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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08772/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte dì Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2017 al 16 aprile 2019) e 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 (capo B, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 16 aprile 2019), entrambi aggravati dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; - che l'atto di impugnativa consta di due motivi, il secondo dei quali a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag.6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha plausibilmente argomentato nel senso che l'imputato non potesse non essere consapevole che l'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua dell'unità immobiliare a lui riferibile avvenisse in forza di allacciamenti abusivi, dal momento che vi dimorava stabilmente e, quindi, non poteva non essere al corrente che lo stesso fosse sprovvisto di regolari contratti di fornitura), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, nella censura relativa all'operata graduazione della pena, nonché in quella relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena come anche il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua, proporzionata e conforme ai criteri sopra riportati la pena irrogata all'imputato ed, inoltre, ostative ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti le caratteristiche di personalità del reo); che lo stesso motivo, nella parte in cui deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasí pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, spesso proprio per reati contro il patrimonio, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); che il motivo medesimo, infine, laddove contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata» (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Rv. 284178) (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata);- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte dì Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2017 al 16 aprile 2019) e 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 (capo B, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino al 16 aprile 2019), entrambi aggravati dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; - che l'atto di impugnativa consta di due motivi, il secondo dei quali a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag.6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha plausibilmente argomentato nel senso che l'imputato non potesse non essere consapevole che l'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua dell'unità immobiliare a lui riferibile avvenisse in forza di allacciamenti abusivi, dal momento che vi dimorava stabilmente e, quindi, non poteva non essere al corrente che lo stesso fosse sprovvisto di regolari contratti di fornitura), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, nella censura relativa all'operata graduazione della pena, nonché in quella relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena come anche il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua, proporzionata e conforme ai criteri sopra riportati la pena irrogata all'imputato ed, inoltre, ostative ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti le caratteristiche di personalità del reo); che lo stesso motivo, nella parte in cui deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasí pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, spesso proprio per reati contro il patrimonio, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); che il motivo medesimo, infine, laddove contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata» (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Rv. 284178) (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata);- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio
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