CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Elisabetta CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto pronunciato in data 5 giugno 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale è stata applicata a Paolo [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con l'obbligo di soggiorno e di prestazione della cauzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge, in riferimento agli artt. 4, comma 1, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 125 e 649 cod. proc. pen., con riguardo al divieto di bis in idem perché la presunta partecipazione all'associazione mafiosa è già stata esaminata in sede di prevenzione nel decreto del 17 ottobre 2003, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la precedente proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, in riferimento alla condanna nel processo cd. Olimpia per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso. Il ricorrente rileva che il «giudicato» del processo cd. Olimpia, che riguardava gli anni dal 1979 al 1992 (condanna ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.), e il successivo periodo fino al 2003 (data del decreto reiettivo), non può essere «vinto» in difetto di qualsivoglia elemento di novità sopravvenuto rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che erano già in precedenza valutate. La presunta partecipazione associativa, che la Corte d'appello colloca fino al 2016, è però fondata sul preteso «ruolo centrale nel governo delle dinamiche cittadine finalizzata a realizzare le mire espansive della ndrangheta, come si evince dalle fonti di prova indicate nei procedimenti penali successivi denominati [OSCURATO:PERSONA], Mammasantissima e Reghion», nei quali però si è esclusa la sussistenza della presunta loggia massonica segreta che veniva contestata al prevenuto. La condotta di partecipazione associativa viene fondata, contrariamente ai provvedimenti giudiziari che hanno escluso l'esistenza della loggia massonica, sulle attività connesse al circolo Posidonia, nonché sulla presunta attività del delitto di turbativa d'asta per il quale, però, il presunto concorrente Frascati è stato assolto per insussistenza del fatto e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è uscito indenne dai provvedimenti cautelari. Con riferimento all'ultima vicenda, del resto, non è evidenziata alcuna agevolazione dell'associazione mafiosa né l'uso del metodo i ! Ii mafioso, ma unicamente la presunta appartenenza all'associazione massonica, già giudicata inesistente. La Corte d'appello fonda la partecipazione associativa sulla vicenda della minaccia a muso, in relazione alla quale, tuttavia, non emergono condotte agevolative della 'ndrangheta. Con riguardo a tali condotte, ove effettivamente esistenti, non si affronta la questione della connessione con le vicende mafiose, trattandosi di fatti episodici. La Corte d'appello, inoltre, valorizza erroneamente la vicenda della loggia massonica, che è stata giudicata insussistente dalla Corte di legittimità, per motivare la partecipazione all'associazione mafiosa, così violando il giudicato. Mancano, quindi, elementi di novità che consentano una nuova valutazione di elementi già esaminati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla riconosciuta pericolosità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso delitti dai quali ha tratto profitto e che sia dedito abitualmente alla commissione dei delitti dai quali trae ricchezza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 che si fonderebbe esclusivamente sul capo k) del procedimento [OSCURATO:PERSONA], ovvero la turbativa d'asta aggravata dall'art. 7 I n. 203/1991, non potendosi però rinvenire tale aggravante nella condotta del prevenuto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza di attualità della pericolosità poiché i fatti enumerati dalla Corte d'appello sono avvenuti molti anni orsono. D'altra parte, la vicenda di corruzione del processo «Reghion» non risulta aggravata ai sensi dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, mentre per il reato di turbativa d'asta, contestato nel processo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di legittimità ha escluso in sede cautelare l'attualità del pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso è nel complesso infondato. 2.1. Come ricorda il ricorrente, «il principio del ne bis in idem sì applica anche al procedimento di prevenzione ed opera rebus sic stantibus, pertanto non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova misura o di una misura più grave, ove si acquisiscano elementi precedenti o successivi al giudicato, non valutati, che comportino un giudizio di più pregnante pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 - dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176; recentemente Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585). 2.2. Deve essere evidenziato che, come puntualmente sottolineato nel provvedimento oggi impugnato, il decreto, con il quale era stata rigettata la proposta di applicazione della misura di prevenzione nel 2003, è precedente alla irrevocabilità della condanna nel processo cd. Olimpia, circostanza che di per sé legittima una diversa valutazione dei ridetti elementi indiziari. Inoltre, e ciò costituisce un ulteriore e decisivo elemento che giustifica la rinnovata valutazione di tali emergenze, il provvedimento di rigetto del 2003, piuttosto che negare la gravità e sintomaticità delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] che erano emerse nel procedimento cd. Olimpia, si limitava a localizzare nel tempo, così escludendo l'attualità, e nei fini l'accertato apporto associativo, che veniva dunque circoscritto all'assenza di un rinnovato impegno politico per conto del clan. 2.3. Oltre a ciò, come il ricorrente è costretto ad ammettere, la Corte d'appello ha evidenziato che le condotte contestate nei procedimenti cd. [OSCURATO:PERSONA] e Mammasantissima — poi confluiti nel procedimento cd. Ghota — e nel procedimento Reghion, riguardano fatti che giungono agli anni 2011, 2013 e 2016. In particolare, non risulta affatto smentito dal ricorso che la contestazione mossa al prevenuto nel procedimento cd. Gotha, per il quale [OSCURATO:PERSONA] — riferimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] — è stato condannato a vent'anni di reclusione per avere guidato l'omonimo clan di 'ndrangheta, riguarda proprio la partecipazione alla suddetta associazione mafiosa; a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati, infatti, evidenziati numerosi indizi dell'appartenenza associativa che si saldano, 4 lx secondo una prospettazione logica che non viene censurata dal ricorso in termini di mancanza della motivazione, con la precedente condanna irrevocabile per concorso esterno nella medesima associazione mafiosa (fatti dal 1979 al 1992). In tal senso, in alcun modo si può ritenere che il provvedimento impugnato in questa sede abbia, da un lato, interpretato diversamente gli elementi posti a fondamento del decreto del 2003, e, dall'altro, violato il divieto del bis in idem, né che manchi la motivazione sulla pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. 2.4. È pacifico, come correttamente si è affermato nel decreto impugnato, che «la misura di prevenzione personale può essere disposta anche nei confronti di indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa» (Sez. 1, n. 16783 del 07/04/2010, Profilo, Rv. 246943; recentemente Sez. 6, n. 4926 del 06/12/2016 - dep. 2017, Formica, Rv. 269162), sicché risulta manifestamente infondata la doglianza difensiva che contesta la rilevanza della precedente condanna per artt. 110 e 416-bis cod. pen. alla quale si salda, con la partecipazione associativa indiziariamente riconosciuta per il periodo fino al 2016, in un continuum temporale che trova fondamento nel ritenuto ruolo centrale — nel governo delle dinamiche locali finalizzato a realizzare le mire espansive della ndrangheta — logicamente desunto dalle acquisizioni indiziarie dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA], Mammasantissima e Reghion. Priva di rilievo risulta, in proposito, l'eventuale esclusione della sussistenza di una diversa associazione vietata dalla legge Anselmi (legge 25 gennaio 1982, n. 17), poiché le condotte indiziariamente qualificate come espressive del richiamato ruolo sono state logicamente qualificate come rafforzative ed espressive proprio dell'associazione mafiosa. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. È palesemente insussistente, infatti, la denunciata violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, poiché è ampia e diffusa la motivazione (pag. 23) sulla indiziaria commissione del delitto di turbativa d'asta aggravata ex art. 7 DL n. 152 del 1991 (capo k del procedimento [OSCURATO:PERSONA]), sul quale si è formato giudicato cautelare.Del resto, la categoria di pericolosità si fonda proprio sull'essere il proposto indiziato per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, tra essi, il reato aggravato sul quale si è formato il giudicato cautelare. 4. È infondato anche il secondo motivo di ricorso che lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla riconosciuta pericolosità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. 4.1. La pericolosità generica è stata valutata a chiusura del lungo percorso argomentativo che ha caratterizzato, dapprima, i profili della pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011. Essa costituisce un quid pluris rispetto alle altre due categorie di pericolosità già riconosciute e si fonda su presupposti che, però, sono in parte sovrapponibili alle precedenti nella misura in cui i fatti posti a fondamento delle altre categorie di pericolosità siano caratterizzati dalla produttività di proventi illeciti. Non deve, infatti, fare velo la circostanza di fatto che usualmente la pericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b) sia ravvisata per coloro che sono dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, proprio perché direttamente produttivi di proventi illeciti e sintomatici di tale categoria di pericolosità. Ciò non di meno, la norma non richiede precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio bensì «elementi di fatto» indicativi della abitualità del sostentarsi abitualmente, anche solo in parte, con proventi di attività delittuose. Si è, in proposito, chiarito che «in tema di misure di prevenzione, l'indizio di appartenenza ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio legittimamente è valutabile ai fini del giudizio di pericolosità cd. generica del proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, giacché, sebbene il delitto di associazione per delinquere non sia di per sé produttivo di reddito, tuttavia il presupposto, di cui alla citata previsione normativa, consistente nel vivere "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" deve essere inteso facendo ricorso - alla stregua dei principi affermati da Corte cost. n. 24 del 2019 - non a singoli titoli di reato, bensì a specifiche "categorie delittuose" idonee a consentire l'individuazione di "tipi di comportamento" assunti a presupposto per l'adozione della misura» (Sez. 2, n. 38118 del 14/09/2021, Alafleur, Rv. 282190 - 02). 4.2. Nel caso di specie, il proposto è stato riconosciuto pericoloso principalmente alla stregua delle categorie qualificate di cui all'art. 4 lett. a) e b), con riferimento a fatti caratterizzati dal perseguimento di interessi e proventi economici riconducibili all'operatività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso: si tratta di elementi che possono fondare il concorrente riconoscimento della pericolosità generica, a chiusura e completamento del contesto criminale operativo del proposto. Le contestazioni dei reati produttivi di proventi illeciti di cui al procedimento cd. Reghion, che il ricorrente ritiene non essere sufficienti ai fini della pericolosità generica di cui all'art. 1 lett. b), costituiscono, invece, solo l'ultimo segmento dell'intero percorso di vita di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato dall'abitualità al sostentamento, anche, con proventi illeciti, come testimoniato dalla indiziaria attribuzione di altri reati con analogo prodotto (corruzione; turbativa d'asta, ecc.). In tal senso depone tutto il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato nel quale, tra l'altro, sono evidenziate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia («l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riciclava i soldi del clan [OSCURATO:PERSONA], provenienti di attività illecite»; «l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] venne tre volte portando in una occasione al Freda denaro in marchi tedeschi»; «[OSCURATO:PERSONA] lamentava che i Tegano non gli facevano vedere una lira, pur ricevendo somme di denaro, a titolo di tangente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], confidandomi che in realtà dietro a tutto questo discorso delle tangenti c'era proprio l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]»; «I Tegano ed i Libri addebitavano all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'attuale onorevole [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del delitto, i cui motivi erano da ricercarsi nella spartizione dei profitti sui lavori che si sarebbero effettuati su [OSCURATO:PERSONA]») che il ricorso omette di confutare sotto il profilo della mancanza di motivazione. 5. Il quarto motivo, con il quale si deduce la mancanza di attualità della pericolosità, è inammissibile perché generico, reiterativo e manifestamente infondato. La Corte d'appello ha dato atto dei periodi di detenzione, di cui l'ultimo nel 2016, nonché delle date dei commessi reati, nei diversi procedimenti, fino agli anni 2013, 2014 e 2016 (cfr. pagg. 41 e 42 del decreto impugnato) e, tenendo conto anche del ruolo svolto dal proposto fin dai primi anni 70, ha affermato l'attualità della pericolosità in tutte le forme nelle quali è stata riconosciuta. Ha, poi, evidenziando come i diversi periodi di detenzione non abbiano influito alla sua attenuazione. Il ricorso si limita a opinare diversamente, senza dedurre una mancanza di motivazione o una effettiva la violazione di legge. 6. Al rigetto del icorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.