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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27787/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sull'inidoneità delle misure invocate a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dal reato in espiazione, dai precedenti penali della stessa natura, dall'assenza di una opportunità lavorativa e dalla mancata fruizione, allo stato, di permessi premio al fine di verificare l'affidabilità esterna del condannato; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Bari, pur lamentando violazione di legge, in realtà si limita a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sull'inidoneità delle misure invocate a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dal reato in espiazione, dai precedenti penali della stessa natura, dall'assenza di una opportunità lavorativa e dalla mancata fruizione, allo stato, di permessi premio al fine di verificare l'affidabilità esterna del condannato; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Bari, pur lamentando violazione di legge, in realtà si limita a chiedere una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 202
Sentenza Cassazione n. 27787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris