CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (artt. 337, 341 -bis e 635 cod. pen.); esaminato l'atto di impugnazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, in difetto di violenza o minaccia, e divergenza tra sentenza e contestazione; 2) errata applicazione dell'oltraggio, il termine "infame" essendo stato proferito all'indirizzo di altro detenuto ed avendo la Corte d'appello riconosciuto che la frase offensiva non era oggetto di imputazione; 3) mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., in rapporto al danneggiamento, avendo l'imputato subito la decurtazione dei propri averi a titolo di risarcimento, sebbene non spontaneo, all'uscita dal carcere; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione; 5) negata sostituzione della pena; rilevato che nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato dall'[OSCURATO:PERSONA] sono dedotte: 1) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2) mancata disapplicazione della recidiva ed omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, e relativi vizi motivazionali; rilevato che la sentenza impugnata ha ritenuto accertato: a) che l'imputato - alla notizia che la madre era stata arrestata perché trovata in possesso di droga, durante i controlli per il colloquio in carcere - si scagliò contro il personale di polizia penitenziaria intervenuto per calmarlo, impugnando un bastone di legno e minacciando che - dovendo essere scarcerato dopo quattro giorni - si sarebbe vendicato dell'accaduto; b) che l'accusa di "collaborare con gli infami" fu rivolta all'Ispettore di polizia penitenziaria, sicché i primi due motivi del "ricorso [OSCURATO:PERSONA]" appaiono manifestamente infondati, nemmeno ravvisandosi divergenza tra sentenza e imputazione; rilevato che la Corte d'appello ha correttamente escluso, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 1,62-ter cod. pen., sia perché il danneggiamento degli oggetti in carcere non era procedibile d'ufficio sia perché il risarcimento fu coattivo, con conseguente inammissibilità del terzo motivo del "ricorso [OSCURATO:PERSONA]"; rilevato che ad analoga conclusione deve giungersi per il quarto motivo di tale ricorso, posto che il riconoscimento della recidiva è dai Giudici basato sui precedenti penali dell'imputato (numerosi e commessi in un breve arco temporale) e la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. sull'assenza di elementi positivi (la confessione fu resa a fronte di prove schiaccianti e peraltro parzialmente ritrattata; il "risarcimento" consistette nella coattiva detrazione della retribuzione per lavoro svolto in carcere), senza che tali valutazioni - in fatto e motivate in modo logico e completo - siano sindacabili in questa sede; 1rilevato che la mancata sostituzione della pena è correttamente motivata alla luce della prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità, con conseguente inammissibilità del quinto motivo del "ricorso [OSCURATO:PERSONA]"; rilevato che il primo ed il secondo motivo del "ricorso Dello [OSCURATO:PERSONA]" non si confrontano con la motivazione, esente da vizi, resa, rispettivamente, sulla gravità delle condotte e sull'impossibilità di disconoscere la recidiva, alla luce dei già evocati plurimi e ravvicinati precedenti penali dell'imputato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M