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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15180/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14605-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 15/2020 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha rigettato l’appello che questi aveva proposto avverso la sentenza n. 275/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, che rigettò l’opposizione al verbale di contestazione notificatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Agropoli, con cui gli fu irrogata la sanzione amministrativa ex art. 142, co. 8 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada, C.d.S.).

Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha rigettato la censura della violazione dell’art. 101 c.p.c., e la conseguente richiesta di pronunciare appello rescindente ex art.354 c.p.c., basata sul fatto che l’appellante (rectius, il suo difensore) non aveva ricevuto in primo grado la notificazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell’udienza, il quale era stato erroneamente comunicato dalla Cancelleria ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel ricorso per opposizione.

Ad avviso del Tribunale – ai sensi dell’art. 58 disp. att. c.p.c., così come interpretato da Cass. civ. sez.

VI-2, ord. n. 9096/2013 – l’erronea notificazione a mezzo PEC sarebbe ininfluente, dovendo comunque reputarsi valida quella effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado, dal momento che il difensore, iscritto presso il foro di Napoli, non aveva eletto domicilio nel Comune del giudice adito.

Ric. 2020 n. 14605 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Resiste con controricorso il Comune di Agropoli.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Con l’unico motivo di ricorso riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) e 4) c.p.c., si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 101 e 112 c.p.c. e rimessione al giudice competente ex art. 354 c.p.c. e ulteriore violazione dell’art. 24 co. 3 [co. 2., n.d.r.], art. 111 co. 2 della Costituzione e nullità della sentenza” (pag. 7 del ricorso).

Il ricorrente censura la sentenza gravata affermando che, istituito il servizio di [OSCURATO:PERSONA] con D.M. 44/2011, le comunicazioni avvenute con tale mezzo esonererebbero il difensore dal dover eleggere domicilio presso il comune dell’ufficio giudiziario adito.

A sostegno del motivo cita i precedenti Cass civ. sez. un. sent. n. 10143/2012 nonché Cass. pen, sez.

III sent. n. 20854/2017.

Non avendo ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, e non essendo mai comparso in primo grado, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto di difesa e di contraddittorio per non aver pronunciato sentenza rescindente ex art. 354 c.p.c.

Il ricorso è infondato.

La censura mossa dal ricorrente non tiene conto del fatto che, affinché la notificazione a mezzo PEC da parte della cancelleria di un giudice di pace abbia valore legale, non è sufficiente che questa sia dotata di un indirizzo PEC.

Ric. 2020 n. 14605 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 È necessario, infatti, ai sensi dell’art. 16 co. 10 lett. a) d.l. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) anche che venga emanato un (o più) decreto non regolamentare del Ministero della Giustizia con cui vengono individuati gli uffici giudiziari preposti a tal fine (cfr. co. 10, a mente del quale: Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo).

Dal momento che tale decreto non era stato emanato, quando fu fatta la notificazione a mezzo PEC operata dalla cancelleria del giudice di pace la stessa avvenne a titolo di mera cortesia.

Il difensore è infatti sollevato dall’onere di eleggere domicilio nel comune del giudice adito esclusivamente laddove le cancellerie siano state abilitate ad effettuare notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC con valore legale (ex art. 16 co. 4 d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) e non quando esse siano fatte eventualmente a mero titolo di cortesia.

In quest’ultima ipotesi, nella quale rientra quello in esame, permane in capo al difensore l’onere (ex art. 319, 2° co, c.p.c. con le conseguenze stabilite dall’art.58 disp. att. c.p.c.) di eleggere domicilio nel luogo del giudice adito.

Ric. 2020 n. 14605 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 A tal proposito, merita evidenziare che la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 5/2007), in un caso dissimile da quello di specie ma comunque in parte sovrapponibile, ha sancito che tale onere, quando grava sul difensore, non è in contrasto con la Costituzione (segnatamente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, del combinato disposto degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e 330 c.p.c., nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa).

L’onere di eleggere domicilio presso il giudice adito entra in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA], invece, quando esso grava sulla parte che si difende personalmente: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 365/2010, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

Giova precisare che non trova applicazione al caso in specie il principio di diritto espresso da Cass civ. sez. un. n. 10143/2012, Ric. 2020 n. 14605 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 poiché afferente alle notificazioni tra parti nel giudizio di legittimità e non, come nel caso in specie, alle comunicazioni effettuate dalla cancelleria del giudice di pace.

Altrettanto fuori fuoco è il riferimento fatto dal ricorrente a Cass. pen, sez.

III sent. 20854/2017: a differenza del caso in esame, in quel giudizio penale era stato affermato che le notificazioni a mezzo PEC da parte della cancelleria della Corte d’Appello della data di fissazione dell’udienza all’imputato hanno valore legale, con conseguente applicazione del regime di invalidità degli atti ex art. 178 c.p.p. ss., regime però diverso rispetto a quello previsto dal codice di procedura civile.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 co. 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ric. 2020 n. 14605 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 14605 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14605-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 15/2020 del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha rigettato l’appello che questi aveva proposto avverso la sentenza n. 275/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, che rigettò l’opposizione al verbale di contestazione notificatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Agropoli, con cui gli fu irrogata la sanzione amministrativa ex art. 142, co. 8 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada, C.d.S.). Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha rigettato la censura della violazione dell’art. 101 c.p.c., e la conseguente richiesta di pronunciare appello rescindente ex art.354 c.p.c., basata sul fatto che l’appellante (rectius, il suo difensore) non aveva ricevuto in primo grado la notificazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell’udienza, il quale era stato erroneamente comunicato dalla Cancelleria ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel ricorso per opposizione. Ad avviso del Tribunale – ai sensi dell’art. 58 disp. att. c.p.c., così come interpretato da Cass. civ. sez. VI-2, ord. n. 9096/2013 – l’erronea notificazione a mezzo PEC sarebbe ininfluente, dovendo comunque reputarsi valida quella effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado, dal momento che il difensore, iscritto presso il foro di Napoli, non aveva eletto domicilio nel Comune del giudice adito. Ric. 2020 n. 14605 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Resiste con controricorso il Comune di Agropoli. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con l’unico motivo di ricorso riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) e 4) c.p.c., si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 101 e 112 c.p.c. e rimessione al giudice competente ex art. 354 c.p.c. e ulteriore violazione dell’art. 24 co. 3 [co. 2., n.d.r.], art. 111 co. 2 della Costituzione e nullità della sentenza” (pag. 7 del ricorso). Il ricorrente censura la sentenza gravata affermando che, istituito il servizio di [OSCURATO:PERSONA] con D.M. 44/2011, le comunicazioni avvenute con tale mezzo esonererebbero il difensore dal dover eleggere domicilio presso il comune dell’ufficio giudiziario adito. A sostegno del motivo cita i precedenti Cass civ. sez. un. sent. n. 10143/2012 nonché Cass. pen, sez. III sent. n. 20854/2017. Non avendo ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, e non essendo mai comparso in primo grado, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto di difesa e di contraddittorio per non aver pronunciato sentenza rescindente ex art. 354 c.p.c. Il ricorso è infondato. La censura mossa dal ricorrente non tiene conto del fatto che, affinché la notificazione a mezzo PEC da parte della cancelleria di un giudice di pace abbia valore legale, non è sufficiente che questa sia dotata di un indirizzo PEC. Ric. 2020 n. 14605 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 È necessario, infatti, ai sensi dell’art. 16 co. 10 lett. a) d.l. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) anche che venga emanato un (o più) decreto non regolamentare del Ministero della Giustizia con cui vengono individuati gli uffici giudiziari preposti a tal fine (cfr. co. 10, a mente del quale: Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo). Dal momento che tale decreto non era stato emanato, quando fu fatta la notificazione a mezzo PEC operata dalla cancelleria del giudice di pace la stessa avvenne a titolo di mera cortesia. Il difensore è infatti sollevato dall’onere di eleggere domicilio nel comune del giudice adito esclusivamente laddove le cancellerie siano state abilitate ad effettuare notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC con valore legale (ex art. 16 co. 4 d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) e non quando esse siano fatte eventualmente a mero titolo di cortesia. In quest’ultima ipotesi, nella quale rientra quello in esame, permane in capo al difensore l’onere (ex art. 319, 2° co, c.p.c. con le conseguenze stabilite dall’art.58 disp. att. c.p.c.) di eleggere domicilio nel luogo del giudice adito. Ric. 2020 n. 14605 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 A tal proposito, merita evidenziare che la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 5/2007), in un caso dissimile da quello di specie ma comunque in parte sovrapponibile, ha sancito che tale onere, quando grava sul difensore, non è in contrasto con la Costituzione (segnatamente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, del combinato disposto degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e 330 c.p.c., nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa). L’onere di eleggere domicilio presso il giudice adito entra in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA], invece, quando esso grava sulla parte che si difende personalmente: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 365/2010, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. Giova precisare che non trova applicazione al caso in specie il principio di diritto espresso da Cass civ. sez. un. n. 10143/2012, Ric. 2020 n. 14605 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 poiché afferente alle notificazioni tra parti nel giudizio di legittimità e non, come nel caso in specie, alle comunicazioni effettuate dalla cancelleria del giudice di pace. Altrettanto fuori fuoco è il riferimento fatto dal ricorrente a Cass. pen, sez. III sent. 20854/2017: a differenza del caso in esame, in quel giudizio penale era stato affermato che le notificazioni a mezzo PEC da parte della cancelleria della Corte d’Appello della data di fissazione dell’udienza all’imputato hanno valore legale, con conseguente applicazione del regime di invalidità degli atti ex art. 178 c.p.p. ss., regime però diverso rispetto a quello previsto dal codice di procedura civile. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 co. 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ric. 2020 n. 14605 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14605/2020 Numero sezionale 4582/2022 Numero di raccolta generale 15180/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 14605 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e
Sentenza Cassazione n. 15180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris