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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21650/2026

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oprio difensore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 438/2024depositata il 01/03/2024.Numero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 2844/2020, emesso dal Tribunale di Padova in data27 novembre 2020, con il quale era stato loro ingiunto, in solido conMichele Baldin, il pagamento della somma di euro 67.220,33 in favore diSiena [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito originariamentevantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., fondato su fideiussioneomnibus rilasciata in data 20 agosto 2014 a garanzia del saldo passivo diun rapporto di conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poidichiarata fallita il 12 luglio 2016.Gli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano, tra l’altro, ladecadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957c.c., assumendo che, pur a fronte di una tempestiva richiesta dipagamento rivolta ai garanti, il credito non fosse stato successivamentecoltivato con la dovuta diligenza, avuto riguardo, in particolare, allatardiva insinuazione al passivo fallimentare e alla mancata opposizioneall’esclusione del credito.Con sentenza n. 1710/2022, il Tribunale di Padova accoglieval’opposizione, ritenendo che il creditore, pur avendo attivato le proprieistanze nel termine di cui all’art. 1957 c.c., non le avesse continuate condiligenza, dichiarando conseguentemente la decadenza dalla garanziafideiussoria e revocando il decreto ingiuntivo opposto.2.

Con sentenza n. 438 del 1° marzo 2024, la Corte d’appello di Veneziaaccoglieva l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. riformando la decisionedi primo grado e rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo.La Corte territoriale riteneva che la clausola di “pagamento a semplicerichiesta scritta” contenuta nel contratto di fideiussione integrasse validaNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026deroga convenzionale all’onere di proposizione dell’azione giudiziaria entroil termine di cui all’art. 1957 c.c. e comportasse l’esonero del creditoredall’obbligo di coltivare con diligenza le istanze nei confronti del debitoreprincipale.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso da [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità diAmministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a 2° motivi,illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957c.c., nonché dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1419c.c., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto che la clausola di fideiussione “a semplice richiesta scritta” (art.7) consenta di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante una merarichiesta stragiudiziale al garante, reputando così superflua l’iniziativagiudiziaria e, in sostanza, inoperante anche l’onere di “continuare condiligenza” le istanze contro il debitore principale.

I ricorrenti assumono,invece, che tale clausola (art. 7) sia strutturalmente correlata alla clausoladerogatoria dell’art. 6 (modello ABI 2003) e che, una volta affermata lanullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI (Cass., Sez.

Un.,n. 41994/2021), debba “rivivere” la disciplina legale dell’art. 1957 c.c.,con la conseguenza che non può attribuirsi efficacia impeditiva delladecadenza a un semplice atto stragiudiziale.

Sostengono, inoltre, che nelcaso concreto il creditore non avrebbe comunque rispettato i presuppostidell’art. 1957 c.c., poiché, dopo la scadenza dell’obbligazione principale(individuata nella dichiarazione di fallimento del debitore), non avrebbeproposto tempestive istanze giudiziali né le avrebbe coltivate condiligenza, avendo presentato l’insinuazione al passivo solo in dataNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026successiva e omesso ogni iniziativa a fronte dell’esclusione del credito,sicché la garanzia dovrebbe ritenersi estinta per decadenza.4.1.1.

Il motivo è inammissibileIn via preliminare, va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte (Cass., Sez.

U., 16 novembre 2016, n. 23298), secondocui la denuncia della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale dicui agli artt. 1362 e seguenti c.c. deve essere formulata in termini diassoluta specificità, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso.In tale prospettiva, non è sufficiente un generico richiamo alle normecodicistiche sull’interpretazione del contratto, essendo invece necessarioche il ricorrente assolva ad un duplice e puntuale onere di allegazione(Cass., Sez.

I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26285; Cass., Sez.

I, ord. 11febbraio 2025, n. 3541).In primo luogo, egli deve indicare specificamente quale o quali canoniermeneutici, tra quelli previsti dagli artt. 1362-1371 c.c., siano staticoncretamente violati dal giudice di merito; in secondo luogo, devechiarire in quale modo e con quali argomentazioni il giudice si sarebbediscostato da tali criteri legali, dando conto delle ragioni della denunciataviolazione (Cass., Sez.

