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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20386/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina aggravata dall'uso di un'arma e furto aggravato. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione secondo la quale non poteva dirsi configurato il reato di rapina, atteso che il ricorrente non aveva posto in essere alcuna condotta né violenta, né minacciosa, essendosi trattato di un infelice quanto goffo tentativo di mendicare una piccola somma di denaro, tanto che la commessa dei negozio ove erano avvenuti i fatti si era rifiutata di consegnare il denaro ma, impietosita, gli aveva consegnato la modesta somma di € 50,00 1.2 Il difensore rileva che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'uso dell'arma, visto che la testimone Magno aveva affermato che non le era sembrato che l'arma fosse vera, ma che fosse una pistola giocattolo. 1.3 Quanto al reato di furto aggravato, originariamente contestato come ricettazione, il difensore contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen., visto che Sacchetto' tera impossessato dell'autovettura che aveva lo sportello aperto e le chiavi inserite e che era stata lasciata in quello stato da almeno due ore, per cui era in evidente stato di abbandono; pertanto, si era in presenza di un furto semplice, punibile a querela della persona offesa, e quindi avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. visto il difetto di querela. 1.4 Il difensore eccepisce infine l'erronea esclusione dell'applicazione della diminuente di pena prevista per il rito deflattivo richiesto, l'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e l'ingiusta applicazione dell'aumento di pena per la contestata recidiva.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore dell'imputato depositava conclusioni scritte, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quelli proposti in appello, tutti redatti con la tecnica del copia-incolla, per cui sono inammissibili per genericità: secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è infatti inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che: motivo 1.1.dalle dichiarazioni delle commesse del negozio, che hanno evidenziato che l'uomo che era entrato nel negozio travisato e con una pistola in mano chiedendo la consegna di somme di denaro, risultava la sussistenza di una condotta minacciosa tale da coartarne la volontà, ed il fatto che la teste Biondino fosse poi riuscita a consegnare solo la somma di 50 euro non significava che non vi fosse stata una effettiva intimidazione, che aveva portato alla consegna del denaro.

Motivo 1.2: le testimoni avevano avuto il dubbio che la pistola potesse non essere vera, ma la teste Biondino aveva comunque creduto che il rapinatore le potesse sparare, con ciò confermando la funzione intimidatrice della pistola; Motivo 1.3 il fatto che l'autovettura fosse stata lasciata con le chiavi inserite non valeva a smentire l'affidamento del bene alla pubblica fede; Motivo

1.4. non era stata avanzata alcuna richiesta di rito abbreviato al giudice delle indagini preliminari, per cui il Tribunale aveva correttamente respinto la richiesta presentata; la recidiva era stata correttamente contestata e la quantificazione della pena motivata (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata).

S

2. Alla luce delle superiori considerazioni, non essendovi alcun confronto con la motivazione della sentenza della Corte di appello, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/04/2022 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina aggravata dall'uso di un'arma e furto aggravato. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione secondo la quale non poteva dirsi configurato il reato di rapina, atteso che il ricorrente non aveva posto in essere alcuna condotta né violenta, né minacciosa, essendosi trattato di un infelice quanto goffo tentativo di mendicare una piccola somma di denaro, tanto che la commessa dei negozio ove erano avvenuti i fatti si era rifiutata di consegnare il denaro ma, impietosita, gli aveva consegnato la modesta somma di € 50,00 1.2 Il difensore rileva che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'uso dell'arma, visto che la testimone Magno aveva affermato che non le era sembrato che l'arma fosse vera, ma che fosse una pistola giocattolo. 1.3 Quanto al reato di furto aggravato, originariamente contestato come ricettazione, il difensore contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen., visto che Sacchetto' tera impossessato dell'autovettura che aveva lo sportello aperto e le chiavi inserite e che era stata lasciata in quello stato da almeno due ore, per cui era in evidente stato di abbandono; pertanto, si era in presenza di un furto semplice, punibile a querela della persona offesa, e quindi avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. visto il difetto di querela. 1.4 Il difensore eccepisce infine l'erronea esclusione dell'applicazione della diminuente di pena prevista per il rito deflattivo richiesto, l'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e l'ingiusta applicazione dell'aumento di pena per la contestata recidiva. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore dell'imputato depositava conclusioni scritte, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quelli proposti in appello, tutti redatti con la tecnica del copia-incolla, per cui sono inammissibili per genericità: secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è infatti inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che: motivo 1.1.dalle dichiarazioni delle commesse del negozio, che hanno evidenziato che l'uomo che era entrato nel negozio travisato e con una pistola in mano chiedendo la consegna di somme di denaro, risultava la sussistenza di una condotta minacciosa tale da coartarne la volontà, ed il fatto che la teste Biondino fosse poi riuscita a consegnare solo la somma di 50 euro non significava che non vi fosse stata una effettiva intimidazione, che aveva portato alla consegna del denaro. Motivo 1.2: le testimoni avevano avuto il dubbio che la pistola potesse non essere vera, ma la teste Biondino aveva comunque creduto che il rapinatore le potesse sparare, con ciò confermando la funzione intimidatrice della pistola; Motivo 1.3 il fatto che l'autovettura fosse stata lasciata con le chiavi inserite non valeva a smentire l'affidamento del bene alla pubblica fede; Motivo 1.4. non era stata avanzata alcuna richiesta di rito abbreviato al giudice delle indagini preliminari, per cui il Tribunale aveva correttamente respinto la richiesta presentata; la recidiva era stata correttamente contestata e la quantificazione della pena motivata (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata). S 2. Alla luce delle superiori considerazioni, non essendovi alcun confronto con la motivazione della sentenza della Corte di appello, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/04/2022 Il consigliere esten
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