CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 24455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 3 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato, ritenuta la recidiva, alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 euro di multa, in ordine al reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Roma il 20 dicembre 2023. Letta la memoria trasmessa il 27 gennaio 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha chiesto di accogliere o almeno di ritenere ammissibile il ricorso. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato accoglimento della richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente affrontato nella sentenza impugnata (pag. 7-8), in cui la Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo, la negativa personalità dell'imputato, per come desumibile non solo dai suoi precedenti penali, ma anche dalla condotta processuale, avendo il ricorrente continuato a negare la detenzione della droga nella sua disponibilità, pur a fronte degli univoci accertamenti compiuti dalla P.G., circostanza ritenuta incompatibile con la valutazione prognostica ex art. 58 della legge 689/81. Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.