III, ord. 1 aprile 2026, n. 8123; Cass., Sez. lav.,24 gennaio 2008, n. 1582).Tale rigoroso onere di specificazione risulta funzionale a delimitarel’ambito del sindacato di legittimità, che non può risolversi in unarivalutazione del contenuto negoziale, riservata al giudice di merito, ma sicircoscrive alla verifica del corretto uso dei criteri legali di interpretazione.Invero, l’interpretazione del contratto costituisce tipica indagine di fatto,insindacabile in sede di legittimità ove sia rispettosa dei canoni legali esorretta da motivazione congrua, risolvendosi il controllo della Corte nellasola verifica dell’eventuale errore di diritto nel procedimento ermeneutico.Ne consegue che il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre unadiversa lettura del testo negoziale a quella adottata dal giudice di merito,Numero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026senza denunciare la violazione di specifici criteri ermeneutici, si traduce inuna censura inammissibile, in quanto diretta a sollecitare una nuovainterpretazione del contratto.Sotto ulteriore profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che icriteri di interpretazione soggettiva, diretti alla ricostruzione della comuneintenzione delle parti (artt. 1362-1365 c.c.), rivestono carattere prioritariorispetto a quelli oggettivi (artt. 1366-1371 c.c.), i quali assumonofunzione meramente sussidiaria e possono essere utilizzati solo allorché,nonostante l’applicazione dei primi, il contenuto dell’atto permanga oscuroo ambiguo.Ne deriva che la deduzione della violazione di criteri interpretativi di tipooggettivo, in difetto della previa dimostrazione dell’inidoneità dei criterisoggettivi a risolvere il dubbio interpretativo, risulta di per sé inidonea aintegrare una valida censura di legittimità.La rigorosa delimitazione dell’onere di specificazione è coerente con lafunzione propria del giudizio di cassazione, che è circoscritta al controllo dilegalità e non consente di sostituire l’interpretazione del giudice di meritocon una ritenuta più corretta o preferibile, essendo sufficiente che quellaadottata rientri tra le possibili e plausibili opzioni ermeneutiche.Nel caso di specie, il motivo di ricorso non si conforma ai principi soprarichiamati e si risolve in una mera contrapposizione di una diversa letturadel contenuto negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito,postulando così una rivalutazione del risultato interpretativo, estraneaall’ambito del sindacato di legittimità.4.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957c.c., in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c. e alla disciplina consumeristicadi cui agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, nonché il vizio dimotivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto valida edefficace la clausola contrattuale che consente al creditore di evitare laNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026decadenza del fideiussore mediante una semplice richiesta scritta, inderoga all’onere di proporre azione giudiziaria entro il termine di cuiall’art. 1957 c.c.La corte territoriale ha qualificato tale clausola come espressione diautonomia negoziale, ritenendola compatibile con lo schema dellafideiussione e idonea a rendere superflua l’iniziativa giudiziaria delcreditore.

Così statuendo, tuttavia, ha erroneamente presupposto che ilcontratto di fideiussione fosse il risultato di una libera contrattazione,laddove si tratta, invece, di contratto per adesione, predispostounilateralmente dall’istituto bancario mediante modulistica standardizzata,rispetto alla quale il fideiussore non ha alcun reale potere di negoziazionedelle singole clausole.In tale contesto, la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. avrebbe dovutoessere scrutinata: ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., quanto allanecessità di una specifica approvazione; e, soprattutto, alla luce delladisciplina consumeristica, applicabile al fideiussore persona fisica cheabbia prestato garanzia per finalità estranee alla propria attivitàprofessionale, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. n.5868/2023) e dalla giurisprudenza unionale.La clausola in esame – incidendo su decadenze, limiti alle eccezioni erafforzamento della posizione del creditore – rientra tra quellepresuntivamente vessatorie ex art. 33 Cod.

Cons. ed è, pertanto, nulla exart. 36 Cod.

