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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36199/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.455 e 640 cod. pen. in continuazione tra loro e l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi sette ed euro 280,00 di multa con pena sospesa, revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto; - che i motivi di ricorso risultano essere manifestamente infondati in quanto il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684; Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.455 e 640 cod. pen. in continuazione tra loro e l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi sette ed euro 280,00 di multa con pena sospesa, revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto; - che i motivi di ricorso risultano essere manifestamente infondati in quanto il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684; Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36199/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris