anni 4 direclusione ed euro 1.333,00 di multa;- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: pena pari adanni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 889,00 di multa;- riduzione per il rito alternativo alla pena finale di anni 1, mesi 9 e giorni 10 direclusione ed euro 593,00 di multa- concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Il pubblico ministero titolare del procedimento ha espresso il proprio consenso indata 5 dicembre 2025».Emerge altresì dalla sentenza stessa che «Il giudice ha rideterminato il calcolo nellemodalità sopraindicate partendo dalla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 dimulta, non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto allacircostanza aggravante ad effetto speciale contestata».Risulta, infine, sempre dal testo della sentenza impugnata che, al di là delle modalitàdi ricalcolo della pena, il [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto ad una determinazione finale della pena“identica” a quella (asseritamente) concordata tra le parti.2.

Rileva, innanzitutto, il Collegio che nel verbale di udienza del 12 febbraio 2026risulta contenuto il seguente inciso: «Il giudice sottopone la questione del patteggiamento diMenin relativa all’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti in prevalenza rispettoalle aggravanti ad effetto speciale, con conseguente rideterminazione della pena come verràeffettuata in sentenza».Deve, tuttavia, anche rilevarsi che non risulta dal predetto verbale di udienza se, aseguito della predetta questione posta dal giudice, le parti hanno concordato per unarideterminazione del trattamento sanzionatorio (rispetto a quello in origine concordato) neitermini poi indicati in sentenza.Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che, fermo restando che ilGiudice non ha operato correttamente laddove ha testualmente affermato nella sentenza«non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alla circostanzaaggravante ad effetto speciale contestata», dato che sulla base dell’imputazione nonricorreva alcune delle condizioni preclusive di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen., néall’imputato risulta contestata la recidiva con i conseguenti effetti sulla determinazionesanzionatoria in relazione al bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen. aisensi dell’art. 99, comma 5, cod. pen., ciononostante deve ricordarsi il principio secondo ilquale «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso percassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazionedella pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti enon si traduce in una pena illegale» (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv.275915-01; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217-01).Occorre, tuttavia, anche rilevare che la difesa del ricorrente ha allegato al ricorso quiin esame la copia di una richiesta scritta datata 2 dicembre 2025 di applicazione della penache indicava la determinazione finale del trattamento sanzionatorio in «anni 1, mesi 8 direclusione ed euro 460,00 di multa» (in luogo di quella applicata nella sentenza di anni 1,mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 593,00 di multa) e che il Pubblico Ministero con attoin data 5 dicembre 2025 (richiamato espressamente anche nella sentenza impugnata) haprestato il consenso a tale richiesta.Non risulta, come sopra già evidenziato, che le parti in sede di udienza abbianomutato il (finale) trattamento sanzionatorio sulla quali si erano accordate con la richiestadella difesa del 2 dicembre 2025 ed il conseguente consenso del Pubblico Ministero del 5dicembre 2025.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] unapena finale diversa e superiore rispetto a quella sulla quale le parti avevano raggiuntol’accordo.

3. Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione G.i.p., per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diMilano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
duciaavverso la sentenza in data 12/2/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diMilano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata contrasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per unnuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza in data12 febbraio 2026, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle partiex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110,628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al quale, con violenza e minacciaeffettuate anche con l’uso di armi e da persone travisate, veniva sottratto un giubbottocontenente effetti personali (chiavi dell’automobile, portafoglio, documenti e carte di debito odi altra natura).Il reato è contestato come consumato il 29 marzo 2025.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 69, comma 4, e 628, comma 5, cod. pen.Rileva la difesa del ricorrente che, nelle fasi dell’accordo per la determinazione deltrattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sul bilanciamento ex art. 69, comma4, cod. pen. tra le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 6, e 62-bis cod. pen. el’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto inapplicabile il predetto bilanciamento alla luce della articolatae peggiorativa previsione di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen. e della giurisprudenza inmateria.Tuttavia, prosegue la difesa del ricorrente, dalle contestazioni elevate all’imputatonel capo di imputazione non risulta presente alcuno dei casi rientranti nel perimetro delleesclusioni indicate dalla legge circa la possibilità di bilanciamento tra le circostanzeessere annullata senza rinvio.2.2. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. conriguardo alla disciplina dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] nel pronunciare la sentenza impugnata haritenuto di disallineare il computo del trattamento sanzionatorio sul quale le parti avevanoconcordato, pervenendo ad una differente strutturazione delle operazioni aritmetiche diognuna delle fasi del conteggio, nonché ad una indicazione della pena finale superiore adentrambe le species delle sanzioni oggetto della istanza ex art. 458-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.Risulta testualmente dalla sentenza impugnata che «l'imputato, per mezzo delproprio difensore di fiducia munito di procura speciale, ha chiesto la definizione delprocedimento mediante applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. cosìdeterminata:- pena base pari ad anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e6, cod. pen. in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti: pena pari ad anni 4 direclusione ed euro 1.333,00 di multa;- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: pena pari adanni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 889,00 di multa;- riduzione per il rito alternativo alla pena finale di anni 1, mesi 9 e giorni 10 direclusione ed euro 593,00 di multa- concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Il pubblico ministero titolare del procedimento ha espresso il proprio consenso indata 5 dicembre 2025».Emerge altresì dalla sentenza stessa che «Il giudice ha rideterminato il calcolo nellemodalità sopraindicate partendo dalla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 dimulta, non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto allacircostanza aggravante ad effetto speciale contestata».Risulta, infine, sempre dal testo della sentenza impugnata che, al di là delle modalitàdi ricalcolo della pena, il [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto ad una determinazione finale della pena“identica” a quella (asseritamente) concordata tra le parti.2. Rileva, innanzitutto, il Collegio che nel verbale di udienza del 12 febbraio 2026risulta contenuto il seguente inciso: «Il giudice sottopone la questione del patteggiamento diMenin relativa all’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti in prevalenza rispettoalle aggravanti ad effetto speciale, con conseguente rideterminazione della pena come verràeffettuata in sentenza».Deve, tuttavia, anche rilevarsi che non risulta dal predetto verbale di udienza se, aseguito della predetta questione posta dal giudice, le parti hanno concordato per unarideterminazione del trattamento sanzionatorio (rispetto a quello in origine concordato) neitermini poi indicati in sentenza.Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che, fermo restando che ilGiudice non ha operato correttamente laddove ha testualmente affermato nella sentenza«non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alla circostanzaaggravante ad effetto speciale contestata», dato che sulla base dell’imputazione nonricorreva alcune delle condizioni preclusive di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen., néall’imputato risulta contestata la recidiva con i conseguenti effetti sulla determinazionesanzionatoria in relazione al bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen. aisensi dell’art. 99, comma 5, cod. pen., ciononostante deve ricordarsi il principio secondo ilquale «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso percassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazionedella pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti enon si traduce in una pena illegale» (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv.275915-01; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217-01).Occorre, tuttavia, anche rilevare che la difesa del ricorrente ha allegato al ricorso quiin esame la copia di una richiesta scritta datata 2 dicembre 2025 di applicazione della penache indicava la determinazione finale del trattamento sanzionatorio in «anni 1, mesi 8 direclusione ed euro 460,00 di multa» (in luogo di quella applicata nella sentenza di anni 1,mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 593,00 di multa) e che il Pubblico Ministero con attoin data 5 dicembre 2025 (richiamato espressamente anche nella sentenza impugnata) haprestato il consenso a tale richiesta.Non risulta, come sopra già evidenziato, che le parti in sede di udienza abbianomutato il (finale) trattamento sanzionatorio sulla quali si erano accordate con la richiestadella difesa del 2 dicembre 2025 ed il conseguente consenso del Pubblico Ministero del 5dicembre 2025. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] unapena finale diversa e superiore rispetto a quella sulla quale le parti avevano raggiuntol’accordo. 3. Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione G.i.p., per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diMilano per l'ulteriore corso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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