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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 12275/2022

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te SENTENZA sul ricorso 8440-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 753 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] m. dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2309/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 854/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - causa numero 17 - Rubino contro [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 5.10.15 la corte d'appello di Bari ha confermato da sentenza del 22.10.13 del tribunale della stessa sede che, in ragione della decadenza ex articolo 47 DPR 639/70 come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, aveva rigettato la domanda della signora Rubino di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con la rivalutazione dei contributi maturati quale bracciante agricola.

Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la lavoratrice; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura.

Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 38 del citato decreto legge per avere la corte territoriale applicato la decadenza retroattivamente e non dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021, Rv. 661254 - 01; Sez.

L - , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 - 01) che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla

I. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella.

La sentenza impugnata, che si è discostata dal richiamato principio, deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] consigliere estensore i A [OSCURATO:PERSONA] i 5,77-^ CA:1:5AZIONE Sene DEPosn-A-r-.) +:‘2 C,ANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 8440-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 753 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] m. dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2309/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 854/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza pubblica del 2 marzo 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 17 - Rubino contro [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 5.10.15 la corte d'appello di Bari ha confermato da sentenza del 22.10.13 del tribunale della stessa sede che, in ragione della decadenza ex articolo 47 DPR 639/70 come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, aveva rigettato la domanda della signora Rubino di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con la rivalutazione dei contributi maturati quale bracciante agricola. Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la lavoratrice; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 38 del citato decreto legge per avere la corte territoriale applicato la decadenza retroattivamente e non dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021, Rv. 661254 - 01; Sez. L - , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 - 01) che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella. La sentenza impugnata, che si è discostata dal richiamato principio, deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] consigliere estensore i A [OSCURATO:PERSONA] i 5,77-^ CA:1:5AZIONE Sene DEPosn-A-r-.) +:‘2 C,ANCELLERIA
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