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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27873/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 161/2015 in data 13/10/2020 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di riciclaggio in concorso e, per l'effetto, li condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno.

2. In sede di gravame, adito dai due imputati, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 13/10/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena nei suoi confronti nella misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico).

Dalla motivazione della sentenza impugnata, detto diniego è dipeso esclusivamente dalla scelta del Mannino di rimanere in silenzio e ciò in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio non può essere assunto da solo come elemento sfavorevole alla concessione del beneficio in parola.

3.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta la ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. (primo motivo).

Si è ritenuta sufficiente la mera intestazione formale dell'autovettura alla Mannino per qualificarla come concorrente morale nell'attività di modifica dell'autovettura posta in essere dal fratello coimputato; -violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).

Pur potendosi accompagnare detto diniego alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento del beneficio andava comunque motivato, mentre invece la sentenza impugnata nulla dice al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena: da qui obbligo di rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania; nel resto, il ricorso della stessa è inammissibile con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

Parimenti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna dello stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado in punto affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Già il giudice di primo grado aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riconoscendo come non ricorresse alcuna condizione giustificante il beneficio.

Detto giudizio di imnneritevolezza, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], è stato confermato in secondo grado.

L'appellante aveva chiesto il beneficio evidenziando, in sede di gravame, "le modalità del fatto e i precedenti penali non specifici".

Nel ricorso per cassazione, si censura il "nuovo" diniego, ritenendo che lo stesso sia conseguito esclusivamente al comportamento non collaborativo dell'imputato.

Per costante giurisprudenza, cui si intende dare seguito, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente è conseguito ad un giudizio di innmeritevolezza per mancanza di elementi positivamente valutabili: la valutazione è sufficientemente motivata ed è insindacabile nella presente sede di legittimità.

Invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può - come nella fattispecie - essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Ferme quanto precede, evidenzia il Collegio come, con la censura svolta, la ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità della stessa, sottoponendo al giudice di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

3.2. Fondato è il secondo motivo.

Nessuna risposta ha fornito la Corte territoriale in merito alla richiesta dell'imputata di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone i presupposti oggettivi di legge (entità della pena inflitta ed unico precedente costituito dal decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 10/06/2004, irrevocabile in data 21/07/2004, per il reato di invasione di edifici commesso in data 26/10/2002, con condanna dell'imputata alla pena di euro 500 di multa) Non potendo il Collegio valutare i presupposti soggettivi per la meritevolezza del beneficio, comportando detta valutazione un giudizio strettamente di merito, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della predetta ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 161/2015 in data 13/10/2020 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di riciclaggio in concorso e, per l'effetto, li condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno. 2. In sede di gravame, adito dai due imputati, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 13/10/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena nei suoi confronti nella misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico). Dalla motivazione della sentenza impugnata, detto diniego è dipeso esclusivamente dalla scelta del Mannino di rimanere in silenzio e ciò in aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio non può essere assunto da solo come elemento sfavorevole alla concessione del beneficio in parola. 3.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. (primo motivo). Si è ritenuta sufficiente la mera intestazione formale dell'autovettura alla Mannino per qualificarla come concorrente morale nell'attività di modifica dell'autovettura posta in essere dal fratello coimputato; -violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (secondo motivo). Pur potendosi accompagnare detto diniego alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento del beneficio andava comunque motivato, mentre invece la sentenza impugnata nulla dice al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena: da qui obbligo di rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania; nel resto, il ricorso della stessa è inammissibile con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. Parimenti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna dello stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado in punto affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Già il giudice di primo grado aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riconoscendo come non ricorresse alcuna condizione giustificante il beneficio. Detto giudizio di imnneritevolezza, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], è stato confermato in secondo grado. L'appellante aveva chiesto il beneficio evidenziando, in sede di gravame, "le modalità del fatto e i precedenti penali non specifici". Nel ricorso per cassazione, si censura il "nuovo" diniego, ritenendo che lo stesso sia conseguito esclusivamente al comportamento non collaborativo dell'imputato. Per costante giurisprudenza, cui si intende dare seguito, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente è conseguito ad un giudizio di innmeritevolezza per mancanza di elementi positivamente valutabili: la valutazione è sufficientemente motivata ed è insindacabile nella presente sede di legittimità. Invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può - come nella fattispecie - essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Ferme quanto precede, evidenzia il Collegio come, con la censura svolta, la ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità della stessa, sottoponendo al giudice di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3.2. Fondato è il secondo motivo. Nessuna risposta ha fornito la Corte territoriale in merito alla richiesta dell'imputata di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone i presupposti oggettivi di legge (entità della pena inflitta ed unico precedente costituito dal decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 10/06/2004, irrevocabile in data 21/07/2004, per il reato di invasione di edifici commesso in data 26/10/2002, con condanna dell'imputata alla pena di euro 500 di multa) Non potendo il Collegio valutare i presupposti soggettivi per la meritevolezza del beneficio, comportando detta valutazione un giudizio strettamente di merito, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della predetta ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle s
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