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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 33176/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6748/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di PALERMO n.4671/2020 depositata i l 03/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] ha stipulatocon l’[OSCURATO:PERSONA] –Guli un contratto di locazione avente ad oggetto un terreno di circa 1.700 mq a Mondello, destinato esclusivamente a parcheggio di autovetture.

Il contratto decorreva dal 1° aprile 2002 e prevedeva un canone annuo di 13.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondere in rate trimestrali.

2. A seguito dell’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA], comunicata con nota del 31 agosto 2006, il Comune di Palermo è subentratonella titolarità del bene e ha invitatoFricano a versare i canoni direttamente a favore dell’Ente.

L’interessatoha quindi da tale data corrisposto il canone al Comune,proseguendo così il rapporto locativo già instaurato.

2.1. Con successivo «Contratto di concessione» n. 251 del 29 settembre 2009, l’ente locale ha assegna to « i n concessione per la «durata di anni sei … a decorrere dal 01/10/2009», il medesimo appezzamento di terreno di cui all’originario contratto di locazione; terreno che restava adibito «a parcheggio» e veniva concesso «nello stato di fatto e di diritto» in cui si trovava, con pattuizione di un canone annuo pari a «€ 14.405,00 … da corrispondersi a rate».

2.2. Nel 2012, tuttavia, il Comune ha notificato a l contribuente un avviso di accertamento con il quale gli contestava l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’anno 2007, pretendendo il pagamento di tributi, sanzioni e interessi per un importo complessivo di 176.575,32 euro.

3. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, sostenendo, tra l’altro, l’assenza del presupposto impositivo poiché l’area faceva parte del patrimonio disponibile e non di quello indisponibile, la mancanza di soggettività passiva in assenza di concessione o autorizzazione, l’illegittimo cumulo tra tassa e canone, nonché l’inapplicabilità delle sanzioni per difetto di colpevolezza e per la presenza di cause di non punibilità.

4. Con sentenza n. 7393 del 2014, la Commissione tributaria provinciale ha acco lto parzialmente il ricorso, riconoscendo fondate solo le censure relative alle sanzioni e rigettando le altre.

5. Il comune ha interposto appello ed il contribuente ha formulato a sua volta appello incidentale.

6. La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha rigettato ambedue le impugnazioni, ritenendo che l’area oggetto di causa, devoluta al Comune a seguito dell’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con provvedimento di diritto pubblico, fosse destinata a pubblico servizio e dunque assoggettabile a TOSAP, poiché l’uso come parcheggio comportava la sottrazione del bene all’uso comune.

Ha inoltre chiarito che la soggettività passiva non richiede necessariamente una concessione, potendo l’imposizionecolpire anche l’occupante di fatto.

È stata poi confermata la legittimità del cumulo tra TOSAP e canone locativo, trattandosi di entrate di natura diversa, e ribadita l’indipendenza del rapporto privatistico di locazione dall’obbligo tributario di denuncia e pagamento della tassa.

Quanto alle sanzioni, ha escluso l’errore nel calcolo, ritenendo corretta l’applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 472/1997, secondo l’orientamento della Cassazione.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.

8. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va respinta l’eccezione di giudicato esterno formulata con memoria del controricorrente, in ragione della mancata impugnazione, e del conseguente giudicato, della TOSAP per l’anno 2015.

Infatti la rilevanza è limitata alle sole questioni di fatto e non invece ad interpretazioni giuridiche: In materia tributaria, l'effetto vincolante delgiudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi epetitum - ma nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. 11/03/2025, n. 6405(Rv. 674381 - 01)).

2. Deve quindi procedersi all’analisi dei motivi.

3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’error_in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost, dell'art.101 c.p.c., dell'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 33, c. 1 e6l, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 34 del d.lgs. 546 del 1992, dell’art. 83, commi 7 e 21, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e del decreto attuativo emanato dal Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 22 del 2020, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.

3.1. In sostanza, si denuncia la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il mancato rinvio dell’udienza d’appello, come disposto da provvedimento di carattere generale del capo dell’ufficio tributario.

In particolare, il contribuente assume di aver chiesto che la causa fosse trattata in pubblica udienza e, in virtù del decreto presidenziale della CTR che rinviava le udienze a dopo il 31 luglio 2020 per l’emergenza Covid-19, aveva domandato anche il differimento.

La CTR, tuttavia, non si è pronunciata sull’istanza e ha deciso la causa nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020.

3.2. Secondo il ricorrente, tale comportamento ha compresso illegittimamente le garanzie difensive, impedendo la partecipazione del difensore, violando gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 34 del d.lgs. 546/1992 e le stesse norme emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020)che imponevano modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio.

Inoltre, la legittima aspettativa del rinvio aveva indotto la parte a non depositare una memoria illustrativa, aggravando la lesione.

Per tali ragioni si chiede la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione rispettosa delle garanzie processuali.

4. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’error in iudicando per violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 826 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi che furono oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.

4.1. Il ricorrente contesta la decisione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’area di 1.700 mq destinata a parcheggio sarebbe patrimonio indisponibile del Comune e soggetta a TOSAP.

Sostiene che la CTR ha erroneamente basato la qualificazione del bene sulla sua provenienza e sul titolo di acquisizione, senza considerare che, secondo l’art. 826 c.c., per qualificare un bene come indisponibile occorrono sia un atto amministrativo del Comune che ne destini formalmente l’uso a pubblico servizio sia l’effettiva destinazione del bene a tale scopo.Inoltre, la CTR non ha considerato che il Comune non aveva manifestato tale volontà, che l’area era destinata a parcheggio a pagamento gestito da privati e che la sua natura non era stata modificata, limitandosi a subentrare nel contratto preesistente.

Lasentenza risulterebbe quindi viziata, poiché si è basata su elementi irrilevanti e ha ignorato fatti decisivi, e se l’area fosse patrimonio disponibile mancherebbe il presupposto per la TOSAP

5. Con il terzo motivo di ricorso,si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, all.

F, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi che furono oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.

5.1. Il ricorrente contesta la decisione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’area occupata rientrerebbe nel demanio comunale.

Egli sostiene che la CTR ha violato l’art. 22, All.

F, L. n. 2248 del 1865, che stabilisce che le piazze e gli spazi adiacenti alle strade comunali appartengono al demanio solo se aperti al pubblico e in assenza di diverse consuetudini o diritti acquisiti, senza creare presunzioni.

Inoltre, la CTR avrebbe ignorato l’onere della prova e la presunzione giudiziale di cui agli artt. 2697 e 2727 c.c., formulando una presunzione di demanialità senza accertare che l’area fosse effettivamente aperta al pubblico e adiacente alle strade.

Non è stato considerato il possesso ininterrotto dell’area da parte del contribuente tramite locazione con l’[OSCURATO:PERSONA], diritto acquisito che avrebbe escluso l’applicazione della norma.

Infine, la decisione è contraddittoria, perché qualifica contemporaneamente l’area come demanio comunale e come patrimonio indisponibile.

In sintesi, il ricorrente ritiene che la CTR abbia basato la tassazione su una presunzione giuridica non verificata e ignorando diritti privatistici preesistenti.

6. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39, del d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.

6.1. Il contribuente contesta di essere soggetto passivo della TOSAP per l’occupazione dell’area, assimilata a occupazione di fatto, anche abusiva.

Il ricorrente evidenzia che l’occupazione avviene in base a un contratto di locazione privatistica, subentrato dal Comune dopo l’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA], e non costituisce occupazione abusiva.

Sottolinea che l’art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993 si applica solo se l’area è demaniale o patrimonio indisponibile; se ricade nel patrimonio disponibile, come sostenuto inaltri motivi, non vi è sottrazione all’uso pubblico e quindi non sussiste il presupposto della TOSAP.

L’assimilazione a occupazione di fatto rappresenterebbe pertanto una violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993.

7. Ilprimo motivo è fondato ed assorbente.

8. Il contribuente sostiene che la CTR è incorsa in nullità del decisum per violazione del contraddittorio , perché non gli è stato comunicato nulla in merito alla celebrazione della udienza, a fronte della istanza di trattazione in udienza pubblica, successiva alla comunicazione di carattere generale della sospensione di tutte le udienze anche camerali fino a data successiva alla (iniziale) fissazione per la trattazione.

Tale circostanza è documentata attraverso la produzione del provvedimento di carattere generale del Presidente della CTR e della istanza di trattazione in pubblica udienza, corredata dalle notifiche.

8.1. Nel giudizio non è stata data la prova, dalla controparte, nemmeno dell’eventuale revoca del differimento generale di tutte le udienze, del resto non invocata.

8.3. Ne consegue che la CTR è incorsa in violazione del diritto di difesa, nei termini invocati nel primo motivo, precludendo la partecipazione del contribuente al giudizio.

8.4. Il primo motivo va conseguente accolto e risulta assorbente rispetto alle ulteriori censure.

9. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6748/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di PALERMO n.4671/2020 depositata i l 03/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] ha stipulatocon l’[OSCURATO:PERSONA] –Guli un contratto di locazione avente ad oggetto un terreno di circa 1.700 mq a Mondello, destinato esclusivamente a parcheggio di autovetture. Il contratto decorreva dal 1° aprile 2002 e prevedeva un canone annuo di 13.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondere in rate trimestrali. 2. A seguito dell’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA], comunicata con nota del 31 agosto 2006, il Comune di Palermo è subentratonella titolarità del bene e ha invitatoFricano a versare i canoni direttamente a favore dell’Ente. L’interessatoha quindi da tale data corrisposto il canone al Comune,proseguendo così il rapporto locativo già instaurato. 2.1. Con successivo «Contratto di concessione» n. 251 del 29 settembre 2009, l’ente locale ha assegna to « i n concessione per la «durata di anni sei … a decorrere dal 01/10/2009», il medesimo appezzamento di terreno di cui all’originario contratto di locazione; terreno che restava adibito «a parcheggio» e veniva concesso «nello stato di fatto e di diritto» in cui si trovava, con pattuizione di un canone annuo pari a «€ 14.405,00 … da corrispondersi a rate». 2.2. Nel 2012, tuttavia, il Comune ha notificato a l contribuente un avviso di accertamento con il quale gli contestava l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’anno 2007, pretendendo il pagamento di tributi, sanzioni e interessi per un importo complessivo di 176.575,32 euro. 3. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, sostenendo, tra l’altro, l’assenza del presupposto impositivo poiché l’area faceva parte del patrimonio disponibile e non di quello indisponibile, la mancanza di soggettività passiva in assenza di concessione o autorizzazione, l’illegittimo cumulo tra tassa e canone, nonché l’inapplicabilità delle sanzioni per difetto di colpevolezza e per la presenza di cause di non punibilità. 4. Con sentenza n. 7393 del 2014, la Commissione tributaria provinciale ha acco lto parzialmente il ricorso, riconoscendo fondate solo le censure relative alle sanzioni e rigettando le altre. 5. Il comune ha interposto appello ed il contribuente ha formulato a sua volta appello incidentale. 6. La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha rigettato ambedue le impugnazioni, ritenendo che l’area oggetto di causa, devoluta al Comune a seguito dell’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con provvedimento di diritto pubblico, fosse destinata a pubblico servizio e dunque assoggettabile a TOSAP, poiché l’uso come parcheggio comportava la sottrazione del bene all’uso comune. Ha inoltre chiarito che la soggettività passiva non richiede necessariamente una concessione, potendo l’imposizionecolpire anche l’occupante di fatto. È stata poi confermata la legittimità del cumulo tra TOSAP e canone locativo, trattandosi di entrate di natura diversa, e ribadita l’indipendenza del rapporto privatistico di locazione dall’obbligo tributario di denuncia e pagamento della tassa. Quanto alle sanzioni, ha escluso l’errore nel calcolo, ritenendo corretta l’applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 472/1997, secondo l’orientamento della Cassazione. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso il comune. 8. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va respinta l’eccezione di giudicato esterno formulata con memoria del controricorrente, in ragione della mancata impugnazione, e del conseguente giudicato, della TOSAP per l’anno 2015. Infatti la rilevanza è limitata alle sole questioni di fatto e non invece ad interpretazioni giuridiche: In materia tributaria, l'effetto vincolante delgiudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi epetitum - ma nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. 11/03/2025, n. 6405(Rv. 674381 - 01)). 2. Deve quindi procedersi all’analisi dei motivi. 3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’error_in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost, dell'art.101 c.p.c., dell'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 33, c. 1 e6l, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 34 del d.lgs. 546 del 1992, dell’art. 83, commi 7 e 21, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e del decreto attuativo emanato dal Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 22 del 2020, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. 3.1. In sostanza, si denuncia la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il mancato rinvio dell’udienza d’appello, come disposto da provvedimento di carattere generale del capo dell’ufficio tributario. In particolare, il contribuente assume di aver chiesto che la causa fosse trattata in pubblica udienza e, in virtù del decreto presidenziale della CTR che rinviava le udienze a dopo il 31 luglio 2020 per l’emergenza Covid-19, aveva domandato anche il differimento. La CTR, tuttavia, non si è pronunciata sull’istanza e ha deciso la causa nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020. 3.2. Secondo il ricorrente, tale comportamento ha compresso illegittimamente le garanzie difensive, impedendo la partecipazione del difensore, violando gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 34 del d.lgs. 546/1992 e le stesse norme emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020)che imponevano modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio. Inoltre, la legittima aspettativa del rinvio aveva indotto la parte a non depositare una memoria illustrativa, aggravando la lesione. Per tali ragioni si chiede la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione rispettosa delle garanzie processuali. 4. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’error in iudicando per violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 826 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi che furono oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. 4.1. Il ricorrente contesta la decisione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’area di 1.700 mq destinata a parcheggio sarebbe patrimonio indisponibile del Comune e soggetta a TOSAP. Sostiene che la CTR ha erroneamente basato la qualificazione del bene sulla sua provenienza e sul titolo di acquisizione, senza considerare che, secondo l’art. 826 c.c., per qualificare un bene come indisponibile occorrono sia un atto amministrativo del Comune che ne destini formalmente l’uso a pubblico servizio sia l’effettiva destinazione del bene a tale scopo.Inoltre, la CTR non ha considerato che il Comune non aveva manifestato tale volontà, che l’area era destinata a parcheggio a pagamento gestito da privati e che la sua natura non era stata modificata, limitandosi a subentrare nel contratto preesistente. Lasentenza risulterebbe quindi viziata, poiché si è basata su elementi irrilevanti e ha ignorato fatti decisivi, e se l’area fosse patrimonio disponibile mancherebbe il presupposto per la TOSAP 5. Con il terzo motivo di ricorso,si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, all. F, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi che furono oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. 5.1. Il ricorrente contesta la decisione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’area occupata rientrerebbe nel demanio comunale. Egli sostiene che la CTR ha violato l’art. 22, All. F, L. n. 2248 del 1865, che stabilisce che le piazze e gli spazi adiacenti alle strade comunali appartengono al demanio solo se aperti al pubblico e in assenza di diverse consuetudini o diritti acquisiti, senza creare presunzioni. Inoltre, la CTR avrebbe ignorato l’onere della prova e la presunzione giudiziale di cui agli artt. 2697 e 2727 c.c., formulando una presunzione di demanialità senza accertare che l’area fosse effettivamente aperta al pubblico e adiacente alle strade. Non è stato considerato il possesso ininterrotto dell’area da parte del contribuente tramite locazione con l’[OSCURATO:PERSONA], diritto acquisito che avrebbe escluso l’applicazione della norma. Infine, la decisione è contraddittoria, perché qualifica contemporaneamente l’area come demanio comunale e come patrimonio indisponibile. In sintesi, il ricorrente ritiene che la CTR abbia basato la tassazione su una presunzione giuridica non verificata e ignorando diritti privatistici preesistenti. 6. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39, del d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. 6.1. Il contribuente contesta di essere soggetto passivo della TOSAP per l’occupazione dell’area, assimilata a occupazione di fatto, anche abusiva. Il ricorrente evidenzia che l’occupazione avviene in base a un contratto di locazione privatistica, subentrato dal Comune dopo l’estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA], e non costituisce occupazione abusiva. Sottolinea che l’art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993 si applica solo se l’area è demaniale o patrimonio indisponibile; se ricade nel patrimonio disponibile, come sostenuto inaltri motivi, non vi è sottrazione all’uso pubblico e quindi non sussiste il presupposto della TOSAP. L’assimilazione a occupazione di fatto rappresenterebbe pertanto una violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993. 7. Ilprimo motivo è fondato ed assorbente. 8. Il contribuente sostiene che la CTR è incorsa in nullità del decisum per violazione del contraddittorio , perché non gli è stato comunicato nulla in merito alla celebrazione della udienza, a fronte della istanza di trattazione in udienza pubblica, successiva alla comunicazione di carattere generale della sospensione di tutte le udienze anche camerali fino a data successiva alla (iniziale) fissazione per la trattazione. Tale circostanza è documentata attraverso la produzione del provvedimento di carattere generale del Presidente della CTR e della istanza di trattazione in pubblica udienza, corredata dalle notifiche. 8.1. Nel giudizio non è stata data la prova, dalla controparte, nemmeno dell’eventuale revoca del differimento generale di tutte le udienze, del resto non invocata. 8.3. Ne consegue che la CTR è incorsa in violazione del diritto di difesa, nei termini invocati nel primo motivo, precludendo la partecipazione del contribuente al giudizio. 8.4. Il primo motivo va conseguente accolto e risulta assorbente rispetto alle ulteriori censure. 9. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza imp
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