Cons., con nullità rilevabile d’ufficio.La Corte di appello, invece, non ha svolto alcun accertamento sulla qualitàdi consumatori dei fideiussori, né sulla natura vessatoria della clausola,limitandosi a valorizzare astrattamente la volontà negoziale espressa dalmodulo.Inoltre, la decisione risulta contraddittoria e illogica nella parte in cuifonda la riforma della sentenza di primo grado sulla persistente operativitàdella clausola derogatoria (art. 6 della fideiussione), coincidente con laNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026clausola ABI già ritenuta nulla per contrarietà alla normativa antitrust,senza confrontarsi adeguatamente con l’interpretazione giurisprudenzialedella clausola “a prima richiesta”.Ne deriva che la sentenza impugnata: disapplica indebitamente l’art. 1957c.c.; omette il necessario vaglio di validità delle clausole alla luce delladisciplina consumeristica; e presenta un vizio di motivazione, per illogicitàe contrasto con gli atti e documenti di causa.4.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando dai ricorrentidebitamente riportata nel ricorso l’indicazione della previa deduzione dellaquestione nel giudizio di appello.Giusta principio consolidato, allorché una determinata questione giuridicaimplicante accertamenti di fatto non risulti trattata nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che intenda sottoporla per la prima volta in sededi legittimità, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità pernovità, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche — in ossequio al principio di autosufficienzadel ricorso — di indicare specificamente in quale atto del precedente gradodi giudizio la questione sia stata proposta, così da consentire alla Corte diverificarne “ex actis” la veridicità prima di procedere all’esame nel merito(Cass. Sez. 1, sent. n. 16347 del 21/06/2018; Cass. Sez. 5, n. 1435 del22/01/2013; Cass. Sez. 3, ord. n. 27568 del 21/11/2017).Orbene, nella specie la questione sollevata nel motivo deve ritenersinuova, non risultando che, nei gradi di merito, siano state dedotte né laqualità di consumatori dei fideiussori né la conseguente nullità diprotezione delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica.

L’omessadevoluzione di tali profili nel giudizio di appello ha determinato la definitivastabilizzazione del thema decidendum, con preclusione della lorodeducibilità in sede di legittimità.Numero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026Pertanto, la censura, introducendo una questione nuova, risultainammissibile.5.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oprio difensore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 438/2024depositata il 01/03/2024.Numero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 2844/2020, emesso dal Tribunale di Padova in data27 novembre 2020, con il quale era stato loro ingiunto, in solido conMichele Baldin, il pagamento della somma di euro 67.220,33 in favore diSiena [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito originariamentevantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., fondato su fideiussioneomnibus rilasciata in data 20 agosto 2014 a garanzia del saldo passivo diun rapporto di conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poidichiarata fallita il 12 luglio 2016.Gli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano, tra l’altro, ladecadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957c.c., assumendo che, pur a fronte di una tempestiva richiesta dipagamento rivolta ai garanti, il credito non fosse stato successivamentecoltivato con la dovuta diligenza, avuto riguardo, in particolare, allatardiva insinuazione al passivo fallimentare e alla mancata opposizioneall’esclusione del credito.Con sentenza n. 1710/2022, il Tribunale di Padova accoglieval’opposizione, ritenendo che il creditore, pur avendo attivato le proprieistanze nel termine di cui all’art. 1957 c.c., non le avesse continuate condiligenza, dichiarando conseguentemente la decadenza dalla garanziafideiussoria e revocando il decreto ingiuntivo opposto.2. Con sentenza n. 438 del 1° marzo 2024, la Corte d’appello di Veneziaaccoglieva l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. riformando la decisionedi primo grado e rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo.La Corte territoriale riteneva che la clausola di “pagamento a semplicerichiesta scritta” contenuta nel contratto di fideiussione integrasse validaNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026deroga convenzionale all’onere di proposizione dell’azione giudiziaria entroil termine di cui all’art. 1957 c.c. e comportasse l’esonero del creditoredall’obbligo di coltivare con diligenza le istanze nei confronti del debitoreprincipale.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso da [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità diAmministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a 2° motivi,illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957c.c., nonché dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1419c.c., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto che la clausola di fideiussione “a semplice richiesta scritta” (art.7) consenta di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante una merarichiesta stragiudiziale al garante, reputando così superflua l’iniziativagiudiziaria e, in sostanza, inoperante anche l’onere di “continuare condiligenza” le istanze contro il debitore principale. I ricorrenti assumono,invece, che tale clausola (art. 7) sia strutturalmente correlata alla clausoladerogatoria dell’art. 6 (modello ABI 2003) e che, una volta affermata lanullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI (Cass., Sez. Un.,n. 41994/2021), debba “rivivere” la disciplina legale dell’art. 1957 c.c.,con la conseguenza che non può attribuirsi efficacia impeditiva delladecadenza a un semplice atto stragiudiziale. Sostengono, inoltre, che nelcaso concreto il creditore non avrebbe comunque rispettato i presuppostidell’art. 1957 c.c., poiché, dopo la scadenza dell’obbligazione principale(individuata nella dichiarazione di fallimento del debitore), non avrebbeproposto tempestive istanze giudiziali né le avrebbe coltivate condiligenza, avendo presentato l’insinuazione al passivo solo in dataNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026successiva e omesso ogni iniziativa a fronte dell’esclusione del credito,sicché la garanzia dovrebbe ritenersi estinta per decadenza.4.1.1. Il motivo è inammissibileIn via preliminare, va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte (Cass., Sez. U., 16 novembre 2016, n. 23298), secondocui la denuncia della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale dicui agli artt. 1362 e seguenti c.c. deve essere formulata in termini diassoluta specificità, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso.In tale prospettiva, non è sufficiente un generico richiamo alle normecodicistiche sull’interpretazione del contratto, essendo invece necessarioche il ricorrente assolva ad un duplice e puntuale onere di allegazione(Cass., Sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26285; Cass., Sez. I, ord. 11febbraio 2025, n. 3541).In primo luogo, egli deve indicare specificamente quale o quali canoniermeneutici, tra quelli previsti dagli artt. 1362-1371 c.c., siano staticoncretamente violati dal giudice di merito; in secondo luogo, devechiarire in quale modo e con quali argomentazioni il giudice si sarebbediscostato da tali criteri legali, dando conto delle ragioni della denunciataviolazione (Cass., Sez. III, ord. 1 aprile 2026, n. 8123; Cass., Sez. lav.,24 gennaio 2008, n. 1582).Tale rigoroso onere di specificazione risulta funzionale a delimitarel’ambito del sindacato di legittimità, che non può risolversi in unarivalutazione del contenuto negoziale, riservata al giudice di merito, ma sicircoscrive alla verifica del corretto uso dei criteri legali di interpretazione.Invero, l’interpretazione del contratto costituisce tipica indagine di fatto,insindacabile in sede di legittimità ove sia rispettosa dei canoni legali esorretta da motivazione congrua, risolvendosi il controllo della Corte nellasola verifica dell’eventuale errore di diritto nel procedimento ermeneutico.Ne consegue che il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre unadiversa lettura del testo negoziale a quella adottata dal giudice di merito,Numero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026senza denunciare la violazione di specifici criteri ermeneutici, si traduce inuna censura inammissibile, in quanto diretta a sollecitare una nuovainterpretazione del contratto.Sotto ulteriore profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che icriteri di interpretazione soggettiva, diretti alla ricostruzione della comuneintenzione delle parti (artt. 1362-1365 c.c.), rivestono carattere prioritariorispetto a quelli oggettivi (artt. 1366-1371 c.c.), i quali assumonofunzione meramente sussidiaria e possono essere utilizzati solo allorché,nonostante l’applicazione dei primi, il contenuto dell’atto permanga oscuroo ambiguo.Ne deriva che la deduzione della violazione di criteri interpretativi di tipooggettivo, in difetto della previa dimostrazione dell’inidoneità dei criterisoggettivi a risolvere il dubbio interpretativo, risulta di per sé inidonea aintegrare una valida censura di legittimità.La rigorosa delimitazione dell’onere di specificazione è coerente con lafunzione propria del giudizio di cassazione, che è circoscritta al controllo dilegalità e non consente di sostituire l’interpretazione del giudice di meritocon una ritenuta più corretta o preferibile, essendo sufficiente che quellaadottata rientri tra le possibili e plausibili opzioni ermeneutiche.Nel caso di specie, il motivo di ricorso non si conforma ai principi soprarichiamati e si risolve in una mera contrapposizione di una diversa letturadel contenuto negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito,postulando così una rivalutazione del risultato interpretativo, estraneaall’ambito del sindacato di legittimità.4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957c.c., in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c. e alla disciplina consumeristicadi cui agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, nonché il vizio dimotivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto valida edefficace la clausola contrattuale che consente al creditore di evitare laNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026decadenza del fideiussore mediante una semplice richiesta scritta, inderoga all’onere di proporre azione giudiziaria entro il termine di cuiall’art. 1957 c.c.La corte territoriale ha qualificato tale clausola come espressione diautonomia negoziale, ritenendola compatibile con lo schema dellafideiussione e idonea a rendere superflua l’iniziativa giudiziaria delcreditore. Così statuendo, tuttavia, ha erroneamente presupposto che ilcontratto di fideiussione fosse il risultato di una libera contrattazione,laddove si tratta, invece, di contratto per adesione, predispostounilateralmente dall’istituto bancario mediante modulistica standardizzata,rispetto alla quale il fideiussore non ha alcun reale potere di negoziazionedelle singole clausole.In tale contesto, la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. avrebbe dovutoessere scrutinata: ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., quanto allanecessità di una specifica approvazione; e, soprattutto, alla luce delladisciplina consumeristica, applicabile al fideiussore persona fisica cheabbia prestato garanzia per finalità estranee alla propria attivitàprofessionale, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. n.5868/2023) e dalla giurisprudenza unionale.La clausola in esame – incidendo su decadenze, limiti alle eccezioni erafforzamento della posizione del creditore – rientra tra quellepresuntivamente vessatorie ex art. 33 Cod. Cons. ed è, pertanto, nulla exart. 36 Cod. Cons., con nullità rilevabile d’ufficio.La Corte di appello, invece, non ha svolto alcun accertamento sulla qualitàdi consumatori dei fideiussori, né sulla natura vessatoria della clausola,limitandosi a valorizzare astrattamente la volontà negoziale espressa dalmodulo.Inoltre, la decisione risulta contraddittoria e illogica nella parte in cuifonda la riforma della sentenza di primo grado sulla persistente operativitàdella clausola derogatoria (art. 6 della fideiussione), coincidente con laNumero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026clausola ABI già ritenuta nulla per contrarietà alla normativa antitrust,senza confrontarsi adeguatamente con l’interpretazione giurisprudenzialedella clausola “a prima richiesta”.Ne deriva che la sentenza impugnata: disapplica indebitamente l’art. 1957c.c.; omette il necessario vaglio di validità delle clausole alla luce delladisciplina consumeristica; e presenta un vizio di motivazione, per illogicitàe contrasto con gli atti e documenti di causa.4.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando dai ricorrentidebitamente riportata nel ricorso l’indicazione della previa deduzione dellaquestione nel giudizio di appello.Giusta principio consolidato, allorché una determinata questione giuridicaimplicante accertamenti di fatto non risulti trattata nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che intenda sottoporla per la prima volta in sededi legittimità, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità pernovità, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche — in ossequio al principio di autosufficienzadel ricorso — di indicare specificamente in quale atto del precedente gradodi giudizio la questione sia stata proposta, così da consentire alla Corte diverificarne “ex actis” la veridicità prima di procedere all’esame nel merito(Cass. Sez. 1, sent. n. 16347 del 21/06/2018; Cass. Sez. 5, n. 1435 del22/01/2013; Cass. Sez. 3, ord. n. 27568 del 21/11/2017).Orbene, nella specie la questione sollevata nel motivo deve ritenersinuova, non risultando che, nei gradi di merito, siano state dedotte né laqualità di consumatori dei fideiussori né la conseguente nullità diprotezione delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica. L’omessadevoluzione di tali profili nel giudizio di appello ha determinato la definitivastabilizzazione del thema decidendum, con preclusione della lorodeducibilità in sede di legittimità.Numero registro generale 11387/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 21650/2026Data pubblicazione 24/06/2026Pertanto, la censura, introducendo una questione nuova, risultainammissibile.5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris