Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000TO0014_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento T-14/00,
[OSCURATO:PERSONA]- en [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] en Hulsberg BA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), e le altre 143 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla presente ordinanza, rappresentate inizialmente dal sig. G. van der Wal, successivamente dal sig. L. Parret, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
sostenute da
Regno dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato inizialmente dal sig. M. Fierstra, successivamente dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai sigg. H. Speyart et G. Rozet, quindi dai sigg. M. Rozet e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai [OSCURATO:PERSONA] a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione Ampliata),
composta dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1. Con decisione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai [OSCURATO:PERSONA] a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87; in prosieguo: la «decisione») la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato incompatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) le sovvenzioni concesse dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA] a 450 distributori di benzina olandesi e ha ingiunto la restituzione degli aiuti già concessi. Nel novero dei distributori specificamente designati da tale decisione rientrano, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Beek ([OSCURATO:PERSONA]), nonché le ricorrenti.
2. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. P.W.A.M. van Roy, avocat, ha proposto un ricorso contro la decisione. Tale ricorso è stato registrato con il numero T‑211/99.
3. Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità di tale ricorso, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Il 3 e 9 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni su tale eccezione.
4. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2000, le ricorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE hanno proposto il presente ricorso, con cui chiedono al Tribunale di annullare la decisione, almeno nella parte che le riguarda.
5. La procedura scritta nelle cause T‑211/99 e T-14/00 è stata sospesa tra il 9 marzo 2000 e il 13 giugno 2002, in attesa della pronuncia della sentenza della Corte nella causa parallela C‑382/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
6. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2000, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 3 ottobre 2003, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale accoglieva tale intervento.
7. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. L’istanza di intervento è stata notificata alle parti, conformemente all’art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. Le parti non hanno formulato osservazioni su tale istanza entro il termine loro assegnato a tale fine.
8. Conformemente all’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Seconda Sezione ampliata ha deferito l’esame dell’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] alla Sezione.
In diritto
9. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa è titolare di un interesse alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale nella presente causa, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione la riguarda come riguarda alcune delle ricorrenti. Infatti, allo stesso modo delle ricorrenti, essa sarebbe identificata dalla decisione come appartenente alla categoria dei gestori locatari («company‑owned/dealer operated» o «Co/Do») legati ad una compagnia petrolifera da una clausola di gestione dei prezzi. Orbene, la decisione stabilirebbe che 80 distributori di benzina rientranti in tale categoria, ed in particolare la [OSCURATO:PERSONA], hanno ricevuto illegittimamente una sovvenzione, di cui essa ordinerebbe la restituzione alle compagnie petrolifere interessate. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi ogni interesse all’annullamento della decisione.
10. A tale proposito, occorre ricordare che, in forza dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostra di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie tra gli Stati membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero fra Stati membri, da un parte, e istituzioni comunitarie, dall’altra, ha il diritto di intervenire in tale controversia. Le conclusioni dell’istanza di intervento possono avere ad oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.
11. Secondo una costante giurisprudenza, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi della detta disposizione, dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse e non come un interesse in rapporto con i motivi o gli argomenti sollevati. Infatti, con «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza [ordinanze della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1965, pag. 835, e 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 893, punti 7 e 9; ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punti 51‑53 e 57; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 20 marzo 1998, causa T‑191/96, CAS Succhi di Frutta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑573, punto 28; ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 3 giugno 1999, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1797, punto 14, e ordinanza del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑213, punto 26].
12. Dalla giurisprudenza risulta altresì che occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d’intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanze della Corte 15 novembre 1993, causa C‑76/93 P, Scaramuzza/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5715, e [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5721, punto 11; ordinanze del Tribunale 15 giugno 1993, cause riunite T‑97/92 e T‑111/92, Rijnoudt e Hocken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑587, punto 22; 8 dicembre 1993, causa T‑87/92, Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1375, punto 12; CAS Succhi di Frutta/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28, e BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
13. Nel caso di specie occorre rilevare in primo luogo che le ricorrenti, con le loro conclusioni principali, chiedono che il Tribunale voglia «annullare [la decisione], almeno annullare in parte i suoi artt. 2 e 3, laddove dispongono, relativamente alle ricorrenti (ad una delle ricorrenti), che le somme da esse ricevute in base al regime [nazionale in esame] vanno considerate aiuti di Stato vietati ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e/o devono essere restituite dalla ricorrente (dalle ricorrenti) e/o in quanto da detta decisione deriva che le somme che possono essere versate o saranno versate alla ricorrente (alle ricorrenti) in base al regime [nazionale in esame] costituiranno ipso iure aiuti vietati ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE».
14. In secondo luogo occorre rilevare che, come risulta dal tenore letterale, dai ‘considerando’ e dal dispositivo della decisione, quest’ultima, per quanto redatta e pubblicata sotto forma di una sola decisione e per quanto indirizzata ad un solo destinatario, deve analizzarsi come un insieme di 633 decisioni individuali che, al termine di un esame, caso per caso, da un lato, dichiarano la compatibilità con il mercato comune di 183 sovvenzioni distinte, individualmente concesse dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ad altrettanti distributori di benzina specificamente designati e, dall’altro, dichiarano l’incompatibilità con il mercato comune delle sovvenzioni individualmente accordate da tale Stato membro a 450 distributori di benzina specificamente designati e ne ingiungono la restituzione da parte dei beneficiari. Tale decisione può essere annullata soltanto nella parte riguardante i gestori di distributori di benzina che abbiano già visto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice comunitario e rimane vincolante nei confronti dei gestori di distributori di benzina che non abbiano proposto ricorsi di annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 100; sentenza del Tribunale 10 luglio 1997, causa T‑227/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1185, punti 56 e 57, annullata per altri aspetti con sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5363; ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
15. In terzo luogo, occorre rilevare che se una persona individualmente interessata da una decisione consistente in un insieme di decisioni individuali decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che la riguardano. Invece, gli elementi riguardanti altre persone individualmente interessate da essa, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 53).
16. Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a che le conclusioni delle ricorrenti nella causa principale vengano accolte solo in quanto l’annullamento parziale della decisione che ne deriverebbe, mettendo in discussione la fondatezza delle constatazioni e delle valutazioni operate nei suoi confronti da tale decisione, imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 233 CE, di riesaminare l’inclusione della [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei gestori locatari considerati agli artt. 2 e 3 della decisione (v., per analogia, ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
17. Orbene, dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 56 e 71) risulta chiaramente che, in caso di annullamento parziale di una decisione consistente in un insieme di decisioni individuali, l’art. 233 CE non implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba, su domanda degli interessati, riesaminare la legittimità di tale decisione, nei limiti in cui essa riguarda individualmente persone diverse dal ricorrente.
18. Un interesse come quello considerato al punto 16 di cui sopra, non costituisce pertanto un interesse diretto ed attuale ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata ai punti 11 e 12, ma, al massimo, un interesse indiretto e potenziale (v., per analogia, ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37).
19. Le considerazioni che precedono non sono rimesse in questione dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] disponga lei stessa di un diritto di ricorso autonomo contro la decisione, nella parte in cui essa la riguarda, essendo tale circostanza irrilevante al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] dimostri un interesse ad intervenire nella presente controversia. A tal fine sono altresì irrilevanti la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente introdotto tale ricorso o quella che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sollevato un’eccezione di irricevibilità contro il medesimo.
20. Infatti, nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione che consiste in un insieme di decisioni individuali, la presa in considerazione della motivazione di una sentenza di annullamento da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice comunitario ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. L’autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto aver deciso alcunché (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 55).
21. Pertanto, l’eventuale annullamento della decisione, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, non sarebbe suscettibile di favorire il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’eventuale rigetto del ricorso di annullamento delle ricorrenti non potrebbe nuocere al ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
22. Tenuto conto di quanto sopra, si deve concludere che l’interesse ad intervenire invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere qualificato come interesse diretto ed attuale alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Di conseguenza la sua istanza di intervento deve essere respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23. Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine all’istanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda di intervento.
24. A tenore dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne viene fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, di tale regolamento, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Poichè la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella sua richiesta, ma non avendo le parti principali formulato conclusioni a tale riguardo, occorre decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
così provvede:
1) L’istanza di intervento è respinta.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al procedimento di intervento.