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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 33599/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso, sullo stato di necessità e sulla particolare tenuità del reato, non sono deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si vedano le pagine 3 e 4, paragrafo 3, della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scusante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e non temporanea, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati; inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda pagina 4, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva come la natura permanente dell'illecito, la considerevole durata dell'occupazione e la personalità degli imputati, che annoverano diversi precedenti penali, non consentano la valutazione del fatto in temini di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso, sullo stato di necessità e sulla particolare tenuità del reato, non sono deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si vedano le pagine 3 e 4, paragrafo 3, della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scusante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e non temporanea, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati; inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda pagina 4, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva come la natura permanente dell'illecito, la considerevole durata dell'occupazione e la personalità degli imputati, che annoverano diversi precedenti penali, non consentano la valutazione del fatto in temini di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 33599/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris