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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20696/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZZO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente -2515avverso la sentenza n. 5679/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 2136/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16001/20221.

Con sentenza n. 70/2019 il Tribunale di BeneventoN, umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026“definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione Daat a pubblicazione 18/06/2026precetto proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legalerappresentante p.t. - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ognicontraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così” avevaprovveduto: 1) aveva accolto “l’opposizione e, per l’effetto”,aveva “dichiarato insussistente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] diagire esecutivamente per la somma di euro 24.642,00”; 2)aveva condannato “la parte soccombente al pagamento dellespese di lite”, come liquidate “con distrazione”.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, decidendo sull’appello proposto dal Furno contro lasuddetta sentenza di primo grado, così provvedeva: “inapplicazione dell’art. 354 c.p.c. rimette la causa al primo giudiceper l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S.litisconsorte necessario, assegnando alle parti il termine di leggeper la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale diBenevento in funzione di giudice del lavoro”, compensando lespese del secondo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte, riferito diffusamentelo svolgimento del primo grado, riteneva che il Tribunale si fossepronunciato “previa declaratoria della domandariconvenzionale”.4.

Dava, quindi, conto dei cinque motivi dell’appello delCave Sannite si era costituita, richiedendo il rigetto del gravameavversario.4.1.

In particolare, riportava, sempre per quello che orarileva, che la società “evidenziava … come l’appellante avrebbeNumero registro generale 16001/2022dovuto impugnare l’ordinanza del 18 maggio 2017 con la qualeN umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026la sua domanda riconvenzionale era stata dichiaratDaat a pubblicazione 18/06/2026inammissibile, rendendo tardiva l’attuale censura; come taledomanda era stata comunque abbandonata nelle conclusioni diprimo grado, ciò che la rendeva vieppiù inammissibile; come,ad ogni modo non fosse consentita la proposizione di unadomanda riconvenzionale da parte del creditore opposto …”.5.

La Corte d’appello riteneva che “le domandericonvenzionali proposte dal Furno vanno ritenute pienamenteammissibili e devono, pertanto, essere esaminate”.5.1.

Considerava, quindi, che, nell’ambito delle domande inquestione vi era “quella volta alla costituzione della posizioneprevidenziale quale conseguenza dell’accoglimento di quellariguardante le differenze retributive vantate in ragione delladedotta diversa durata del rapporto e dell’irregolareinquadramento dedotto come operato da parte del datore dilavoro”.5.2.

E, all’esito di diffusa motivazione, riteneva che, stantela rilevabilità della nullità del giudizio per difetto di integrità delcontraddittorio in ogni stato e grado del processo, ne derivavaai sensi dell’art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le partiavanti al Tribunale di Benevento affinché provvedesse alla suainstaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittoriocon l’INPS, spettando al primo giudice di valutare le ulterioriquestioni oggetto del giudizio, ivi compresa quella riguardantela richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia di PietroCiardiello, ugualmente formulata da parte del Furno.6.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motiviNumero registro generale 16001/20227. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successivaN umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026memoria.

Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Error inprocedendo, deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.: omessapronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello.Violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Deduce che: “La Corte di Appelloha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale propostadal FURNO in primo grado, senza pronunciarsi sulle eccezioni diinammissibilità dell’appello proposte dalle difese della CaveSannite al § 6 ed al § 11 della comparsa di costituzione (doc. 1del fascicolo ex protocollo)”.2.

Con un secondo motivo denuncia: “Error in procedendo,deducibile ex art. 360 n. 4: Violazione del giudicato interno”.Secondo la ricorrente, “L’ordinanza con cui il Tribunale avevadichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale (innanzitrascritta, doc. 2 fascicolo ex protocollo) ha un evidentecontenuto decisorio”.3.

Con un terzo motivo denuncia: “Error in procedendo,deducibile ex art. 360 n. 4.

Non riproponibilità in appello delledomande abbandonate in primo grado”.

Deduce che: “La difesadel Furno, nelle proprie memorie conclusionali (doc. 3 fascicoloex protocollo) e in sede di precisazione delle conclusioni haconcluso per il solo rigetto dell’opposizione”, come daconclusioni testualmente trascritte dalla ricorrente”, ed aveva“abbandonato la domanda riconvenzionale”, che, secondo laricorrente, non poteva “essere riproposta in appello”, in qNuuamnertoo re gistro generale 16001/2022Numero sezionale 2515/2026“abbandonata in primo grado”.

Numero di raccolta generale 20696/2026Data pubblicazione 18/06/20264.

I tre motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.5.

Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso,occorre ricordare che, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, il vizio di omessa pronuncia è configurabilesoltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni dimerito e non di eccezioni di natura processuale, potendo il viziodi omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motiviafferenti il merito delle questioni; il mancato esame da parte delgiudice di merito di una questione processuale può configurarevizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112c.p.c., se e in quanto sia erronea e utilmente censurata lasoluzione implicitamente data alla questione processuale (Cass.Sez. 3, n. 26913 del 16/10/2024; Cass. Sez. 6-2, n. 6174 del14/03/2018; Cass. Sez. 6-2, n. 321 del 12/01/2016; Cass. Sez.1, n. 22952 del 10/11/2015, per tutte).5.1.

Non può, quindi, la ricorrente in questa sede dolersidell’omessa pronuncia della Corte d’appello sulle eccezioni diinammissibilità dell’appello avverso che assume di aversollevato.5.2.

Nota, per completezza, il Collegio che, per quantoriferisce la stessa ricorrente, nel § 6 della comparsa dicostituzione in secondo grado l’allora appellata non avevasollevato un’eccezione d’inammissibilità dell’interaimpugnazione del lavoratore, bensì aveva evidenziato che: “IlTribunale, con provvedimento del 18 maggio 2017, pronunciatosotto forma di ordinanza, ma avente valore di sentenza, haNumero registro generale 16001/2022espressamente dichiarato inammissibile la domandaN umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026riconvenzionale, con la” trascritta motivazione (v. pagg. 19-2D2at a pubblicazione 18/06/2026del ricorso per cassazione).Analogamente nel § 11 dello stesso atto aveva sollevatoeccezioni riferite, non già all’intero appello, ma “Sul secondo equinto motivo di appello” (v. pagg. 22-23 del ricorso).6.

Quanto al secondo motivo di ricorso per cassazione, laricorrente non considera che la Corte distrettuale, come giàriferito in narrativa, aveva dato conto che l’allora appellata, tral’altro, aveva eccepito che “l’appellante avrebbe dovutoimpugnare l’ordinanza del 18 maggio 2017”.In precedenza, la Corte aveva considerato che: “Escussinumerosi testi, la causa era decisa con la sentenza n. 70/2019che, previa declaratoria di inammissibilità della domandariconvenzionale proposta dal Furno, accoglieva l’opposizionedichiarando insussistente il diritto di questi ad agireesecutivamente per la somma di € 24.642,00 anchecondannandolo alla rifusione delle spese processuali” (cosìall’inizio di pag. 5 della sua sentenza).E in effetti, in detta sentenza il Tribunale si era di nuovoespresso sulla questione, osservando “che, come ribaditonell’ordinanza del 18.5.17, la domanda riconvenzionaleavanzata dalla parte opposta deve ritenersi inammissibile” (v.in extenso alle pagg. 2-3 della sent. n. 70/2019).A riguardo, poi, la Corte d’appello è andata esplicitamentein contrario avviso rispetto a quanto “affermato nella sentenzaimpugnata”, concludendo che: “Quindi le domandericonvenzionali proposte dal Furno vanno ritenute pienamenteammissibili e devono, pertanto, essere esaminate” (v. pagg. 7-Numero registro generale 16001/20228 della sua sentenza).

Come pure già accennato in narrativaN, umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026infatti, la Corte d’appello ha individuato in realtà più domandDeat a pubblicazione 18/06/2026proposte in riconvenzione dall’opposto, tra le quali quella cheinduceva la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidell’INPS.6.1.

Ebbene, di tutto ciò non tiene all’evidenza conto laricorrente la quale continua ad annettere contenuto decisorioall’ordinanza del primo giudice in data 18.5.2017, ai fini dellaviolazione del giudicato interno; laddove la Corte, pur dandoconto dell’eccezione incentrata su detta ordinanza, sullamedesima questione ha fatto capo a quanto affermato nellasuccessiva sentenza.7.

Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo di ricorso.8.

Invero, anche in questo caso, la Corte ha riferito (a pag.6 della propria sentenza) che l’allora appellata aveva dedottocome la domanda riconvenzionale “era stata comunqueabbandonata nelle conclusioni di primo grado, ciò che la rendevavieppiù inammissibile”; il che non era stato, però, ritenuto giàdal Tribunale, il quale si era di nuovo pronunciato circal’inammissibilità di quella che, a suo giudizio, era un’unicadomanda riconvenzionale, e neppure è stato ritenuto dalla Corted’appello che ha giudicato pienamente ammissibili le diversedomande riconvenzionali che ha considerato avanzatedall’opposto.7.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsNtoum pereo rre gistro generale 16001/2022Numero sezionale 2515/2026il ricorso, ove dovuto.

