CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché per il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente - così come formulato non è consentito in questa Sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, il che è estraneo al sindacato di legittimità; ciò anche in relazione all'ipotesi della doppia conformità, quale è quella che sussiste nel caso in esame (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerlo, Rv. 252615), a fronte della logica e congrua motivazione con la quale il giudice di merito ha dato conto della propria valutazione delle risultanze processuali (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte di merito esclude che l'imputato fosse sotto l'effetto di stupefacenti e fosse incapace di autodeternninarsi, tanto da aver riferito di avere mentito 'per paura', quindi con scelta voluta e consapevole); invero, non è consentito alla Corte di cassazione saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex plurímis, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché la gravità del fatto - desunta dalla sentenza di merito altresì dalla circostanza che l'imputato, dichiarante false generalità, era colpito da ordine di cattura - risulta di per sé ostativa all'applicazione dell'istituto in questione e il motivo si limita a prospettare enunciati censori meramente generici e privi dell'indicazione dei presupposti legittimanti la pretesa applicazione della suddetta causa proscioglitiva; per altro, il motivo è altresì precluso, giacché non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, è eminentemente generico in quanto privo della necessaria critica specifica delle logiche e congrue argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, atteso che si limita a deduzioni meramente assertive che non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle