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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35182/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1973 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 9 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la inammissibilità ai sensi dell'articolo 175 comma 2 bis codice di rito della istanza formulata il 14 Aprile 2021 con cui veniva chiesta la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 17 Marzo 2014, nella contumacia dell'imputato, e divenuta irrevocabile il 14 luglio 2015.

La Corte ha ritenuto che l'istanza di restituzione in termine fosse inammissibile perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dal momento di effettiva conoscenza della sentenza di condanna da parte dell'istante, individuato nella notifica al medesimo ,in data 8 Marzo 2021, del provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge poiché il ricorrente è stato condannato in contumacia e non ha compreso il contenuto del provvedimento notificatogli, né tale atto è idoneo a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento, non essendo stato tradotto in forma scritta in lingua cinese.

Il ricorrente deduce inoltre che il ritardo nella consegna del fascicolo da parte della cancelleria non è in alcun modo ascrivibile al condannato, come si desume dall'attestazione del Tribunale di Prato. 2.2 vizio di motivazione in relazione all'articolo 94 disp att.

Cod. proc.pen. comma 1 bis in quanto la notifica del titolo per la carcerazione non tradotto nella lingua cinese non consente di ritenere che l'interessato abbia avuto reale conoscenza del contenuto del provvedimento, né la presenza dell' interprete di lingua cinese quale ausiliario degli ufficiali di P.G. nella procedura di arresto del ricorrente non consente di ritenere che l'interprete abbia fornito assistenza al condannato nella comprensione logico giuridica del contenuto dell'atto 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per omessa traduzione nella lingua cinese dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Firenze, notificata al condannato il 23 novembre 2021, sebbene questi non parli e non comprenda la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Al riguardo giova ricordare che la individuazione del momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento coincide con la notifica dell'ordine di esecuzione al soggetto condannato. 1.1Nel caso in esame il ricorrente lamenta di non avere compreso la natura del provvedimento, ma si tratta di censure di fatto che non possono essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte; va poi considerato che la Corte di appello di Firenze ha correttamente valorizzato la presenza di un interprete di lingua cinese al momento della notifica del titolo di esecuzione, proprio al fine di garantire la comprensione del provvedimento comunicatogli.

Nessuna rilevanza ai fini di un'eventuale inefficacia della notifica da cui calcolare il termine per impugnare può assumere l'attestazione rilasciata dalla cancelleria di avere consegnato in ritardo il fascicolo processuale necessario per proporre l'impugnazione, poiché gli atti sono comunque entrati nella disponibilità della difesa in tempo utile per la formulazione del ricorso. 1.2 Deve ritenersi destituito di fondamento anche il secondo motivo di ricorso che ha posto in discussione i termini in cui sarebbe avvenuta l'assistenza da parte dell'interprete al momento dell'arresto, ipotizzando condotte dell'interprete illogiche e del tutto indimostrate, che non possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte. 1.3 Generico, infine, risulta l'ultimo motivo di ricorso, per cui non sarebbe stata tradotta l'ordinanza impugnata, in quanto: "In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione." Sez. 6, n. 25276/17, Rv. 270491.

E nel caso in esame il ricorrente nulla espone al riguardo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 3 giugno 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Borsellino GeppinoP. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1973 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 9 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la inammissibilità ai sensi dell'articolo 175 comma 2 bis codice di rito della istanza formulata il 14 Aprile 2021 con cui veniva chiesta la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 17 Marzo 2014, nella contumacia dell'imputato, e divenuta irrevocabile il 14 luglio 2015. La Corte ha ritenuto che l'istanza di restituzione in termine fosse inammissibile perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dal momento di effettiva conoscenza della sentenza di condanna da parte dell'istante, individuato nella notifica al medesimo ,in data 8 Marzo 2021, del provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge poiché il ricorrente è stato condannato in contumacia e non ha compreso il contenuto del provvedimento notificatogli, né tale atto è idoneo a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento, non essendo stato tradotto in forma scritta in lingua cinese. Il ricorrente deduce inoltre che il ritardo nella consegna del fascicolo da parte della cancelleria non è in alcun modo ascrivibile al condannato, come si desume dall'attestazione del Tribunale di Prato. 2.2 vizio di motivazione in relazione all'articolo 94 disp att. Cod. proc.pen. comma 1 bis in quanto la notifica del titolo per la carcerazione non tradotto nella lingua cinese non consente di ritenere che l'interessato abbia avuto reale conoscenza del contenuto del provvedimento, né la presenza dell' interprete di lingua cinese quale ausiliario degli ufficiali di P.G. nella procedura di arresto del ricorrente non consente di ritenere che l'interprete abbia fornito assistenza al condannato nella comprensione logico giuridica del contenuto dell'atto 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per omessa traduzione nella lingua cinese dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Firenze, notificata al condannato il 23 novembre 2021, sebbene questi non parli e non comprenda la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Al riguardo giova ricordare che la individuazione del momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento coincide con la notifica dell'ordine di esecuzione al soggetto condannato. 1.1Nel caso in esame il ricorrente lamenta di non avere compreso la natura del provvedimento, ma si tratta di censure di fatto che non possono essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte; va poi considerato che la Corte di appello di Firenze ha correttamente valorizzato la presenza di un interprete di lingua cinese al momento della notifica del titolo di esecuzione, proprio al fine di garantire la comprensione del provvedimento comunicatogli. Nessuna rilevanza ai fini di un'eventuale inefficacia della notifica da cui calcolare il termine per impugnare può assumere l'attestazione rilasciata dalla cancelleria di avere consegnato in ritardo il fascicolo processuale necessario per proporre l'impugnazione, poiché gli atti sono comunque entrati nella disponibilità della difesa in tempo utile per la formulazione del ricorso. 1.2 Deve ritenersi destituito di fondamento anche il secondo motivo di ricorso che ha posto in discussione i termini in cui sarebbe avvenuta l'assistenza da parte dell'interprete al momento dell'arresto, ipotizzando condotte dell'interprete illogiche e del tutto indimostrate, che non possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte. 1.3 Generico, infine, risulta l'ultimo motivo di ricorso, per cui non sarebbe stata tradotta l'ordinanza impugnata, in quanto: "In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione." Sez. 6, n. 25276/17, Rv. 270491. E nel caso in esame il ricorrente nulla espone al riguardo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 3 giugno 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la Borsellino GeppinoP. [OSCURATO:PERSONA]
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