Numero di raccolta generale 20696/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZZO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente -2515avverso la sentenza n. 5679/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 2136/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16001/20221. Con sentenza n. 70/2019 il Tribunale di BeneventoN, umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026“definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione Daat a pubblicazione 18/06/2026precetto proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legalerappresentante p.t. - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ognicontraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così” avevaprovveduto: 1) aveva accolto “l’opposizione e, per l’effetto”,aveva “dichiarato insussistente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] diagire esecutivamente per la somma di euro 24.642,00”; 2)aveva condannato “la parte soccombente al pagamento dellespese di lite”, come liquidate “con distrazione”.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, decidendo sull’appello proposto dal Furno contro lasuddetta sentenza di primo grado, così provvedeva: “inapplicazione dell’art. 354 c.p.c. rimette la causa al primo giudiceper l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S.litisconsorte necessario, assegnando alle parti il termine di leggeper la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale diBenevento in funzione di giudice del lavoro”, compensando lespese del secondo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte, riferito diffusamentelo svolgimento del primo grado, riteneva che il Tribunale si fossepronunciato “previa declaratoria della domandariconvenzionale”.4. Dava, quindi, conto dei cinque motivi dell’appello delCave Sannite si era costituita, richiedendo il rigetto del gravameavversario.4.1. In particolare, riportava, sempre per quello che orarileva, che la società “evidenziava … come l’appellante avrebbeNumero registro generale 16001/2022dovuto impugnare l’ordinanza del 18 maggio 2017 con la qualeN umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026la sua domanda riconvenzionale era stata dichiaratDaat a pubblicazione 18/06/2026inammissibile, rendendo tardiva l’attuale censura; come taledomanda era stata comunque abbandonata nelle conclusioni diprimo grado, ciò che la rendeva vieppiù inammissibile; come,ad ogni modo non fosse consentita la proposizione di unadomanda riconvenzionale da parte del creditore opposto …”.5. La Corte d’appello riteneva che “le domandericonvenzionali proposte dal Furno vanno ritenute pienamenteammissibili e devono, pertanto, essere esaminate”.5.1. Considerava, quindi, che, nell’ambito delle domande inquestione vi era “quella volta alla costituzione della posizioneprevidenziale quale conseguenza dell’accoglimento di quellariguardante le differenze retributive vantate in ragione delladedotta diversa durata del rapporto e dell’irregolareinquadramento dedotto come operato da parte del datore dilavoro”.5.2. E, all’esito di diffusa motivazione, riteneva che, stantela rilevabilità della nullità del giudizio per difetto di integrità delcontraddittorio in ogni stato e grado del processo, ne derivavaai sensi dell’art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le partiavanti al Tribunale di Benevento affinché provvedesse alla suainstaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittoriocon l’INPS, spettando al primo giudice di valutare le ulterioriquestioni oggetto del giudizio, ivi compresa quella riguardantela richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia di PietroCiardiello, ugualmente formulata da parte del Furno.6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motiviNumero registro generale 16001/20227. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successivaN umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026memoria. Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Error inprocedendo, deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.: omessapronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello.Violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Deduce che: “La Corte di Appelloha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale propostadal FURNO in primo grado, senza pronunciarsi sulle eccezioni diinammissibilità dell’appello proposte dalle difese della CaveSannite al § 6 ed al § 11 della comparsa di costituzione (doc. 1del fascicolo ex protocollo)”.2. Con un secondo motivo denuncia: “Error in procedendo,deducibile ex art. 360 n. 4: Violazione del giudicato interno”.Secondo la ricorrente, “L’ordinanza con cui il Tribunale avevadichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale (innanzitrascritta, doc. 2 fascicolo ex protocollo) ha un evidentecontenuto decisorio”.3. Con un terzo motivo denuncia: “Error in procedendo,deducibile ex art. 360 n. 4. Non riproponibilità in appello delledomande abbandonate in primo grado”. Deduce che: “La difesadel Furno, nelle proprie memorie conclusionali (doc. 3 fascicoloex protocollo) e in sede di precisazione delle conclusioni haconcluso per il solo rigetto dell’opposizione”, come daconclusioni testualmente trascritte dalla ricorrente”, ed aveva“abbandonato la domanda riconvenzionale”, che, secondo laricorrente, non poteva “essere riproposta in appello”, in qNuuamnertoo re gistro generale 16001/2022Numero sezionale 2515/2026“abbandonata in primo grado”. Numero di raccolta generale 20696/2026Data pubblicazione 18/06/20264. I tre motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.5. Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso,occorre ricordare che, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, il vizio di omessa pronuncia è configurabilesoltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni dimerito e non di eccezioni di natura processuale, potendo il viziodi omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motiviafferenti il merito delle questioni; il mancato esame da parte delgiudice di merito di una questione processuale può configurarevizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112c.p.c., se e in quanto sia erronea e utilmente censurata lasoluzione implicitamente data alla questione processuale (Cass.Sez. 3, n. 26913 del 16/10/2024; Cass. Sez. 6-2, n. 6174 del14/03/2018; Cass. Sez. 6-2, n. 321 del 12/01/2016; Cass. Sez.1, n. 22952 del 10/11/2015, per tutte).5.1. Non può, quindi, la ricorrente in questa sede dolersidell’omessa pronuncia della Corte d’appello sulle eccezioni diinammissibilità dell’appello avverso che assume di aversollevato.5.2. Nota, per completezza, il Collegio che, per quantoriferisce la stessa ricorrente, nel § 6 della comparsa dicostituzione in secondo grado l’allora appellata non avevasollevato un’eccezione d’inammissibilità dell’interaimpugnazione del lavoratore, bensì aveva evidenziato che: “IlTribunale, con provvedimento del 18 maggio 2017, pronunciatosotto forma di ordinanza, ma avente valore di sentenza, haNumero registro generale 16001/2022espressamente dichiarato inammissibile la domandaN umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026riconvenzionale, con la” trascritta motivazione (v. pagg. 19-2D2at a pubblicazione 18/06/2026del ricorso per cassazione).Analogamente nel § 11 dello stesso atto aveva sollevatoeccezioni riferite, non già all’intero appello, ma “Sul secondo equinto motivo di appello” (v. pagg. 22-23 del ricorso).6. Quanto al secondo motivo di ricorso per cassazione, laricorrente non considera che la Corte distrettuale, come giàriferito in narrativa, aveva dato conto che l’allora appellata, tral’altro, aveva eccepito che “l’appellante avrebbe dovutoimpugnare l’ordinanza del 18 maggio 2017”.In precedenza, la Corte aveva considerato che: “Escussinumerosi testi, la causa era decisa con la sentenza n. 70/2019che, previa declaratoria di inammissibilità della domandariconvenzionale proposta dal Furno, accoglieva l’opposizionedichiarando insussistente il diritto di questi ad agireesecutivamente per la somma di € 24.642,00 anchecondannandolo alla rifusione delle spese processuali” (cosìall’inizio di pag. 5 della sua sentenza).E in effetti, in detta sentenza il Tribunale si era di nuovoespresso sulla questione, osservando “che, come ribaditonell’ordinanza del 18.5.17, la domanda riconvenzionaleavanzata dalla parte opposta deve ritenersi inammissibile” (v.in extenso alle pagg. 2-3 della sent. n. 70/2019).A riguardo, poi, la Corte d’appello è andata esplicitamentein contrario avviso rispetto a quanto “affermato nella sentenzaimpugnata”, concludendo che: “Quindi le domandericonvenzionali proposte dal Furno vanno ritenute pienamenteammissibili e devono, pertanto, essere esaminate” (v. pagg. 7-Numero registro generale 16001/20228 della sua sentenza). Come pure già accennato in narrativaN, umero sezionale 2515/2026Numero di raccolta generale 20696/2026infatti, la Corte d’appello ha individuato in realtà più domandDeat a pubblicazione 18/06/2026proposte in riconvenzione dall’opposto, tra le quali quella cheinduceva la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidell’INPS.6.1. Ebbene, di tutto ciò non tiene all’evidenza conto laricorrente la quale continua ad annettere contenuto decisorioall’ordinanza del primo giudice in data 18.5.2017, ai fini dellaviolazione del giudicato interno; laddove la Corte, pur dandoconto dell’eccezione incentrata su detta ordinanza, sullamedesima questione ha fatto capo a quanto affermato nellasuccessiva sentenza.7. Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo di ricorso.8. Invero, anche in questo caso, la Corte ha riferito (a pag.6 della propria sentenza) che l’allora appellata aveva dedottocome la domanda riconvenzionale “era stata comunqueabbandonata nelle conclusioni di primo grado, ciò che la rendevavieppiù inammissibile”; il che non era stato, però, ritenuto giàdal Tribunale, il quale si era di nuovo pronunciato circal’inammissibilità di quella che, a suo giudizio, era un’unicadomanda riconvenzionale, e neppure è stato ritenuto dalla Corted’appello che ha giudicato pienamente ammissibili le diversedomande riconvenzionali che ha considerato avanzatedall’opposto.7. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsNtoum pereo rre gistro generale 16001/2022Numero sezionale 2515/2026il ricorso, ove dovuto. Numero di raccolta generale 20696/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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